Presunzione di subordinazione 2020: come funziona e quando si applica?

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Presunzione di subordinazione 2020: come funziona e quando si applica?

Presunzione subordinazione 2020: con la riforma del Lavoro Jobs Act, sono stati introdotti importanti cambiamenti a partire dal riordino dei contratti che ha previsto la sparizione delle collaborazioni a progetto e l'introduzione della presunzione di lavoro subordinato per chi contrattualizza con false partite IVA, cococpro e cococo non regolari.

 

In questo articolo ci soffermeremo ad analizzare come è cambiata la normativa sulla presunzione di subordinazione 2020 a seguito dell'entrata in vigore il 25 giugno 2015 del decreto attuativo Jobs Act legge n.81/2015 nuova riforma del lavoro.

 

Presunzione di subordinazione lavoro dipendente:

Che cos'è la preseunzione di subordinazione lavoro dipendente? Con la nuova riforma del lavoro di Renzi con il cd. Jobs Act è stata modificata la norma sulla presunzione, pertanto, a partire dall'entrata in vigore del Decreto Legge Jobs Act n° 81/2015 è stato introdotto il nuovo regime in base al quale le collaborazioni di tipo parasubordinato (cococo o cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) sono considerate come lavoro subordinato, dipendente, qualora siano "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro".

 

Quando e su cosa si applica la nuova presunzione?

 Si applica in presenza di 3 condizioni che sono:

  • 1) Prestazione di lavoro esclusivamente personale: significa che il lavoratore autonomo per essere tale non deve avere collaboratori e non può essere sostituito;

  • 2) Continuativa: l'attività lavorativa della singola opera, prestata da un vero lavoratore autonomo deve prevedere una durata;

  • 3) Ripetitive ed organizzate dal committente rispetto a luogo e orario di lavoro: significa che il committente non deve organizzare l'attività del lavoratore autonomo e quest'ultimo non deve lavorare negli uffici dell'azienda e non deve avere orari di lavoro prestabiliti.

 

Presunzione di subordinazione cos'è?

Che cos'è la presunzione di lavoro subordinato? La presunzione di subordinazione è una norma introdotta dalla Riforma del Lavoro Fornero nel 2012 per smascherare quei contratti di lavoro che dietro finte Partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto nascondevano in realtà veri e propri contratti da dipendenti. 

 

Tale presunzione, si trova al comma 26 dell’articolo 1 della legge 92/2012, che stabilisce 3 condizioni per far presumere la subordinazione di una partita IVA, una co.co.co. o un progetto:

 

1) Durata: se la collaborazione presso lo stesso committente supera gli 8 mesi per 2 anni consecutivi;

 

2) Fatturato: se per 2 anni consecutivi l'80% dei compensi del collaboratore sono derivati dallo stesso committente;

 

3) Luogo: se il collaboratore usufruisce di postazione fissa presso il committente.

 

Se si verificano almeno due delle suddette condizioni, fatta eccezione per i casi in cui il committente fornisce diversa prova, si applica alla prestazione, il regime della monocommittenza, rispetto alla quale la legge ritiene verosimile la presunzione di lavoro da dipendente e non di collaboratore.

 

La Riforma Fornero ha inoltre stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali che richiedono un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.

 

Presunzione di subordinazione: cosa è cambiato per la partita IVA?

La riforma del lavoro 2012 ed il Jobs Act, hannoo cercato di regolamentare la giungla della Partita Iva auspicando una sensibile riduzione al ricorso improprio alle collaborazioni professionali con l’utilizzo della partita IVA da parte delle società in sostituzione ai contratti di lavoro subordinato.

Con entrambe le riforme, sono state pertanto introdotte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria da parte del committente di provare che si tratti di lavoro autonomo sotto forma di prestazione d'opera e non di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.

 

Partita IVA cosa è cambiato: Dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, per i contratti in essere si applicano le norme sulla presunzione della Riforma Fornero, che stabiliscono che al verificarsi di almeno due delle 3 condizioni sopra descritte: monocommittenza, durata della prestazione superiore agli 8 mesi nell’arco di un anno e del fatto che il collaboratore abbia una postazione di lavoro presso la sede del committente, si presumere un regime di parasubordinazione del rapporto di lavoro e che di conseguenza di partita Iva falsa, aperta in sostituzione di un regolare contratto di somministrazione subordinata.

Con la nuova norma sulla presunzione, il lavoratore, invece, è ritenuto per legge un dipendente a tutti gli effetti del committente, ed il committente come suo datore di lavoro e passibile di sanzioni.

Lo sai che nel 2020 è stata confermata per le piccole partite IVA la flat tax 2020?

 

Riforma del Lavoro: cosa cambia per contratti a progetto

Il lavoro a progetto è una forma contrattuale introdotta con il D.Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi), e attuata con la legge delega n. 30 del 2003, che ha sostituito di fatto i vecchi contratti co.co.co. collaborazione coordinata e continuativa.

 

Alla base del contratto a progetto, così come pensato e disciplinato dalla legge Biagi, ci sarebbe dovuto essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, caratterizzato da uno o più progetti specifici (o da programmi di lavoro o fasi di esso) che il lavoratore avrebbe dovuto gestire in modo autonomo, indipendentemente dal tempo impiegato per l’attività lavorativa e in stretta funzione con il risultato.

 

Il lavoratore così assunto, avrebbe pertanto avuto la possibilità di gestire autonomamente il lavoro, decidendo in piena libertà il tempo e il luogo dell’esecuzione dell’attività lavorativa prerogative e presupposti della Legge Biagi che sono stati completamente stravolti dai datori di lavoro che l’hanno utilizzato con buona pace del Governo del passato, per essere altamente competitivi rispetto ad altre aziende con maggiori costi di lavoro.

 

Tutto questo, non ha fatto altro che far aumentare la precarietà, la mancanza di diritti garantiti dallo Statuto dei lavoratori, niente malattie pagate, ferie, licenziamenti senza un giustificato motivo, tutele a sostegno del reddito in caso di perdita del posto di lavoro.

 

Con la nuova riforma del lavoro, il lavoro a progetto è stato abolito dal 1° gennaio 2016, quelli ancora in essere decadranno entro il 31 dicembre 2015. A partire da tale data, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo saranno considerate come lavoro subordinato, "qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro".

Nelle PA il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatterà invece dal 1° gennaio 2017.

 

In quali casi non si applica la presunzione di lavoro subordinato?

La presunzione di lavoro dipendente non si applica ai seguenti casi:

  • se la collaborazione è prevista dal CCNL o siglata dai sindacati, al fine di venire incontro a specifiche esigenze del settore;

  • se la prestazione è resa da lavoratori iscritti all'Albo professionale;

  • se l'attività è svolta per conto di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, solo se in relazione alle loro funzioni;

  • se la prestazione è resa a fini istituzionali nelle ASD, associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;

  • se la prestazione ha ottenuto la certificazione dei requisiti presso le commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.

 

Sanatoria committenti falsa partita IVA e cocopro

I committenti che dallo scorso gennaio, hanno deciso di assumere i collaboratori a progetto, co.co.co o a Partita IVA, hanno avuto la possibilità di beneficiare di un'importante sanatoria.

Con tale sanatoria, il committente - datore di lavoro, ha potuto estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali derivati dall'errata qualificazione del rapporto di lavoro antecedenti, e cioè di collaborazioni al posto di un regolare contratto da dipendente, e alle quali si applica la presunzione.

Aderendo al beneficio, in sede di conciliazione stragiudiziale, il lavoratore non può essere licenziato per i successivi 12 mesi, a meno non si configuri il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Vedi normativa licenziamenti.

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