Certificato agibilità immobile: rilascio e autocertificazione

Certificato agibilità immobile 2019 Comune di Roma Napoli Milano serve per vendere e acquistare può anche essere autocertificato dal direttore lavori

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 12:23
Certificato agibilità immobile: rilascio e autocertificazione

Il Certificato di Agibilità immobile è un documento che serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Il Certificato di Agibilità in base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239), viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per tutti gli interventi effettuati sugli edifici, nello specifico su immobili privati, commerciali, industriali, ed è obbligatorio per tutte: le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni degli edifici stessi.

 

Certificato agibilità immobile 2019 a cosa serve?

Che cos'è il certificato di agibilità immobile e a cosa serve? L’Agibilità è la certificazione rilasciata dagli uffici competenti comunali che attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati negli stessi edifici, secondo quanto dispone la normativa vigente.

 

Tale certificazione è rilasciata per l’intero immobile e non per le singole porzioni immobiliari relativamente a quanto autorizzato nel permesso di costruire (o precedente concessione/licenza edilizia) e nelle successive varianti al permesso di costruire (concessione/licenza edilizia) e, comunque, per l’intero edificio.

 

Il certificato di agibilità serve per vendere, affittare e usare l'immobile? Si il certificato è obbligatorio per:

  • per l’uso a fini residenziali, quindi per vivere all’interno di una abitazione.

  • per esercitare qualsiasi attività: commercio, ufficio, artigianato, industria, ecc.

  • per consentire il ricongiungimento familiare.

Importante: per gli immobili con destinazione d’uso “non residenziale”, il Certificato di Agibilità è valido solo ai fini urbanistici ed edilizi e non può essere sostituito da altre eventuali necessarie autorizzazioni che, ove previste, andranno conseguite presso gli uffici competenti al rilascio, prima dell’effettivo utilizzo dell’immobile stesso.

Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre richiedere il certificato di agibilità, se ultimate prima dell’entrata in vigore del RD n.1265/34 smi che pone l’obbligo di richiederlo, mentre per tutti i casi di cui all’articolo 24 del Dpr n.380/01 smi, il certificato di agibilità è rilasciato per l’intero immobile (fabbricato, capannone industriale ecc.) e non per parti o porzioni di edifici esistenti oppure per singole unità immobiliari (appartamenti, negozi, depositi, ecc.). 

 

Autocertificazione agibilità 2019:

L'autocerificazione agibilità 2019 è stata introdotta dal Decreto del Fare legge n. 69/2013.

Tale possibilità, consente di ottenere il certificato di agibilità mediante un’autocertificazione del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attestino la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di rilascio abitabilità.

In questo caso la semplificazione, comprende anche una minore documentazione da allegare che consiste in:

Registrazione dell'immobile al catasto;

Dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell’impresa installatrice;

Collaudo statico e certificazione di conformità antisismica;

Relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche e relazione sulla sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.

  

Rilascio certificato agibilità immobile Comune:

Il certificato di Agibilità obbligatorio per tutti gli edifici deve essere richiesto agli uffici competenti del Comune presentando specifica documentazione e modulo di domanda compilata con i dati dell’immobile, dei proprietari e comproprietari, della società di leasing o del Condominio. 

Le domande per il rilascio del Certificato di Agibilità: vengono accettate SOLO se compilate sulla specifica Modulistica predisposta dall’Ufficio competente e firmate dal/dai richiedenti in calce ad ogni pagina:

  • Domanda rilascio certificato di agibilità editabile: modello fac simile scaricabile gratuitamente e compilabile direttamente online, salvabile e stampabile;

  • Modello fac simile richiesta comune rilascio certificato di agibilità: è un fac simile, pertanto, varia a seconda del Comune.

Le singole pagine che compongono la domanda di rilascio del certificato di agibilità devono essere sottoscritte da tutti gli aventi diritto: Proprietari e Comproprietari.

  • Nel caso il richiedente sia un comproprietario, è necessario compilare e allegare alla domanda anche: Modulo fac simile Comproprietari - Pdf

  • Nel caso il richiedente sia una Società di Leasing la domanda deve essere presentata e sottoscritta sia dalla Società di Leasing che dall’Utilizzatore.

  • Nel caso il richiedente sia il Condominio la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dall’Amministratore.

  • Nel caso il richiedente sia diverso dal titolare del Permesso di Costruire si dovrà allegare il titolo attestante la proprietà.

 

Certificato agibilità: quando è obbligatoria la richiesta di modifica?

I cittadini sono obbligati a richiedere l'aggiornamento del certificato di agibilità, presentando una nuova domanda di rilascio certificazione al comune, se sull'immobile sono avvenuti lavori o cambiamenti che ne hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.

