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Liquidazioni periodiche Iva ecco cosa conviene fare entro il 30 giugno

Liquidazioni periodiche Iva, se alcune comunicazioni sono state omesse si può scegliere tra il ravvedimento operoso o il cumulo giuridico. E le sanzioni...

Liquidazioni periodiche Iva ecco cosa conviene fare entro il 30 giugno

Con l’avvicinarsi del termine di invio della Dichiarazione Annuale Iva (che per effetto del decreto-legge “Cura Italia” è slittato al 30 giugno) risultano utili alcune riflessioni nel caso il contribuente abbia omesso l’invio di alcune comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva nel corso dell’anno d’imposta e intenda sanare le violazioni commesse.

 

Certamente in questo caso ben potrebbe effettuare il ravvedimento operoso, istituto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che permette la possibilità di sanare spontaneamente l’inadempienza, beneficiando di una riduzione della sanzione edittale prevista per ogni violazione commessa.

 

Tuttavia, l’utilizzo di questo istituto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto quando la violazione è ripetuta più volte nel corso dell’anno d’ imposta.Poniamo, ad esempio, che il contribuente non abbia provveduto alla trasmissione di tutte e quattro le comunicazioni Lipe previste per il periodo d’imposta 2019, pur provvedendo regolarmente alla liquidazione periodica del tributo, e decida ora di sanare le omissioni compilando il quadro VH della dichiarazione annuale Iva.

 

In questo caso, una volta individuato il regime sanzionatorio previsto per violazione commessa, andremo ad analizzare le possibili soluzioni.

 

Il regime sanzionatorio delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva

In quanto al regime sanzionatorio, con l’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene modificato l’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato come “Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto” prevedendo al comma 2-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 (ridotta della metà  se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza) per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

 

Ravvedimento operoso

In caso di omissione, incompleta o infedele comunicazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, seguendo le regole ordinarie dettate dall’art. 13 comma 1 lett. a-bis) e s.s. del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

In questo caso il nostro contribuente potrebbe versare l’importo di 62,50 euro per ogni comunicazione omessa (ovvero la sanzione minima edittale di euro 500 ridotta a un ottavo) pagando complessivamente 250 euro di sanzione e presentare il modello IVA con il quadro VH compilato correttamente.

 

Sanzione unica ex art. 12 D.lgs. 472/97

Tuttavia, potrebbe pensare di attendere l’atto di irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, potendo usufruire della sanzione unica prevista dall’art. 12 D.Lgs. 472/97

 

L’istituto prevede infatti, in caso di concorso di violazioni, l’applicazione di una sanzione unica (c.d. “cumulo giuridico”), se più favorevole rispetto alla somma delle sanzioni per le diverse violazioni commesse (c.d. “cumulo materiale”).

 

Il comma 1 del citato articolo prevede infatti che “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.

 

Poiché nel caso del nostro contribuente, inadempiente, le comunicazioni omesse costituiscono violazioni formali, in quanto non hanno avuto effetti sulla determinazione e il pagamento dell’imposta (ma, in ogni caso, suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale), l’Agenzia delle Entrate provvederà a calcolare la sanzione unica, in quanto (sicuramente) più favorevole del cumulo materiale, applicando la sanzione prevista per la violazione più grave, ovvero 500 euro, aumentata del 25%, per un totale di euro 625,00.

 

L’atto sarebbe poi definibile, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello stesso d.lgs. 472/97, versando soltanto 1/3 della sanzione indicata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. In pratica, il nostro contribuente una volta ricevuto l’atto di irrogazione delle sanzioni, potrebbe sanare le omissioni commesse pagando solamente la sanzione definita di euro 208,33 in quanto superiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, così come previsto dal richiamato comma 3 dell’art.16.

 

In conclusione, è sempre bene valutare attentamente le possibilità a disposizione per definire una violazione tributaria, in quanto non sempre il ravvedimento operoso costituisce la soluzione più conveniente.

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