Guida TFS e TFR

Piattaforma anticipo TFS e TFR 2020: cos’è, come funziona la domanda

Grazie ad un accordo con l’ABI, le banche anticiperanno agli ex dipendenti pubblici le somme dovute dall’ente erogatore per la liquidazione come un prestito

Piattaforma anticipo TFS e TFR 2020: cos’è, come funziona la domanda

È online sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica la piattaforma per richiedere l’anticipo del TFS e TFR per i dipendenti pubblici, che finalmente non dovranno più attendere tempi biblici per ottenere l’indennità di fine rapporto.

 

Grazie ad un accordo con l’ABI, le banche anticiperanno agli ex dipendenti pubblici le somme dovute dall’ente erogatore per la liquidazione sottoforma di prestito a tasso agevolato.

 

Cos’è, come funziona e come presentare domanda per l’anticipo del TFS/TFR?

 

TFS e TFR: cosa sono, come funzionano, differenze

Il TFR (Trattamento di fine rapporto) e il TFS (Trattamento di fine servizio) sono delle prestazioni che spettano alla fine del rapporto di lavoro, sono conosciute anche come liquidazione o buonauscita. Sembrano essere uguali ma non lo sono.

 

Sono delle somme che spettano al lavoratore al termine della sua attività, a prescindere da quale sia stata la motivazione dell’interruzione (dimissioni o licenziamento), calcolate sulla base di diversi fattori che tengono in considerazione gli anni di servizio svolto e la retribuzione annua.

 

Il Trattamento di fine servizio è destinato solamente ai dipendenti pubblici mentre quello di fine rapporto può essere corrisposto sia in favore del settore pubblico (quando non spetta il TFS) che del privato. Mentre il primo ha natura sia retributiva che previdenziale, il secondo risulta essere una indennità di liquidazione solamente di natura contributiva. A variare sono dunque i metodi di calcolo.

 

Anticipo TFS/TFR per colmare un’ingiustizia

Il 7 agosto 2020, l’ABI – Associazione Bancaria Italiana - ha sottoscritto un Accordo Quadro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Pubblica Amministrazione – sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i profili di competenza – per l’anticipo del Trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

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In particolare, l’Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all’iniziativa, che mira a colmare una vera e propria ingiustizia verso il lavoro pubblico in quanto permette di ottenere la buonuscita in poco tempo senza dover attendere i 12 o 24 mesi necessari in base alle norme ordinarie.

 

In tale occasione sono state fissate le modalità di adeguamento del contratto in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi nonché le modalità di determinazione del tasso di interesse da corrispondere sull’anticipo TFS/TFR.

 

Da allora è stato fatto un ulteriore passo in avanti: è finalmente online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del TFS o TFR, come previsto dal decreto legge 4/2019.

 

TFS/TFR: chi può richiedere l’anticipo

L’anticipo del TFS o TFR può essere richiesto solamente dal dipendente pubblico che ha cessato l’attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione per accedere al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti:

 

 

La domanda per ottenere la documentazione relativa all’anticipo del TFS/TFR va presentata direttamente all’ente erogatore al fine di ottenere la certificazione del diritto all’anticipazione da presentare alla banca, che effettuerà il pagamento sottoforma di prestito.

 

Se l'ente che eroga il trattamento è l'Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell'apposita sezione del portale dell’Istituto.

 

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all'anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

 

Il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, sarà via via completato nei prossimi giorni con l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa ABI”, ha dichiarato il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

 

Anticipo TFS e TFR: come funziona

L’importo massimo erogabile delle banche per l’anticipo è stato fissato a 45mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse annuo è fisso e pari al rendimento medio dei titoli pubblici, con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

 

La banca non può applicare all’anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse stabilito.

 

La domanda di anticipo del TFS e TFR necessita della presentazione di alcuni documenti:

 

  • richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26;

  • domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR;

  • autocertificazione dello stato di famiglia.

 

Anticipo TFS/TFR: i tempi

L’ente erogatore della liquidazone ha tempo 90 giorni dalla ricezione della domanda per rilasciare:

 

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;

  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;

  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

 

Ottenuta la certificazione del diritto, il richiedente dovrà presentare la domanda di anticipo del TFS/TFR alla banca, allegando i seguenti documenti:

 

  • la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR;

  • la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca;

  • la dichiarazione sullo stato di famiglia;

  • i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.

 

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all'Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l'Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

 

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, l’istituto di credito provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente.

 

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L'indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.

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