Regole di confine

Brexit e Irlanda del Nord: come cambia la normativa fiscale e doganale

Il Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze fa il punto sui profili fiscali e doganali dopo la Brexit tra Eire e Irlanda Nord

Brexit e Irlanda del Nord: come cambia la normativa fiscale e doganale

Il 1 gennaio 2021 è entrato in vigore l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo la Brexit.

 

Relativamente ai rapporti tra Eire (Paese membro Ue) e Irlanda del Nord (Regno Unito), è stata emanata una direttiva che disciplina il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi. Vediamo cosa cambia.

 

Brexit e Irlanda del Nord normativa fiscale e doganale

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea per effetto della Brexit, quindi al Paese si applicano le stesse procedure doganali e fiscali previste per i paesi terzi, extra-Ue.

 

Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

 

In particolare, riguardo alla situazione complicata che si è venuta a creare tra Eire (paese membro Ue) e Irlanda del Nord (Regno Unito) è stata emanata una nuova direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi.

 

La modifica in questione tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

 

Brexit, Irlanda del Nord: cosa cambia con nuova direttiva su IVA

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB").

 

Scatta così l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA.

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