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Indennità di 600 euro e sospensione versamenti: chiarimenti INPS e AdE

Indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi e sospensione dei versamenti, ecco gli ultimi chiarimenti da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate

Indennità di 600 euro e sospensione versamenti: chiarimenti INPS e AdE

Il Governo, a seguito del "lockdown" imposto per evitare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, con il Decreto-legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” ha emanato numerosi provvedimenti volti a sostenere la liquidità di imprese e lavoratori autonomi che si sono visti sospendere le loro attività imprenditoriali o professionali, con un evidente danno economico e finanziario. Numerosi sono stati anche i chiarimenti e le modalità operative emanate dagli enti preposti sulle misure previste dal Governo, necessarie per la loro corretta applicazione.

 

Si ritiene quindi utile riepilogare i principali provvedimenti coordinati con i chiarimenti forniti.

 

Indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi:

Indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i chiarimenti operativi forniti dall’INPS.

Tra le misure più rilevanti previste dal Decreto c’è l’indennità di 600 euro (elevabili a 800, secondo indiscrezioni sinora non confermate) prevista per il mese di marzo 2020 (con la promessa da parte del ministero, di una conferma nel mese di aprile) ai professionisti e lavoratori autonomi.

In particolare, l’indennità spetta alle seguenti figure, purché non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme di previdenza complementare:

  • Professionisti e lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

  • Operai agricoli a tempo determinato (con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro nel 2019);

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e non titolari di lavoro dipendente).

Numerosi sono stati i dubbi interpretativi in merito ai soggetti destinatari della disposizione. Infatti, la norma nulla sembrava disporre per determinate categorie di lavoratori obbligati ad iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago ancorché non classificabili come lavoratori autonomi in quanto attività svolta in forma societaria, come nel caso dei soci delle società di persone o ancora, per gli agenti di commercio, obbligati oltre all’iscrizione alla gestione commercianti, anche ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco.

 

Sulla questione è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una FAQ, presente nel proprio sito istituzionale, confermando il beneficio sia a soci di società di persone regolarmente iscritte all’INPS sia per i gli agenti di commercio, questi ultimi fatti ricomprendere nei soggetti di cui all’art. 28 del Decreto.

 

Nella serata del 30 marzo, è intervenuta anche l’INPS, con la circolare 49, confermando l’inclusione degli agenti di commercio nella platea dei destinatari dell’indennità prevista dal DL cura Italia, confermando inoltre il beneficio anche ai coadiuvanti e coadiutori di artigiani e commercianti.

 

La richiesta dell’indennità è presentabile esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS accedendo, con il PIN del contribuente o con lo SPID di secondo livello, all’area del sito “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”. Non è previsto alcun click-day come invece ipotizzato all’inizio dal Presidente dell’Istituto Pasquale Tridico.

 

Con lo scopo di agevolare la presentazione della domanda, da parte di quei soggetti non in possesso delle credenziali di accesso, con il Messaggio n. 1381 l’INPS ha comunicato che è possibile presentare la domanda solamente con la prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, richiesto tramite portale o Contact Center.

 

Infine, con la Circolare 48 del 29/03/2020 l’Istituto, in considerazione della situazione emergenziale venutasi a determinare a seguito della diffusione del virus responsabile del COVID-19 e dell’esigenza di contenere lo spostamento dei cittadini, ha stabilito che non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR163 richiesto di norma per questa tipologia di prestazione.

 

Sospensione dei versamenti:

Sospensione dei versamenti: le critiche espresse dalla Corte dei Conti. Gli articoli 60, 61 e 62 del DL “Cura Italia”, che andremo ad analizzare, fanno parte delle misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese. L’articolo 60 proroga al 20 marzo 2020 i versamenti in scadenza il 16 marzo operando una generalizzata remissione in termini dei versamenti per tutti i contribuenti. Con i successivi articoli vengono stabiliti ulteriori e specifiche sospensioni dei versamenti fiscali, per particolari tipologie di contribuenti.

 

Nello specifico, l’art. 61, delimitando il beneficio fiscale sul piano soggettivo, sospende i versamenti di ritenute fiscali sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, delle ritenute sulle addizionali comunali e regionali e i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile (per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche fino al 31 maggio 2020) nonché l’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020, per le attività più colpite dalle misure restrittive imposte per il contenimento del contagio del “coronavirus”.

 

L’art. 62, invece, delimita il beneficio fiscale sul piano oggettivo in quanto prevede la sospensione per le predette tipologie di versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, compresa l’imposta sul valore aggiunto, solo per quei contribuenti che nell’anno d’imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro.

 

A chiarire la portata dei provvedimenti sono intervenuti Agenzia delle Entrate e Inps: L’Agenzia delle Entrate con due risoluzioni (la n. 12 del 18/03/2020 e la n. 14 del 21/03/2020) ha fornito un elenco non esaustivo delle attività interessate dalla sospensione di cui all’art. 61 del DL 18/2020. L’INPS, dal canto suo, con il messaggio n. 1373 del 25/03/2020 ha provveduto a riformare la propria posizione, espressa con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, relativamente al versamento dei contributi previdenziali trattenuti al dipendente.

 

Infatti, dopo aver posto la questione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha confermato, tornando indietro sui suoi passi, che la sospensione dei versamenti degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali opera anche per la quota effettivamente trattenuta al dipendente.

 

Provvedimenti che sono stati criticati dalla Corte dei Conti, con la Memoria del 25 marzo 2020. Per la Corte infatti è incomprensibile, l’esclusione, dalla sospensione, dei versamenti connessi alla liquidazione delle dichiarazioni (o eventuali rate sui piani di dilazione concessi) e alla definizione degli accertamenti, che comportano oneri finanziari poco compatibili con la gravità dell’emergenza economica determinatasi. Inoltre, ritiene il quadro normativo estremamente complesso e di non agevole ricomposizione, tale da poter ingenerare dubbi ed errori nei contribuenti.

 

Quest’ultimo punto è particolarmente importante in quanto la giurisprudenza è ormai concorde nell’esonerare il contribuente dalle sanzioni amministrative, qualora le obiettive condizioni di incertezza investono il contenuto, l’oggetto o i destinatari della norma tributaria, anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con un documento di prassi (si veda, tra le altre, la sentenza di Cassazione n. 10126/2019).

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