I lavoratori fragili ai tempi del Covid

Lavoratori fragili Covid: chi sono, significato agevolazioni, scuola

Chi sono i lavoratori e le lavoratrici fragili ai tempi del Covid-19? Lo chiariscono il ministero del Lavoro e della Salute soprattutto per la scuola

Lavoratori fragili Covid: chi sono, significato agevolazioni, scuola

Chi sono i lavoratori e le lavoratrici fragili ai tempi del Covid-19? Lo chiariscono il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero della Salute, mostrando una particolare attenzione al personale scolastico in vista della riapertura delle scuole in presenza, in programma per il 14 settembre 2020.

 

Con la circolare n.13 del 4 settembre 2020 il due dicasteri hanno fornito aggiornamenti e chiarimenti in merito ai lavoratori fragili, sulla base di quanto stabilito dalla circolare del ministero della Salute del 29 aprile 2020 che conteneva “indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.

 

Lavoratori fragili SARS-CoV-2: chi sono? Non basta l’età

Chi sono i lavoratori fragili ai tempi del Coronavirus? A chiarirlo il Ministero del Lavoro e della Salute, indicando nella circolare del 4 settembre 2020, la n. 13, quali sono i lavoratori da considerarsi a maggior rischio di salute durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

 

La definizione di questi soggetti è assai importante poiché riconosce loro la possibilità di richiedere esenzioni dal lavoro o l’attivazione di misure di sorveglianza a carico del datore di lavoro, in ragione all’esposizione al rischio Covid in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

 

Il concetto di fragilità – recita la circolare - va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.

 

I criteri stilati dal ministero basati sullo stato di salute, non riguardano quindi solo l’età, che da sola non può essere considerata come criterio valido per essere dispensati dal lavoro.

 

La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”, spiega la circolare sulla base delle statistiche che evidenziano una elevata mortalità dei soggetti contagiati dal Coronavirus già affette da altre patologie pregresse.

 

Nello specifico il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente:

 

  • il 13,9% presentava una patologia;

  • il 20,4% due patologie;

  • il 61,8% presentava tre o più patologie.

 

Tra le più frequenti, malattie cronico-degenerative a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e malattie dismetaboliche. Sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche.

 

Il provvedimento sembra essersi reso necessario soprattutto in vista della riapertura delle scuole, con molti insegnanti ultracinquantacinquenni che temono per la loro salute, circa 400 mila, ma che si troveranno costretti ad affrontare le loro paure nel caso in cui non riescano a dimostrare di avere oltre all’età anche patologie pregresse.

 

La circolare, infatti, recita espressamente che “con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità”. 

 

Lavoratori fragili: come richiedere l’esenzione dal lavoro

Sarà il medico-legale a stabilire la fragilità o meno di un soggetto lavoratore, sulla base della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscono la protezione della riservatezza).

 

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il lavoratore dovrà fornire al medico incaricato per emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio.

 

A seguito della valutazione degli incarichi svolti dal lavoratore, il medico “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento soluzioni alternative”.

 

Queste possono prevedere: l’utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad esempio mascherine FFP2); l’assegnazione ad altra postazione; l’effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza.

 

Se nessuna delle prescrizioni sopra indicate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.

 

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

 

Va evidenziato che, ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.

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