Il collocamento mirato 2020 cos'è e come funziona? Il Collocamento mirato per disabili è un insieme di strumenti atti a valutare la capacità lavorativa della persona disabile ed inserirla nel posto di lavoro più adatto alle sue esigenze.
Dal collocamento mirato deriva il collocamento mirato obbligatorio ossia l’istituto che prevede assunzioni obbligatorie di disabili per tutte le aziende che hanno più di 14 dipendenti.
Tali aziende, infatti, devono destinare una quota di assunzioni agli invalidi civili con una determinata percentuale di invalidità.
Alla luce dell’importanza del collocamento mirato andiamo quindi a vedere cos’è e come funziona il collocamento mirato obbligatorio per persone con disabilità, invalidi civili e categorie protette.
Collocamento mirato obbligatorio: cos’è?
Che cos’è il collocamento mirato?
Il collocamento mirato è un insieme di strumenti atti a valutare la capacità lavorativa di una persona con disabilità al fine di poterla inserire in un posto di lavoro adatto ed appropriato alle sue esigenze di invalido civile.
in particolare, la valutazione della capacità lavorativa da parte del disabile avviene sulla base di apposite analisi sui posti di lavoro, sulle forme di sostegno, risoluzioni di problematiche lagate agli ambienti, sugli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro.
Dal collocamento mirato deriva l’istituto del collocamento mirato obbligatorio.
Che cos'è il collocamento mirato obbligatorio 2020?
Il collocamento mirato obbligatorio è l'istituto che prevede assunzioni obbligatorie di disabili da parte delle aziende che impiegano più di 14 dipendenti.
Collocamento mirato 2020 come funziona?
Collocamento mirato 2020 come funziona? Il collocamento mirato obbligatorio funziona così:
- in base a quanto previsto dalla legge 68/99 dal titolo "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il lavoro delle persone con disabilità deve essere appositamente promosso attraverso il collocamento mirato.
- Il collocamento mirato è infatti sancito dall'art. 2 della suddetta legge ed ha come obiettivo principale la collocazione delle persone disabili in impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e capacità lavorative.
- i soggetti obbligati al collocamento mirato sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.
- i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo assunzione disabili 2019 possono assumere disabili, invalidi civili e categorie protette.
- il numero dei disabili da assumere obbligatoriamente dipende dal calcolo tra il numero di dipendenti, cioé di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione di alcune categorie di lavoratori.
- vi sono casi di esonero totale dall'obbligo assunzione disabili, casi di esonero temporaneo e casi di esclusione parziale.
- i datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione.
- i datori di lavoro privati possono assumere disabili, attraverso:
convenzioni stipulate con i Centri per l’Impiego.
assunzioni nominative con richieste preventive di nulla-osta.
convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative, oppure, per soggetti particolari con caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
- i datori di lavoro possono assumere le persone appartenenti alle categorie protette con:
chiamata nominativa ossia la convenzione;
avviamento per graduatoria.
- I datori di lavoro pubblici possono invece assumere persone con disabilità tramite:
- avviamenti a selezione tramite graduatorie pubblicate presso i Centri per l’Impiego;
- concorso pubblico gestito direttamente dall’Ente.
Vi ricordiamo che dal 2019 per effetto della nuova Legge di Bilancio dovrebbe partire la pensione di cittadinanza per invalidi, per tutti coloro che non superano la soglia di 780 euro netti al mese.
Collocamento mirato 2020 disabili, invalidi e categorie protette:
Dal 1° gennaio di quest'anno, le aziende con 15 dipendenti ed oltre, hanno l'obbligo di riservare una quota delle loro assunzioni ai disabili.
L'obbligo assunzione disabili da parte dei datori di lavoro privati e pubblici è verso le seguenti categorie di lavoratori:
Invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%;
invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
invalidi per servizio;
invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla 1a all’8a categoria;
non vedenti e i sordomuti;
categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Collocamento mirato 2020: chi sono i datori di lavoro obbligati?
Chi sono i datori di lavoro obbligati all'assunzione dei disabili tramite il collocamento mirato? I datori di lavoro obbligati al collocamento mirato di disabili, invalidi civili e categorie protette, sono i datori di lavoro privati e pubblici che impiegano nel loro organico:
da 15 a 35 dipendenti: sono obbligati ad assumere 1 persona disabile;
da 36 a 50 dipendenti: obbligo assunzione di n. 2 disabili;
oltre 50 dipendenti devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati
Non rientrano nel calcolo dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato:
lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi;
disabili;
soci di cooperative di produzione e lavoro;
dirigenti;
lavoratori assunti con contratto di inserimento;
lavoratori con contratto di somministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015;
lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
lavoratori socialmente utili:
lavoratori a domicilio;
lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”;
apprendisti;
lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
lavoratori con contratto di reinserimento.
Per conoscere le novità introdotte dal Jobs Act con il decreto Legislativo n.151/2015, vedi la nota direttoriale del 23 gennaio 2017 che spiega cos'è e come funziona l'obbligo asunzione disabili per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, i sindacati, Onlus ecc.
Collocamento mirato obbligatorio esonero: parziale, temporaneo e totale
Collocamento mirato casi di esonero parziale, temporaneo e totale: ci sono casi previsti dalla legge per i quali l’obbligo di assumere lavoratori disabili attraverso il collocamento mirato obbligatorio risulta essere sospeso temporaneamente per 3 mesi e massimo per 1 volta, parzialmente o totalmente.
Collocamento mirato obbligatorio esonero temporaneo non superiore a 3 mesi per le aziende che si trovano in una delle seguenti condizioni:
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con CIGS;
fallimento e in liquidazione:
con contratti di solidarietà;
in mobilità, solo per la durata della mobilità; in caso di licenziamento collettivo di più di 5 dipendenti, l'obbligo è prorogato di 1 anno:
con incentivi all'esodo.
Collocamento mirato obbligatorio esonero parziale per le imprese in speciali condizioni dell'attività lavorativa che per le loro caratteristiche non possono assumere la percentuale di disabili obbligatoria per legge. L'esonero parziale è concesso per 12 mesi, previa richiesta di autorizzazione e pagamento di 30,64 euro al giorni per ciascun lavoratore disabile non assunto, alle imprese con:
attività lavorativa faticosa;
pericolosa;
svolgimento dell'attività lavorativa molto particolare.
Collocamento mirato obbligatorio esonero totale dagli obblighi di assunzione disabili per:
le imprese che impiegano personale di cantiere:
settore edile;
montaggi industriali o impiantistici;
opere di manutenzione svolte in cantiere.
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici che hanno personale per il quale versano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Tali datori devono autocertificare l’esonero dall’obbligo e versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il contributo esonero di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.