La domanda di modifica certificato di agibilità deve essere presentata nei seguenti casi:

  • aumento e/o diminuzione dei vani;

  • accorpamento di Unità Immobiliari;

  • frazionamento di Unità Immobiliari;

  • cambi di destinazione d’uso;

  • demolizione e ricostruzione;

  • diverse attribuzione di numeri civici;

  • quando in un edificio privo di Certificato di Agibilità, vengono effettuati lavori a seguito di D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permessi di costruire per singole Unità Immobiliari, in questo caso la domanda di rilascio del Certificato di Agibilità deve essere presentata per l’intero edificio e comunque per l’intero contenuto del permesso a costruire / concessione edilizia / licenza edilizia e non per il singolo intervento effettuato con D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.I.L. e/o permesso di costruire. 

La domanda di Modifica del Certificato di Agibilità deve essere presentata compilando gli appositi moduli di seguito elencati.

 

Agibilità immobile documenti obbligatori:

La documentazione obbligatoria per l'Agibilità immobile è la seguente:

  • Accatastamento: Copia della Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano (costituzione) comprensiva del nominativo della via, dei numeri civici.Copia delle planimetrie depositate, dell’elaborato planimetrico ed eventuali ricevute di successiva Avvenuta Variazione di Fabbricato Urbano (ultimazione fabbricato, voltura, toponomastica, ecc.) con le relative planimetrie ove previste. 

  • Dichiarazione di conformità dell’edificio ai titoli autorizzativi rilasciati (contenuta nella Perizia Giurata)

  • Dichiarazione della salubrità degli ambienti e l’avvenuta prosciugatura dei muri (contenuta nella Perizia Giurata)

  • Copia della Ricevuta di Deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) della Dichiarazione di Conformità o del Certificato di Collaudo degli impianti istallati per gli edifici con permesso di costruire successivo al 27/03/2008: Elettrico, Termico, Idrico, Sanitario, Gas, Pannelli Solari, Impianti Fotovoltaici, Impianti Elettronici in genere, Climatizzazione, Antincendio, ecc. 

  • Copia della Ricevuta di deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (Dipartimento P.A.U.) del Progetto degli impianti istallati

  • Copia della Dichiarazione di Conformità degli impianti istallati ai sensi della ex L. 46/90 per gli edifici con licenza/concessione edilizia/permesso di costruire precedente al 27/03/2008 ovvero la DI.RI. Dichiarazione di Rispondenza (D.M. 37/08 art. 7 c. 6);

  • Per gli edifici scolastici, la certificazione relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per: riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode, alimentazione gas per la cucina della scuola e riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra

  • Ascensori e Impianti di Sollevamento e trasporto persone: Per nuovi Impianti: Copia della Richiesta di messa in esercizio ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori, delle scale mobili, dei montacarichi, delle piattaforme presentata al Dipartimento S.I.M.U. Per impianti in funzione: Copia del verbale della verifica periodica.

  • Conformità CE: per tappeti mobili e piattaforme, per gli impianti ricadenti nella normativa di cui al DPR 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE, dichiarata dalla ditta installatrice.

  • Impianti per il Riscaldamento Autonomi: Nuovi Impianti copia della documentazione relativa alla conformità CE della caldaia - impianti in Funzione da meno di due anni: Copia della documentazione relativa all’attivazione delle caldaie - Impianti in funzione da oltre due anni: Copia della documentazione relativa al bollino blu caldaia.

  • Impianti per il Riscaldamento Centralizzati: Nuovi Impianti: Copia del Libretto della centrale termica e della documentazione relativa all’attivazione della caldaia mpianti in Funzione: Copia del Libretto della centrale termica con verifica biennale; Per gli impianti negli edifici pubblici : Certificazione I.S.P.S.E.L.; 8).

  • Camera di Commercio: Copia dell’iscrizione alla CCIAA delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi del DM 37/2008 (ex Legge 46/90) e Collaudo Statico (art. 25, comma 3, lettera a, D.P.R. 380/01). Copia del collaudo statico depositato presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, per gli edifici costruiti in “zona sismica 2”ai sensi del D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94 oltre al collaudo statico si deve allegare: Autorizzazione della Regione ad iniziare i lavori e Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme previste dalla Legge 13/89 e s.m.i. in materia di accessibilità e per il superamento delle barriere architettoniche (contenuta nella Perizia Giurata).

 

Certificato agibilità immobile 2019 documenti rilascio certificato:

La documentazione necessaria da presentare al comune per richiedere il rilascio del certificato di agibilità 2019 è la seguente:

  • Dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 4 del DPR 425/94.

  • Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile.

  • Collaudo statico con estremi del deposito.

  • Dichiarazione congiunta sugli isolamenti.

  • Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi della legge 46/90, corredati dagli allegati obbligatori.

  • Dichiarazione sotto forma di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, come previsto dall’art 11 del DM. n. 236 del 14.06.89 relativa al superamento ed eliminazione barriere architettoniche.

  • Certificato collaudo ascensore

  • Copia pagamento oneri di urbanizzazione e contributo del costo di costruzione se effettuati in forma rateizzata.

  • Richiesta attribuzione numero civico.

  • Per gli Edifici Industriali: Certificazione relativa all’emissione dei fumi nell’atmosfera o Dichiarazionesostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che l’edificio non produce emissioni nocive in atmosfera.

  • Atto di proprietà: Se il richiedente del Certificato di Agibilità è diverso dal titolare del permesso di costruire, se trattasi di società di leasing allegare anche il contratto di Leasing.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Richiedente il Certificato di Agibilità: con la quale si dichiara la conformità delle copie dei documenti allegati agli originali in proprio possesso.

  • Fotocopia di un Documento in corso di validità del dichiarante.

  • Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

  • Perizia Giurata del tecnico incaricato oltre tre copie della stessa.

  • Domanda in Bollo oltre tre copie della stessa. 

Attenzione: nell'istanza di certificato agibilità è necessario elencare tutti gli estremi autorizzativi (Autorizzazioni, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire, D.I.A., SCIA dilizia necessari al reperimento da parte dell’ufficio dei fascicoli corrispondenti al fabbricato oggetto della richiesta.

 

Certificato agibilità immobile costi bollo e diritti

Il costo per il rilascio del Certificato di agibilità è determinato dal prezzo di due marche da bollo del valore corrente (una per la domanda e una per il ritiro dell’Agibilità) e dell’importo dei diritti di segreteria (conteggiati per ogni singola unità). Il costo dei diritti di segreteria per uso residenziale variano a seconda delle delibere comunali, pertanto, ogni Comune applica u costo in base a specifiche Tabelle di riferimento.

  • Costo medio 40,00 euro;

  • Diritti di segreteria per attività produttive: 150 euro;

  • 2 marca da bollo da Euro 16,00 euro per la domanda di certificazione di agibilità e una per il ritiro.

Per le sole Domande di Modifica del Certificato di Agibilità:

Se la modifica Non comporta aumento di cubatura per la presentazione della nuova domanda si deveallegare il bollettino di c/c di € 150,00 così come previsto dalla Delibera di C.C. n. 68/2010.

Se la modifica Comporta aumento di cubatura, la presentazione della nuova domanda comporta il pagamento: del bollettino di c/c di € 150,00 e del bollettino di c/c relativo alla sola cubatura riferita alla modifica da calcolare compilando latabella così come previsto dalla Delibera di C.C. n. 68/2010.

Il pagamento dei diritti può essere effettuato: tramite bollettino di c/c postale predisposto dall’Ufficio.

 

Tempi rilascio - silenzio e assenso:

Dalla data di presentazione della domanda di rilascio del Certificato di Agibilità, lo sportello unico comunica al richiedente: entro 10 giorni il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 30 giorni: viene rilasciato il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

  • certificato di collaudo statico;

  • certificato del competente ufficio tecnico della regione, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;

  • tutta la documentazione presentata;

  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Trascorsi i 30 giorni, con il Silenzio/Assenso, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

 

Abitabilità Immobile validità, verifica e controlli:

Le verifiche per il rilascio dei Certificati di Agibilità, vengono effettuate mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 5% dei certificati rilasciati nel mese precedente.

Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di: conferma del Certificato di Agibilità, sospensione del Certificato di Agibilità o revoca del Certificato di Agibilità.

Agibilità Immobile validità certificato: La Validità del documento è illimitata, fatta eccezioni di eventuali variazioni della struttura o di dati che riguardano la persona.

   

Sanzioni per omessa presentazione domanda agibilità

La domanda di rilascio del Certificato di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, l’omessa presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (art. 24 c. 3 D.P.R. n. 380/2001), ovvero, la misura della multa dipende dai giorni intercorsi dalla fine dei lavori all’effettiva richiesta del certificato:

  • dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 77,00

  • dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 232,00

  • oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 464,00

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 viene notificata ai richiedenti dall’Ufficio successivamente alla presentazione della domanda. 

 

Certificato di agibilità compravendita di un Immobile:

La compravendita di un immobile, appartamento, garage, box, casa, ufficio  privo dell’agibilità non è ritenuta, dalla normativa vigente, come illecito ma può costituire per chi acquista una casa motivo di risoluzione del contratto qualora il venditore ne abbia dichiarato l’agibilità o l’impegno ad ottenere il relativo rilascio.

Se invece si decide di vendere un immobile dichiaratamente privo del certificato di agibilità, è necessario regolare i rapporti tra le parti e i relativi oneri, già in occasione della stipula del preliminare.

 

Differenza tra Abitabilità e agibilità: novità

In passato, l’abitabilità e l’agibilità erano due certificazioni diverse, la prima veniva rilasciata ad ultimazione delle opere e solo per gli immobili residenziali, l’altra invece ad ultimazione delle opere strutturali - tecniche dell’immobile, per questo motivo potevano essere revocate singolarmente o contemporaneamente.

Attualmente, le nuove disposizioni hanno ABOLITO l’abitabilità facendo confluire le sue peculiari competenze nella certificazione di agibilità.

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