Rottamazione Liti Pendenti pace fiscale 2019: cos'è e come funziona

Rottamazione Liti Fiscali Pendenti cos'è e come funziona? Pagamento rateale, scadenza domanda modulo adesione nuova sanatoria controversie tributarie

Redazione
di Redazione
13 settembre 2019 15:51
Rottamazione Liti Pendenti pace fiscale 2019: cos'è e come funziona

Rottamazione Liti Pendenti nuova pace fiscale 2019: come funziona? Le Liti Fiscali Pendenti rientrano nell’ambito di applicazione del decreto fiscale 2019 che prevede che al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento, le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate.

 

Le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono quindi essere oggetto di definizione agevolata.

 

Rottamazione Liti Pendenti 2019: In base alle ultimissime pace fiscale 2019: dal 2019 arriva la nuova rottamazione liti tributarie con la pace fiscale liti fiscali pendenti 2019.

 

Liti Fiscali Pendenti: cosa sono? Definizione:

La definizione delle liti fiscali pendenti presenta tre caratteristiche principali:

  • le liti fiscali che possono essere agevolate sono solo quelle pendenti verso l’Agenzia delle Entrate;

  • l’agevolazione consente la risoluzione solo delle liti minori.

Pertanto, la norma consente di definire, a richiesta del contribuente, tutte le liti fiscali, nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate, siano esse “atti impositivi” e di “irrogazione delle sanzioni”, pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali:

  • Commissioni Tributarie di ogni grado e giudizio, quindi per i ricorsi discussi davanti le commissioni provinciali, regionali, di primo e di secondo grado, anche a seguito di rinvio e dal Giudice ordinario, compresa la Corte di Cassazione.

Lo sai che nel 2019, c'è anche la nuova rottamazione cartelle 2019?

In attesa della nuova normativa sulla pace fiscale 2019, vediamo come funzion la rottamazione liti pendenti.

 

Liti Fiscali Pendenti: requisiti

Una lite fiscale è definita tale quando l’oggetto della controversia è di natura tributaria, quindi è nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e quando l’Agenzia è legittimata passivamente a stare in giudizio

 

Sono escluse le liti fiscali che riguardano controversie verso altre Amministrazioni pubbliche, coinvolgono altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc. e non riguardano “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione come ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento. 

 

Liti Fiscali Pendenti: per quali c’è risoluzione

Il contribuente può chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore  a 20 mila euro e pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

 

Le liti pendenti per le quali il contribuente può chiedere di sanare e che possono, pertanto, rientrare nel "Condono liti fiscali" sono tutte quelle controversie che:

  • il contribuente ha nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per le quali, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata emessa sentenza definitiva da parte delle Commissione Tributari.

  • quelle già interessate da sentenza emessa alla data in cui si intende chiedere la definizione purché i relativi termini di impugnazione – anche per effetto di sospensione – alla stessa data non siano scaduti,  ovvero, che non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali, regionali, centrale, dai Tribunali o dalle Corti d’appello. Può essere, pertanto, richiesta la sospensione dei termini della lite fiscale in caso di: ricorsi alla Cassazione, in riassunzione, appelli, controdeduzioni, costituzioni in giudizio. 

  • sono considerate liti pendenti anche le controversie per le quali sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, se non decorsi i termini per impugnarla.

Nello specifico, possono essere rottamate le controversie che hanno come oggetto:

  • avvisi di accertamento fiscale Non di liquidazione e impugnato dal contribuente con atto formale di ricorso;

  • ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria;

  • ricorsi di ingiunzione ed iscrizione a ruolo, delle Cartelle Esattoriali Equitalia;

  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione;

  • il contributo al servizio sanitario nazionale se la controversia è con l’Agenzia delle Entrate;

  • le sanzioni amministrative collegate al tributo separatamente irrogate a soggetto diverso dal contribuente (ad esempio, amministratore, rappresentante, dipendente);

  • IRPEF/IRES, IVA, IRAP, imposta di registro e imposta sulle successioni/donazioni impugnate e che non riguardano omessi pagamenti ma impugnazione per eccesso di imposta.

 

Non Rientrano nelle liti fiscali:

  • provvedimenti riguardanti il silenzio-rifiuto;

  • il diniego di rimborsi;

  • avvisi di liquidazione;

  • atti impositivi, in quanto già orientati alla riscossione del tributo;

  • impugnazione della cartella preceduti dall’avviso di accertamento;

  • i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate;

  • omesso pagamento delle imposte sui redditi e l’Irap;

  • l’omesso versamento dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi.

 

Rottamazioni Liti Fiscali Pendenti costi 2019:

I versamenti per la definizione della Lite fiscale 2019 devono essere ancora fissati dal decreto attuativo. Quello che si sa fino adesso è che il pagamento dell'importo condonato della lite fiscale deve essere effettuato al massimo in 20 rate trimestali.

 

Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti, saranno rapportati al valore della lite, cioé dall’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.  

 

Le somme da versare con la rottamazione liti pendenti 2019 sono pari al:

  • 40% del dovuto, se si vince in primo grado;

  • 15% in caso di vittoria in secondo grado;

  • 5% per chi è in attesa del giudizio finale della Cassazione, dopo aver già vinto in provinciale e in regionale;

  • 90% al netto di sanzioni e interessi: per chi ha già presentato ricorso, ma vuole chiudere la lite.

L'importo condonato potrà essere pagato in 5 anni con un massimo di 20 rate trimestrali.

 Arrivata anche pace fiscale saldo e stralcio 15%.

 

Rottamazione liti pendenti: pagamento modello F24 e codice Tributo

II versamento del valore della lite fiscale che ricordiamo sarà dato dall’importo delle imposte contestate in primo grado e dagli interessi, indennità di mora e sanzioni, se funzionerà allo stesso modo dell'ultima definizione liti pendenti, dovrà essere effettuato utilizzando probabilmente il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, sul quale il contribuente deve indicare i seguenti dati: 

Modello F24 e Generalità del Contribuente:

  • Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

  • Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

  • Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Modello F24 e Dati della lite fiscali:

  • Organo giurisdizionale: indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia giurisdizionale, indicare l’organo giurisdizionale che l’ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di I° grado o di II°grado per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria centrale, Giudice ordinario, Corte di cassazione)

  • Sede: indicare la città in cui ha sede la Commissione tributaria o il Giudice ordinario

  • Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall’atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni)

  • Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall’atto impugnato

  • Periodo d’imposta/anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d’imposta se l’atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, indicare solo l’anno iniziale, indicato sull’atto impugnato. Per l’imposta di registro indicare l’anno di registrazione ovvero l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

  • Data di notifica del ricorso o dell’atto di citazione o dell’appello: indicare la data di notifica dell’atto introduttivo relativo al grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla Commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio). Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell’ipotesi di notifica dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall’ufficio postale.

  • Registro Generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno xxxxxx/aaaa.

  • Numero ricevuta: indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa.

  • Valore della lite: il valore della lite è dato dall’importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall’importo delle sanzioni stesse.

  • Importo dovuto: indicare l’importo dovuto per la definizione.

  • Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento delle somme dovute per la definizione, nel formato gg/mm/aaaa.

  • Importo versato per la definizione: indicare l’importo versato per la definizione. Se non è stato versato alcun importo, indicare 0.

  • Codice tributo: ancora da definire.

  • Codice identificativo: 71

  • Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell’Agenzia delle entrate, pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.

  • Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un’unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia pre- scelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

  • codici tributo da indicare nel Modello F24 per la definizione della lite fiscale, saranno approvati a breve.

Importante: per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.

In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a  decorrere dal 3 aprile 2012 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Domanda di rottamazione liti fiscali pendenti 2019:

La domanda per la definizione delle controversie fiscali 2019 deve essere compilata e presentata, ovvero, trasmessa dal contribuente interessato all’Agenzia delle Entrate  mediante apposito modello di domanda approvato:

modello fac simile Domanda rottamazione liti fiscali pendenti contenente le seguenti informazioni:

  • il frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali;

     

  • delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati anagrafici del contribuente che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, del soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e della lite fiscale oggetto di definizione.

Importante: per ciascuna lite fiscale autonoma si deve presentare una distinta domanda di definizione.

 

La domanda per la definizione delle controversie fiscali 2019 può essere trasmessa:

  • Dai soggetti abilitati esclusivamente per via telematica tramite il servizio Internet (Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente, se in possesso delle credenziali di accesso al servizio o da soggetti intermediari quali commercialisti, professionisti, Caf ecc.

  • Presentata presso qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che procederà all’invio. Per la compilazione dell’istanza si può utilizzare l’apposito software.

  • La domanda di definizione deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti:

La chiusura della lite fiscale è subordinata alla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’Ufficio competente ed il pagamento integrale della somma dovuta, l’autorità giudiziaria dichiarerà, pertanto, l’estinzione del giudizio e quindi la chiusura del contenzioso:

  • Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano: comunica l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Commissione tributaria centrale: comunicazione della chiusura della lite entro 30 giorni dalla data dell’udienza;

  • Corte di cassazione: dichiara l’estinzione del processo ed eliminato la posizione di contrasto tra le parti.

Importante: In caso di rigetto della domanda da parte degli organi competenti, l’interessato può impugnare l’atto entro il termine di 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA