Ristori covid

Bonus autonomi 2021 da 1000 euro: a chi spetta, novità Ristori 5

Il decreto Ristori gennaio 2021 conterrà nuovi bonus 1000 euro per stagionali, non stagionali, lavoratori in somministrazione, intermittenti ed autonomi

Bonus autonomi 2021 da 1000 euro: a chi spetta, novità Ristori 5

Molte le categorie interessate dalle chiusure e dalle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, con il governo che si trova a dover erogare nuovi ristori per sostenere lavoratori e imprese.

 

L’esecutivo ha già pronto un nuovo decreto Ristori 5, con uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, che dovrebbe essere varato nonostante la crisi di governo.

 

Il decreto Ristori gennaio 2021 conterrà nuovi contributi a fondo perduto anche per le Partite Iva e nuovi bonus 1000 euro per stagionali, lavoratori in somministrazione, intermittenti ed autonomi.

 

Bonus 1000 euro nel decreto Ristori 5 per lavoratori stagionali e non stagionali

Il decreto Ristori 2021 si prenderà cura di molte categorie di lavoratori:

  • gli stagionali del turismo e delle terme;

  • quelli in somministrazione operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali;

  • dipendenti stagionali non del settore turismo;

  • gli intermittenti;

  • gli autonomi.

 

Previsto per loro un bonus una tantum da 1000 euro, a parziale indennizzo delle perdite registrate a fonte delle nuove chiusure e limitazioni alla circolazione e alle attività con il fine di mettere un freno all’impennata della curva pandemica.    

 

Bonus autonomi 2021: cos’è, a chi spetta bonifico da 1000 euro

In arrivo una nuova indennità per i lavoratori autonomi, un bonifico da 1000 euro per superare la crisi Covid dopo gli indennizzi ricevuti con i precedenti decreti come il Cura Italia e il Rilancio.

 

A chi spetta il bonus autonomi 2021? L’indennizzo sarà erogato solo ai lavoratori autonomi in possesso di questi requisiti:

  • autonomi senza Partita Iva;

  • iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

  • accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto;

  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA