
A quanto ammonta la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2021?
A questa domanda l’INPS ha risposto con la circolare n.148 del 18/12/2020, facendo riferimento al decreto 16 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 292 del 24 novembre 2020.
Pensioni e prestazioni assistenziali infatti subiscono un aumento ogni anno per effetto dell’adeguamento all’inflazione.
Ecco le date dei pagamenti delle pensioni di gennaio e febbraio 2021.
Rivalutazione pensioni 2021: indice 2020 e indice provvisorio 2021
Il decreto del 16 novembre 2020 ha stabilito in via definitiva l’aumento di perequazione automatica delle pensioni, già attribuito in via provvisoria, nella misura dello 0,5%.
Come si legge nella circolare INPS, si procederà quindi al conguaglio dello 0,1% rispetto al valore dello 0,4% che era stato utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.
Le pensioni di gennaio avranno quindi questo importo una tantum per un valore, sottolinea il Corriere, che oscilla tra i 10 e i 26 euro.
I valori definitivi per l’anno 2020 risultano così essere:
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi al 1° gennaio 2020:
515,58 €
Importi annui:
6.702,54 €.
Assegno vitalizi al 1° gennaio 2020:
293,90 €
Importi annui:
3.820,70 €
Per quanto riguarda il 2021, lo stesso decreto ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è dello 0,0% dal 1° gennaio 2021, sempre salvo conguaglio che verrà effettuato in sede di perequazione per l'anno successivo.
Per cui l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 al momento è nullo, a causa dell'inflazione negativa registrata nei primi tre trimestri del 2020. Nessun aumento significativo, dunque, previsto per il nuovo anno.
I valori provvisori del 2021, come da tabella INPS, risultano così identici a quelli definitivi del 2020.
L’indice di rivalutazione dello 0,01% del 2020 e quello provvisorio dello 0,0% si applicano anche:
alle pensioni e agli assegni sociali;
alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Rivalutazione pensioni 2021: come si applica?
La circolare n.148 del 18/12/2020 sottolinea che, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
a) per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo secondo le seguenti percentuali:
nella misura del 77% per le pensioni complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
nella misura del 40% per le pensioni superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali, le eccezioni
Secondo quanto stabilito dalla circolare INPS, sono soggetti invece ad altre regole di rivalutazione:
l’indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la cui quota perequabile è stata aumentata dello 0,79%;
i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari, che vengono calcolati in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o, in alternativa, con un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente;
le indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche, a cui si applica un indice dello 0,79%.
Queste invece le novità per la pensione di cittadinanza 2021.