Bonus per mancata rivalutazione perequazione ISTAT: fu legittimo

Bonus Poletti per la mancata rivalutazione perequazione ISTAT importi 2012 e 2013 è legittimo per cui non spetta il rimborso pensioni Inps e arretrati

Bonus per mancata rivalutazione perequazione ISTAT: fu legittimo

Il Bonus Poletti è legittimo, la Corte Costituzionale, salva lo Stato italiano che non dovrà quindi pagare il rimborso pensioni e arretrati ai pensionati esclusi dal bonus, in particolare a chi ha un assegno pensionistico superiore a 6 volte il minimo e dalla rivalutazione non integrale per gli altri trattamenti pensionistici.

 

Ricordiamo infatti che il bonus Poletti, è stata una manovra del governo Renzi alla mancata rivalutazione ISTAT delle pensione superiori a 3 volte l'assegno minimo per gli anni 2012 e 2013, ritenuto poi incostituzionale con la sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale.

 

Ora, quel blocco della perequazione sulle pensioni e il conseguente riconoscimento del bonus Poletti, sono stati ritenuti, sempre dalla Corte Costituzionale, legittimi e pertanto lo Stato non dovrà versare rimborsi e arretrati ai pensionati.

 

Bonus Poletti legittimo: nuova sentenza

Il bonus Poletti sulle perequazioni pensionistiche è legittimo, questo è quanto deciso dalla Corte Costituzionale respingendo così le censure di incostituzionalità sollevate, ritenendo che il bonus Poletti per la mancata perequazione "realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica". 

 

Nel comunicato diffuso dalla Corte Costituzione si legge quanto segue:

La Corte costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”. 

La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica. 

Leggi invece le nocità sulla nuova riforma pensioni 2019, pensioni Quota 100 e pensione di cittadinanza 2019.

 

Bonus Poletti decreto Salva Italia:

A seguito del Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015, l'INPS ha provveduto a pubblicare una nuova circolare in cui informa non solo dell'illegittimità della mancata rivalutazione delle pensioni dal 2012 al 2015 ma anche gli importi degli arretrati e le modalità di rimborso che avverranno a partire dagli assegni pagati ad agosto.

 

Decreto legge sulle pensioni: il Presidente del Consiglio Matteo Renzi dopo aver annunciato e fatto emanare il via libera al decreto d'urgenza per il rimborso pensioni per la mancata rivalutazione anni 2012, 2013, 2014 e 2015, il pagamento degli arretrati con il bonus pensione chiamato anche con il nome bonus Poletti, è stato erogato a partire dal 1° agosto.

Leggi le novità su rivalutazioni pensioni 2019.

 

A chi spetta il bonus Poletti su pensioni e arretrati?

A chi spetta il bonus Poletti? Secondo il testo decreto d'urgenza varato dal Governo Renzi legge 65/2015 rimborso pensioni bonus pubblicato in GU n° 116, e confermato dalla circolare INPS del 25 giugno 2015, i beneficiari a cui spetta il bonus e quindi il rimborso automatico sono:

 

Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1

Pensioni fino a 3 volte il minimo rivalutazione del 100%;

Pensioni tra 3 e 4 volte il minimo: rivalutazione al 40%;

Pensioni tra 4 e 5 volte il minimo spetta rivalutazione al 20%;

Pensioni tra 5 e 6 rivalutazione al 10%.

Per gli assegni superiori a 6 volte il trattamento minimo non vi sarà alcuna rivalutazione.

 

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 e 2015 – articolo 1, comma 1, n. 2

20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015

50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.

 

Quanto spetta di rimborso pensioni INPS?

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale dell'Ordine ha pubblicato la circolare n.10 del 5 maggio 2015 rimborso pensione una vera e propria guida sui crediti pensione e su come fare per ottener il rimborso, alla luce della nuova Sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto ritenuto illegittima la decisione del Governo di non procedere alla rivalutazione delle pensioni superiori 3 volte la minima negli anni 2012 e 2013.

 

I beneficiari: Nella circolare si evince come l'articolo 24 comma 25 del D.L. 201/2011 aveva deciso per il blocco perequazione delle pensioni 2012 e 2013.

 

Nello specifico, la norma ha consentito di effettuare la rivalutazione ISTAT piena per gli assegni pensioni fino a 3 volte superiori l'assegno sociale relativo dell'anno precedente, ovvero, fino a 1.405,05 euro. Inoltre era stata deciso di applicare la perequazione per le pensioni fino a 1.443 euro, poiché 3 volte il trattamento minimo rivalutato. 

A seguito di della Sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittima la mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici che nel corso del 2012 - 2013 non hanno superato i 1.443,00 euro, lo Stato Italiano deve rimborsare i pensionati con i seguenti importi e arretrati pubblicati nella circolare n. 125 del 25 giugno 2015 INPS:

  • Arretrati Anni 2012/2013: Per le pensioni di 1500 euro pagate nel 2012 e 2013 spetta rispettivamente un importo pari a 16,20 euro e 18,20 euro. Per cui calcolando gli arretrati al pensionato spettano 210,6 euro per il 2012 e 447,2 per il 2013.

  • Arretrati 2014 e 2015: su pensioni di 1.500 euro nel 2012 e 2013, 1515,68 nel 2014 e 1518,56 nel 2015 in base al nuovo articolo 1 comma 1 n.2 del Dl n.65/2015, ai pensionati spetta un rimborso totale di 796,27 euro al 1° agosto 2015.

Da agosto in poi l'assegno pensione che prima era di 1.518,56 euro è diventata di 1525,29 euro + arretrati per 796,27 euro.

 

Domanda rimborso pensione INPS:

Per fare domanda bonus pensione non serve presentare alcun modulo o richiesta particolare all'INPS; in quanto gli arretrati verranno erogati in automatico dall'Istituto. Per cui rispetto a quanto sostenuto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale dell'Ordine nella circolare del 5 maggio scorso, circa la norma che ha bloccato la perequazione ISTAT sulle pensioni di importo oltre 3 volte il trattamento minimo, non va presentata la domanda.

La Fondazione, invece spiegava che per fare domanda INPS per ottenere il rimborso pensione, il pesnionato doveva presentare un'apposita domanda amministrativa per via telematica direttamente online se si dispone di PIN dispositivo INPS, oppure, rivolgendosi a CAF o ad intermediari autorizzati come commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria ecc.

 

Cosa scrivere nella domanda? Sempre secondo le istruzioni compilazione del modulo rimborso fornite dalla Fondazione, il pensionato o l'intermediario, deve barrare tra le voci opzionali del modello "altre ipotesi" o "ricalcolo per motivi di reddito" e poi inserire nella nota la seguente dicitura: ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

 

Quali documenti devono essere allegati all'istanza di rimborso pensione INPS? La documentazione da allegare è il reddito personale e dell'eventuale coniuge, data del matrimonio, la fattispecie della pensione ovvero numero e categoria, e l'indicazione del proprio IBAN per far accreditare le somme spettanti.

Una volta trasmessa l'istanza crediti su pensione, l'INPS effettuate le dovute verifiche può procedere in 4 modi: 1) accogliere la richiesta e concedere il pagamento del rimborso; 2) rifiutare la domanda, 3) accogliere parzialmente la richiesta, 4) non rispondere.

 

Ricorso INPS per rifiuto al rimborso, mancata risposta o accoglimento parziale:

Innanzitutto va detto che se l'INPS non provvede a rispondere alla domanda di rimborso inviata dal pensionato o dal CAF per esempio, significa che sta applicando il silenzio rigetto in base all’art. 7 della L. n. 533/1973 che prevede che:

“in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”

Per cui trascorsi 120 giorni senza alcuna risposta da parte dell'INPS o in caso di rigetto della domanda o del solo accoglimento parziale dell'istanza, il pensionato può proporre: 

  • Ricorso giudiziario in base all’art. 47 comma 7 cit. norm. richiede l'assistenza di un avvocato per discutere la controversia dinnanzi al Giudice del Lavoro, competente nel giudizio previdenziale.

  • Ricorso amministrativo INPS per impugnare la mancata concessione del rimborso o del suo accoglimento parziale: il modulo ricorso va presentato all'INPS per via telematica con le stesse modalità utilizzate per presentare l'istanza ma utilizzando l'apposito modulo.

La Fondazione a tal proposito, spiega che nell'oggetto del ricorso INPS va scritto:

Ottenimento dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, a seguito della

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dell’art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011.

Se poi trascorsi 90 giorni dalla data di invio del ricorso, l'INPS non risponde, il pensionato può proporre azione giudiziaria.

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