Sospensione Mutuo 2020: cos'è come funziona rate modulo domanda novità

Sospensione Rate Mutuo 2020 prima casa 18 mesi decreto Cura Italia cos'è e come funziona, come si richiede e dove si presenta il nuovo modulo domanda

Sospensione Mutuo 2020: cos'è come funziona rate modulo domanda novità

Sospensione Mutuo 2020:

 

Sospensione mutuo 2020: siglato l'accordo Abi-consumatori che prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche a:

  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo Gasparrini.

L'intesa riguarda anche i prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

 

Ricordiamo che sospensione Mutuo 2020 è un'agevolazione per le famiglie che si trovano in particolari condizioni possono richiedere direttamente alla Banca che ha erogato il mutuo, tramite specifica domanda su apposito modello ufficiale disponibile sul sito ufficiale istituzionale del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA. 

 

La possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo è stata prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2, commi 475 e ss., e rifinanziato con il Decreto "Salva Italia".

 

Tale Fondo, in pratica, ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con l’esclusione della componente di SPREAD.

L’accesso al Fondo, che consente ai titolari di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione qualora si verifichino situazioni di temporanea difficoltà tali, da incidere negativamente sul budget familiare, è sulla base della sussistenza di determinati requisiti previsti dal Regolamento e dalla presentazione presso la Banca, di una specifica istanza utilizzando la modulistica aggiornata.

 

Novità Sospensione rate mutuo 2020 nel decreto Cura Italia.

 

Coronavirus, nuovo modulo Sospensione mutuo 2020

Coronavirus Italia ultime notizie: già disponibile online il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, c.d. fondo Gasparrini.

 

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.

 

Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste.

 

Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro, o il sito di Consap.

 

Sospensione mutuo 2020 decreto Cura Italia, Coronavirus:

Nel nuovo decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata inserita la misura che prevede l'attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini".

Tramite tale fondo è quindi possibile richiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo per massimo due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale.

 

Il nuovo decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale prevede per 9 mesi l'ammissione ai benefici del Fondo esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il

tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione".

 

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Sospensione rate mutuo per 18 mesi come funziona e requisiti:

I cittadini possono presentare la domanda di sospensione mutuo 2020 sulla base dell'accordo ABI-consumatori se ricorrono i seguenti requisiti e condizioni:

  • sospensione della sola quota capitale della rata fino a 18 mesi, massimo 2 volte;

  • possibilità di sospendere il mutuo o il prestito anche se dall'ultima sospensione sono trascorsi almeno 2 anni. Inoltre la somma dei due periodi di sospensione deve essere inferiore a 18 mesi;

  • la sospensione è concessa in presenza di difficoltà economiche derivanti da:

    • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione delle risoluzioni consensuali, risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;

    • cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 9 n° 3 c.p.c. ossia relativi arapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione ad esclusione di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa o del lavoratore non per giusta causa;

    • sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a causa della crisi per almeno 30 giorni consecutivi e per cassa integrazione, solidarietà;

    • morte o grave infortunio.

  • la sospensione è valida solo per il pagamento della quota capitale mentre la quota interessi va comunque pagata entro la scadenza e si calcola sull'intero debito residuo;

  • il periodo di sospensione rata mutuo è di 18 mesi.

 

Sospensione rate Mutuo prima casa cos'è?

Che cos'è la sospensione rate mutuo prima casa? La sospensione rate mutuo prima casa è la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento del mutuo per un massimo di 18 mesi ai sensi del nuovo Regolamento del Fondo di Solidarietà mutui prima casa, rifinanziato dal Decreto Salva Italia fino al 2013 e che ha consentito ai titolari di contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa di poter sospendere le rate del mutuo in caso di licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato o determinato, per giusta causa o decesso del titolare o cointestatario, oppure, motivi di salute gravi con il riconoscimento della Legge 104.

 

Tali soggetti, possono, potevano presentare alla Consap, ente che gestiva il fondo, la domanda su specifica modulistica, da inoltrare alla banca che ha erogato il mutuo, di sospensione delle rate del mutuo, ovvero, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, fino ad un massimo di 18 mesi.

 

La Consap, una volta ricevuta la domanda e verificato il possesso dei requisiti del richiedente, provvedeva alla copertura e quindi al pagamento "degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo della sospensione, e corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro". 

 

Quando è possibile chiedere la sospensione del mutuo? Istanza:

Possono presentare istanza di sospensione delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi in caso di:

  • perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;

  • handicap grave o condizione di non autosufficienza;

  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

  • morte.

 

Sospensione rate Mutuo: Tempi e da quando inizia?

Il titolare del mutuo che richiede la sospensione rate mutuo per 18 mesi, deve presentare specifica domanda sull’apposito modulo allegando la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso.

 

La banca, una volta acquisita la domanda e la documentazione, verifica il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti ed inoltra per via telematica, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda di sospensione a Consap, che acquisita la documentazione e in qualità di gestore del Fondo, s’impegna entro 15 giorni lavorativi a comunicare alla banca l’accettazione o meno dell’istanza di sospensione.

 

La Banca a sua volta, informa il richiedente l’esito della domanda, motivando in caso di rifiuto il rigetto della stessa.

Pertanto dalla data in cui il richiedente presenta il modello e la documentazione per far sospendere le rate del mutuo, ottiene la sospensione entro circa 25 giorni lavorativi.

 

Sospensione rate Mutuo domanda:

Il Modulo per richiedere la sospensione rate mutuo va compilato con i seguenti dati:

 

1) Dati Titolare del Contratto di Mutuo:

Il modello va compilato dal richiedente o richiedenti in caso di mutuo cointestato, con i propri dati ovvero:

  • Nome e Cognome;

  • Codice Fiscale;

  • Luogo e Data di Nascita;

  • Residenza;

  • Documento di identità.

2) Cause per cui si richiede la sospensione delle rate mutuo:

Il Titolare del contratto di mutuo deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere alla data della presentazione della domanda, i requisiti richiesti, successivi alla stipula del mutuo, barrando la casella relativa ad uno degli eventi previsti dal Fondo.

 

3) Esclusione di altri benefici sul Mutuo:

Il richiedente che presenta la domanda di sospensione di pagamento delle rate del mutuo deve, inoltre, dichiarare di non aver beneficiato in passato di altre forme di agevolazioni, quali:

  • di non aver fruito di altre misure di sospensione dell’ammortamento del mutuo.

  • di non fruire di agevolazioni pubbliche.

  • di non aver stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

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