Decreto Covid-19 6 marzo 2020: stop tribunali, Protezione civile, SSN

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Decreto Covid-19 6 marzo 2020: stop tribunali, Protezione civile, SSN

Decreto Covid-19 6 marzo 2020 stop tribunali per 2 mesi, requisizioni Protezione Civile e potenziamento servizio sanitario: dopo due ore e mezza il Consiglio dei ministri n.35, ha provveduto ad approvare nuovi decreti.

 

- Il primo decreto in sostanza riconosce carta bianca alla Protezione Civile che fino al 31 luglio 2020, o a fine emergenza coronavirus, potrà requisire da ogni soggetto pubblico o privato, presidi sanitari e medico-chirurgici, beni mobili di qualsiasi genere.

Requisibili anche beni immobili come alberghi ma anche ospedali privati idonei ad ospitare le persone in quarantena.

 

- Il secondo decreto-legge Covid-19 approvato ieri al Consiglio dei Ministri è un decreto che riguarda invece lo svolgimento dell'attività giudiziaria con la sospensione dei tribunali di due settimane a partire dal 9 marzo. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio 2020 salvo diverse disposizioni in corso.

 

- un altro decreto Sanità prevede un piano di potenziamento del SSN con l'assunzione di 20mila persone tra medici, infermieri e operatori.

 

In attesa della pubblicazione del testo ufficiale andiamo a vedere cosa prevedono i decreti anti-coronavirus Covid-19 appena approvati dal CdM.

 

Nel frattempo firmato il nuovo decreto 8 marzo 2020 nuove zone rosse.

 

Decreto Covid-19 6 marzo 2020 Protezione civile, tribunali e SSN:

Decreto Covid-19 Protezione civile, tribunali e SSN: approvati dal CdM altri il decreto-legge contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (decreto-legge).

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

In materia giudiziaria:

Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi.

  • Fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

  • norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.

 

In materia di Sistema Sanitario Nazionale:

Per quanto riguarda il SSN e la necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede:

  • sospensione delle ferie per 15 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), andando ad aumentare le risorse umane e strumentali.

  • assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni;

  • il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza;

  • la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN;

  • l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.

 

Inoltre il decreto-legge, nterviene anche in materia di

  • potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;

  • potenziamento delle reti di assistenza territoriale;

  • istituzione di aree sanitarie temporanee;

  • assistenza a persone e alunni con disabilità;

  • disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;

  • misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 0.30 di sabato 7 marzo 2020.

 

Decreto Covid-19 requisizioni Protezione civile:

Decreto Covid-19 requisizioni Protezione civile: con questo nuovo decreto il Governo riconosce la possibilità alla Protezione Civile di requisire temporaneamente o definitivamente come "estrema ratio" alcuni presidi medici indispensabili e urgenti, anche per fare fronte a eventuali blocchi della produzione delle imprese.

 

Tali misure, come spiegato, potrebbero anche non essere attuate ma comunque sono presenti nella bozza del decreto e vengono distinte in:

  • requisizione in uso;

  • requisizione in proprietà, prevedendo che i beni "consumati o alterati" possano essere requisiti dalla Protezione civile solo in proprietà.

Gli interventi di requisizioni prevedono comunque il diritto a delle "indennità in denaro" che verranno "liquidate ai prezzi di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019".

 

Indennità per gli espropri effettuati dalla Protezione Civile:

Per gli espropri è indicata una indennità "al 100% del valore". Per le requisizioni d'uso l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a 1/60 del valore calcolato per la requisizione in proprietà".

 

La requisizione d'uso può durare al massimo "sei mesi" oltre i quali i beni vanno restituiti o si trasforma in esproprio. 

 

Anche per l'eventuale requisizione degli immobili spetterà "una indennità in denaro" corrisposta dalla Protezione civile che si potrà avvalere dell'Agenzia del Demanio per la stima del valore degli immobili. L'indennità sarà liquidata mese per mese e ammonterà allo "0,42%" del valore a prezzi correnti di mercato degli immobili. Anche in caso di ricorsi l'esecuzione delle requisizioni non potrà essere sospesa. 

 

Decreto Sanità Covid-19 potenziamento SSN: cosa prevede?

Potenziamento reparti di terapia inensiva: in arrivo 5mila impianti di ventilazione assistita, che saranno acquistati dalla Protezione civile attraverso la Consip con procedure rapide e semplificate. 

 

Mascherine e dispositivi medici:

Vista la necessità di reperire mascherine e altri dispositivi medici di protezione individuale per il personale sanitario, Invitalia è autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di dispositivi per un ammontare di 50 milioni di euro.

 

Inoltre per il tempestivo acquisto di dispositivi, la Protezione civile è autorizzata ad aprire un apposito conto corrente barncario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

 

Tensostrutture e aree sanitarie temporanee:

Nella bozza di decreto sono previste misure che consentoni alle Regioni e alle Province autonome di attivare aree sanitare anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell’emergenza Coronavirus - Covid-19 sino al termine dello stato di emergenza.

 

Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere l strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza potranno essere eseguite in deroga alle disposizioni del Dpr 380/2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori dovranno essere iniziati contestualmente alla presentazione dell’istanza o della denuncia di inizio attività presentata al Comune.

 

La disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle strutture accreditate e autorizzate.

 

Stop a ricoveri non urgenti:

Le Regioni e Province autonome, al fine di impiegare personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza Coronavirus, possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, comprese quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

 

Niente limiti massimi di orario per i medici:

Per i medici impegnati sul fronte del coronavirus non si applicano i limiti massimi di orario di lavoro previsti dai CCNL, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata secondo modalità individuate dalle aziende sanitarie di appartenenza.

 

Decreto Covid-19 stop tribunali per 2 mesi:

"Stop a uffici giudiziari per due settimane e udienze in videoconferenza".

Nel decreto "ci sono misure fondamentali per garantire che addetti ai lavori e utenti siano tutelati. Il decreto prevede che da lunedì per due settimane verrà applicato agli uffici giudiziari il regime della sospensione feriale per potersi organizzare" alle nuove misure.

 

La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso.

 

Lo ha detto il ministro della giustizia Bonafede al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. 

 

 Il decreto prevede "un potenziamento delle misure tecnologiche. Laddove sarà possibile ci saranno udienze con videoconferenze". 

 

Provvedimenti contro le Regioni inerti

In base alla bozza del decreto, se una Regione non attuerà le misure previste dal decreto sulla sanità, il premier potrà, sentiti i ministri competenti, intervenire diffidando la Regione a provvedere entro 10 giorni.

 

Qualora la Regione non dovesse adempiere, lo stesso premier potrà, sentiti i ministri della Sanità, dell’Economia e degli Affari regionali, commissariare la Regione nominando un commissario, anche nella persona del capo della Protezione civile, che compia gli atti necessari a seguire le misure.

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