Contributi Inps 2020: pesca, agricoli, volontari e gestione separata, artigiani e commercianti, cococo e cocopro e colf e badanti ecc. devono versare per la contribuzione obbligatoria per l'anno 2020.
Di seguito, un elenco dettagliato circa le nuove aliquote INPS 2020 che le aziende agricole devono versare per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, quelle dovute dai pescatori autonomi e dai collaboratori domestici, l'aggiornamento per gli iscritti alla gestione separata, e i contributi volontari per i dipendenti non agricoli, autonomi e gestione separata.
Ecco quidi le nuove aliquote contributi Inps 2020 aggiornate con la nuova circolare Inps.
Contributi pesca 2020: nuove aliquote Inps per i pescatori autonomi
Nuove aliquote contributi INPS 2020 pescatori automomi
I lavoratori che svolgono l'attività di pesca anche se non sotto forma di cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile adeguato annualmente in base alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Anno 2020 | Retribuzione convenzionale |
Misura giornaliera | € 27,21 |
Misura mensile (25gg) | € 680,00 |
Gestione FPLD aliquota 2020:
Gestione FPLD | Aliquote | Coefficienti di ripartizione |
Base | 0,11 | 0,007383 |
Adeguamento | 14,79 | 0,992617 |
Totale | 14,90 | 1 |
Il contributo mensile per l'anno 2020, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € 101,32 così suddiviso:
FPLD | Contributo mensile |
Base | € 0,75 |
Adeguamento | € 100,57 |
Totale | € 101,32 |
Sgravio contributivo pescatori autonomi legge di stabilità 2013 ha previsto a partire dal gennaio 2013 una diminuzione percentuale del beneficio di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), aveva disposto che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
A far tempo dal periodo gennaio 2020, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:
44,32%
Conseguentemente, nell’anno 2020 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 56,42, così suddiviso:
FPLD | Contributo mensile |
Base | € 0,42 |
Adeguamento | € 56,00 |
Totale | € 56,42 |
La Scadenza pagamento contributi INPS pescatori autonomi: rimane invariata, per cui il versamento delle rate mensili è da effettuarsi entro il giorno 16 di ciascun mese.
Ecco la circolare 24 del 13 febbraio 2020 con le aliquote contributi pesca 2020 Inps.
Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Contributi volontari 2020 dipendenti non agricoli, autonomi e Gestione separata:
Le nuove aliquote contributi volontari Inps 2020 devono ancora essere fissate dall'INPS.
Le nuove aliquote contributi volontari INPS per i lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT pari allo 0,4% sono:
Per il 2020, il valore della retribuzione minima per la rilevanza integrale dei contributi ai fini del diritto alla pensione è pari, dunque, a 206,03 euro a settimana (515,07 x 40%); in un anno, è necessario raggiungere uno stipendio, al lordo dei contributi, almeno pari a 10.713,56 euro.
Ciò comporta che i contributi versati (considerando l’aliquota pari al 33%, valida per la maggior parte dei dipendenti) debbano corrispondere ad almeno 67,99 euro alla settimana ed a 3.535,47 euro all’anno: in caso contrario, l’anno lavorato non vale per intero ai fini del diritto alla pensione (come se il lavoratore non avesse svolto la propria attività per tutto l’anno).
Aliquota contributi volontari INPS dipendenti non agricoli: devono ancora essere ufficializzati dall'INPS.
Aliquota contributi volontari INPS artigiani e commercianti 2020: è stabilita in base alla aliquote INPS 2020 artigiani e commercianti e al reddito medio distinto in 8 classi di reddito medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Aliquote pari a:
artigiani: 24,0% sopra i 21 anni e 21,90% se al di sotto;
commercianti: 24,09% per gli over 21 e 21,99 per gli under 21.
Aliquota contributi volontari INPS 2020 autonomi gestione separata: per calcolare quanto i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata devono versare per la contribuzione volontaria, e quindi per determinare l'importo da pagare, devono tener conto sia dell'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione che precede la data di domanda che dell’aliquota IVS della Gestione separata.
Per cui per calcolare il contributo volontario dovuto dagli iscritti alla gestione separata va considerata l'aliquota IVS di riferimento ossia, quella prevista per i soggetti privi di altra forma previdenziale o pensione, che per l'anno 2019 è pari:
aliquota gestione separata: 25% per i professionisti;
aliquota gestione separata collaboratori: al 34,23%.
Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%:
Dal momento che il minimale gestione separata per ottenere l’accredito contributivo è stato fissato in euro 15.953,00 per i contribuenti che intendono proseguire nella contribuzione volontaria nella Gestione separata, il versamento annuale deve essere:
per i professionisti non inferiore a euro € 4.083,82 su base annua;
per tutti gli altri iscritti: quota annuale pari a 5.435,04 per chi applica l'aliquota al 34,23%.
Ricordiamo che l'aliquota gestione separata 2020 è al 25%.
Contributi INPS agricoltura 2020:
Contributi Inps agricoltura per il 2020 devono ancora essere aggiornate dall'INPS: per questa tipologia di aziende, la normativa in materia contributiva sancita dal D.lgs 146/1977, ha stabilito che ai fini di calcolo contributivo, a partire dal 1998 vi sia un aumento progressivo delle aliquote da versare al FPLD per le aziende agricole che hanno assunto operai agricoli a tempo indeterminato e determinato. Tale aumento annuale, pari allo 0,20% e a carico del datore di lavoro, sarà fino al raggiungimento della quota complessiva pari al 32% + 0,30% a titolo di incremento.
I contributi IVS aziende agricole fino all'anno scorso erano pari al 24% mentre l'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato pari a 0,68 euro a giornata.
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo:
Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.