San Marino è uscito dalla black list.
Con questo atto, l'Italia ha firmato l'accordo in base al quale, la Repubblica di San Marino viene espunta dalla lista dei cd. paradisi fiscali di tutto il mondo sancita con l'articolo 1 del decreto ministeriale del 4 maggio 1999.
L'uscita di San Marino dalla black list, cosa ha cambiato?
La Repubblica di San Marino inserita nell'elenco dei paesi black list dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999 reso attuativo dall'articolo 2 comma 2 bis del Tiur ma non nell'elenco del decreto del 21 novembre 2001 circa la normativa sulle controllate estere, è uscita dall'elenco paesi black list aggiornato.
Ma cosa significa e quali conseguenze ed effetti ha avuta la sua fuoriuscita dalla lista dei paesi cd. paradisi fiscali a livello tributario e fiscale per i contribuenti privati e società, imprese italiane ed estere?
Innanzitutto, San Marino esce dalla black list, ha determinato la non applicazione dell'articolo 2 comma 2 bis del TIUR, circa l'imposta sul reddito.
Dal 12 febbraio 2014 pertanto, devono pagare le tasse anche gli italiani trasferiti a San Marino e cancellati dall'anagrafe italiani perché residenti in uno dei paesi inseriti dal decreto 4 maggio '99 nella black list dei cd. paradisi fiscali a fiscalità privilegiata.
Per la verifica e l'individuazione della residenza fiscale da oggi in poi, al fine di evitare la doppia imposizione fiscale per chi risiede e lavora in due paesi diversi, si deve tenere conto delle disposizioni previste dall’art. 4 del Modello OCSE.
In base a tale norma, il conflitto di imposizione fiscale tra i due paesi, può essere risolto rispondendo a determinati criteri chiamati a criteri a cascata, cd. tie breaker rules che si applicano appunto a scalare. Tali criteri sono per le persone fisiche l'abitazione permanente, il domicilio, la dimora abituale e la cittadinanza mentre per le imprese, società, aziende sono criteri a cascata la sede dell’amministrazione cd. place of effective management, il luogo in cui si tengono le riunioni del CDA, luogo in cui lavorano l’amministratore delegato e i dirigenti più importanti, dove è svolta l’attività di gestione quotidiana, qual è il Paese le cui leggi disciplinano gli affari sociali, dove è tenuta la contabilità e infine il luogo dove si svolge l’attività principale della società o ente.
Un altro effetto prodotto dall'uscita di San Marino dalla black list, ha riguardato poi anche l'abolizione dell'obbligo di comunicazione black list all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e servizi poste in essere dagli operatori italiani verso San Marino, previsto dall'articolo 1 del D.L. 40/2010. Per dovere di cronaca, diciamo anche che tale comunicazione è stata abolita definitvamente dal 1° gennaio 2016.
Da questo punto di vista, la fuoriuscita di San Marino dalla black list, ha contribuito, secondo quanto affermato dal comunicato stampa del MEF, a rendere più semplici e trasparenti gli scambi commerciali con l’Italia e San Marino.
Perché ciò ha consentito oltre che ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito anche di prevenire le frodi fiscali e l'evasione fiscale.
Infatti, un passo fondamentale che ha portato il Governo Italiano a firmare la Convezione, è stato soprattutto quello promosso da San Marino con la riforma fiscale che ha riportato il prelievo tributario più vicino ai livelli italiani. Per info sulle oeprazioni rilevanti ai fini IVA effettuate con San Marino, vedi lo come funziona lo Spesometro.
Conseguenze fiscali: abolizione del segreto bancario
L'uscita di San Marino dalla black list ha come conseguenza più importante sul fisco l'abolizione delle doppie imposizioni fiscali tra Italie e la Repubblica sammarinese. Ciò significa che dal 12 febbraio 2014, giorno di uscita di San Marino dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata grazie alla stipula della Convenzione contro le doppie imposizione fiscale firmata dai due paesi in data 3 ottobre 2013, San Marino consentirà lo scambio delle informazioni fiscali ed economiche sulla base degli standard internazionali. Nello specifico, il paragrafo 5 dell'articolo 26 della Convenzione, stabilisce che uno Stato firmatario non può sottrarsi alla richiesta di informazioni bancarie o possedute da altri intermediari finanziari da parte di una altro Stato.
Pertanto, finisce il cd. segreto bancario di San Marino verso l'Italia e gli altri Paesi. L'unico limite posto all'obbligo di scambio di informazioni economiche, è sancito dal paragrafo 3 dell'articolo 26 che prevede l'esclusione dell'obbligo, qualora i dati e le informazioni non siano richieste dall'Amministrazione finanziaria preposta all'attività di controllo e verifica nel Paese richiedente.
La Convenzione, inoltre, ha sancito si il libero scambio di informazioni finanziarie tra i due Paesi anche in forma spontanea ma non automatica con sunti mensili o periodici.