Fatture IVA 22%: professionisti, differite già emesse o con errori

Aumento IVA 22% fatture professionisti, differite già emesse per cessioni beni, prestazioni e acquisti intracomunitari come correggere errori entro quando

Redazione
di Redazione
15 settembre 2019 10:05
Fatture IVA 22%: professionisti, differite già emesse o con errori

IVA fatture professionisti, differite già emesse come correggere gli errori.

L'aumento dell'IVA al 22% è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.32/E del 5 novembre 2013 "Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%  - Articolo 40, comma 1 - ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è intervenuta a chiarire i seguenti punti:

  • Aumento dell'aliquota IVA ordinaria;

  • i criteri di applicazione;

  • come fare a correggere le fatture in caso di errori applicazione IVA al 21% anziché al 22%;

  • l'applicazione dell'aumento per i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas ecc.

Vi ricordiamo che attualmente il governo M5s-Lega ha di fatto impedito l'aumento IVA 2019.

 

Fatture professionisti:

L'aumento IVA 22% fatture professionsti, aziende, società per cessioni di beni, prestazioni servizi e acquisti, è entrato in vigore dal 1 ottobre 2013 ma a differenza del primo aumento del 2011 in cui l'IVA era passata dal 20 al 21%, non sono state modificate le disposizioni contenute nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, i contribuenti interessati dall'aumento IVA 22% fatture professionisti, differite e aziende già emesse, sono tenuti a tenere conto della sua nuova applicazione e dalla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo per le operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dalle attività indicate nell’articolo 22 del d.P.R. 633.

 

Innanzitutto, la nuova aliquota IVA al 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013, data di entrata in vigore dell'aumento IVA. Pertanto, è importante andare a chiarire come fare ad individuare il momento dell'effettuazione dell'operazione, determinante per applicare l'IVA al 21 o al 22%.

Vedi anche fattura regime forfettario 2019.

 

Fatture per cessioni di beni, prestazioni e acquisti intra

Per determinare l'aumento IVA al 22% fatture per cessione di beni e prestazioni di servizi e acquisti intracomunitari di beni, è importante analizzare il momento dell'effettuazione dell'operazione che dal 1 gennaio 2013 coincide con l'inizio della consegna delle merci o la spedizione dei beni da parte dello Stato membro.

 

In altre parole, il momento dell'effettuazione dell'operazione è all'inizio stesso del trasporto materiale dei prodotti e non alla consegna o all'arrivo in Italia dei prodotti.

 

Per esempio si fa l'ordine della merce dall'Irlanda, l'azienda irlandese inizia la spedizione dei prodotti il 20 settembre e la merce arriva in Italia il 2 ottobre 2013. Il momento dell'effettuazione dell'operazione è al 20 settembre e per cui si applica l'IVA al 21%.

 

Fatture già emesse in acconto:

L'Agenzia delle entrate, con un'altra circolare la n.12/E del 3 maggio 2012, ha provveduto a chiarire un altro aspetto molto importante, aumento IVA 22% fatture già emesse in acconto, ovvero, l'emissione della fattura prima dell'inizio del trasporto merci.

 

In questo caso, l'effettuazione dell'operazione intracomunitaria, limitatamente all'importo fatturato perché potrebbe trattarsi di un acconto fattura, si ha nel momento in cui viene emessa la fattura stessa, ovvero, la data di fatturazione dell'acquisto mentre per le operazioni interne di acquisto e vendita, il momento impositivo non tiene conto del pagamento di acconti in fattura ma l'inizio del trasporto.

 

Aumento IVA 22% fatture differite:

Riguardo all'aumento IVA 22% fatture differite per chi applica IVA per cassa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA si applica al momento di effettuazione dell’operazione, quindi inizio del trasporto del bene o della prestazione di servizi.

 

Il “cash accounting”, ovvero, il regime di IVA per Cassa con fattura differita introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto infatti alcune deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione ma non ha previsto modifiche in merito al momento dell'effettuazione dell'operazione.

 

Nello specifico, per i contribuenti che optano per l'IVA differita regime IVA per Cassa, l’articolo 32-bis dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura con i relativi corrispettivi, entro al massimo 1 anno 

dall’effettuazione dell’operazione mentre il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.

 

Aumento IVA 22% errori fatture emesse: come e quando?

L'Agenzia delle Entrate, a proposito dell'aumento dell'IVA al 22% e la possibilità di incorrere errori di fatturazione, in quanto l'aggiornamento di software e misuratori fiscali non è in tempo reale con l'adeguamento dell'aumento, ha disposto che i contribuenti possono mettersi in regola con le fatture calcolate con IVA errata mediante l'emissione di note di variazione in aumento, ovvero, le note di debito.

 

Si ricorda che la nota di debito modello fac simile, non è altro che una normale fattura integrativa che viene emessa per correggere e/o annullare una fattura emessa in precedenza.

 

La regolarizzazione delle fatture con IVA errata a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 1 ottobre 2013, non comporterà alcuna sanzione se la differenza IVA verrà versata nei seguenti termini:

  • entro il 27 dicembre: per i contribuenti con periodo di liquidazione IVA mensile entro la data di

  • versamento dell’acconto IVA per le fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre.

  • entro il 16 marzo 2014: per i contribuenti con periodo di liquidazione IVA annuale per le fatture emesse nel mese di

  • dicembre

  • entro il 16 marzo 2014 per i contribuenti con liquidazione trimestrale per le fatture emesse nell’ultimo trimestre

 

Fatture per i servizi acqua, luce e gas

L'aumento dell'IVA al 22% come si applica sui servizi di acqua, luce e gas? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, riguardano quei servizi di somministrazione di acqua, luce e gas che si fondano sulla rilevazione presunta dei consumi con successivo conguaglio in fattura del cliente.

 

Nel caso in cui, il conguaglio del consumo tra lettura stimata ed effettiva prenda in considerazione periodi con aliquota IVA differente, ovvero, letture consumi prima e dopo il 1 ottobre 2013, data di entrata in vigore della nuova IVA al 22%, nella nota di credito deve essere applicata l’aliquota IVA al 21 o 22% in base al fatto che la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio riguardi il periodo prima o dopo l'aumento IVA.

 

Pertanto, se il conguaglio fa riferimento a 3 mesi totali per esempio agosto, settembre e ottobre, l'aliquota IVA da applicare è al 21% in quanto la maggior parte del consumo da conguagliare è stato effettuato prima dell'aumento IVA ordinaria.

In alternativa e per maggiore semplicità, sulle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi, è possibile applicare al conguaglio,  l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa.

Qualora risulti invece un saldo a debito del cliente, l’aliquota IVA da applicare sul saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA