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Licenziamenti causa Facebook: se posti durante la malattia o diffami

Licenziamenti causa Facebook quando scatta il licenziamento in tronco? Quando si passa troppo tempo sul social o si diffama l’azienda per cui si lavora

Licenziamenti causa Facebook: se posti durante la malattia o diffami

Licenziamenti a causa di Facebook: Eh si, in Italia continuano le sentenze a favore dei datori di lavoro che denunciano i proprio dipendenti, perché passano troppo tempo su Facebook durante l’orario di lavoro o per chi li denigra, pubblicando o condividendo un post sui social, anche fuori dall'orario di lavoro.

Prenderemo a riferimento la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 13 giugno 2016, n. 782, e riportata anche in un articolo del Sole24Ore.

Vediamo quindi quando e per cosa scattano i licenziamenti a causa di Facebook, quando si rischia il licenziamento in tronco e il licenziamento per diffamazione del datore di lavoro e dell’azienda per cui si lavora e quando si posta durante la malattia e durante gli orari della visita fiscale Inps.

 

Licenziamento se durante la malattia si posta una foto al mare:

Licenziamenti causa Facebook se posti in malattia

Un caso che può portare al licenziamento del dipendente causa Facebook è quando la realtà presentata tramite il social network è molto diversa da quella raccontata al datore di lavoro.

 

E’ il caso ad esempio del dipendente che si mette in malattia ed è quindi obbligato a rispettare gli orari visita fiscale ma che pubblica sul social network, foto che lo ritraggono al mare o a fare una gita.

 

In questo caso la foto pubblicata su Facebook o un post in cui si racconta cosa si sta facendo, possono essere utilizzati dal datore di lavoro in tribunale, e possono far rischiare il licenziamento in tronco.

 

Sei un dipendente statale? Allora forse ti interessa la nostra nuova guida su orari visite fiscali dipendenti pubblici.

 

Licenziamento per chi diffama il datore di lavoro su Facebook:

Può rischiare il licenziamento in tronco, chi pubblica o condivide su Facebook, un post denigratorio nei confronti della proprio datore di lavoro o verso l’azienda.

 

Il licenziamento per un post pubblicato o condiviso, scatta perché, il dipendente ha leso l’obbligo di fedeltà all’azienda; un obbligo, previsto dall’articolo 2.105 del codice civile, che si instaura dal momento dell’assunzione fino alla cessazione del contratto di lavoro.

 

Stessa violazione, anche per chi fuori dall’orario di lavoro, posta sui social network, un qualsiasi post denigratorio sull’azienda, e nulla conta, se il profilo è privato o se si ha una cerchia ristretta di amici, perché come confermato dalla Cassazione, Facebook è un luogo pubblico, per cui denigrare l'azienda con un post su Facebook, equivale a pubblicare la notizia su un giornale.

 

Per cui lavoratori dipendenti, attenzione, perché tutto ciò che pubblicate su Facebook, o su qualsiasi altro social network, può diventare diffamazione ed essere usato in tribunale contro di voi.

Ed essere la causa del vostro licenziamento.

 

Licenziamento causa Facebook 2020: per chi passa troppo tempo sul social

La sentenza n. 782 emessa il 13 giugno 2016 dal tribunale di Brescia, e riportata su un articolo del Sole24Ore licenziato chi sta troppo tempo su Facebook, ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di licenziare il proprio dipendente, se costui passa troppo tempo su Facebook, durante l’orario di lavoro.

 

Il licenziamento causa Facebook, è stato quindi confermato dal tribunale, ritenendo le prove fornite dal datore di lavoro esaustive e non violanti la normativa sulla legge della privacy.

 

La lavoratrice incriminata e licenziata in tronco, aveva, infatti, contestato il licenziamento in primis negando di aver eseguito dal computer aziendale, così tanti accessi al noto social network e secondo, adducendo che le prove portate dal datore di lavoro, ledevano la sua privacy.

 

Il tribunale nella sentenza, ha invece confermato il licenziamento causa Facebook per la lavoratrice, in quanto le prove portate dal datore di lavoro, ossia, la stampa della cronologia del computer aziendale ed email personali senza l’autorizzazione della dipendente, non rappresentano né una violazione della legge sulla privacy né dello Statuto dei lavoratori, articolo 4 legge 300/70, in quanto quest’ultimo si limita semplicemente a regolamentare l’utilizzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. 

 

Secondo il Giudice, quindi, il datore di lavoro non ha violato la privacy del dipendente, perché è suo diritto verificare e controllare i computer messi a disposizione per svolgere il lavoro dei dipendenti, per cui è valida la stampa della cronologia, e non ha commesso violazioni dello Statuto dei lavoratori, perché non ha effettuato controlli sulla produttività e l’efficienza del dipendente ma solo verifiche sulle condotte estranee alla prestazione lavorativa.

 

Confermati così che i 4.500 accessi di 6.000, effettuati a Facebook in 18 mesi, durante l’orario di lavoro, sono circa 16 al giorno ogni 3 ore di lavoro, rappresentano un “comportamento idoneo a incrinare la fiducia del datore di lavoro”, il giudice ha confermato il licenziamento in tronco della dipendente.

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