Indennità Stagionali

Pagamento bonus stagionali 2021 INPS in corso. Ultimissime notizie

Da oggi 8 aprile partono i pagamenti automatici Inps bonus lavoratori stagionali 2021, nuova trance una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni

Pagamento bonus stagionali 2021 INPS in corso. Ultimissime notizie

Da oggi 8 aprile partono i pagamenti automatici Inps del bonus lavoratori stagionali 2021, nuova trance una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni che spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ivi compresi i lavoratori in somministrazione appartenenti ad alri settori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

 

Bonus stagionali 2021 pagamento dall'8 aprile:

Per tutti coloro che hanno beneficiato delle precedenti indennità previste dai DL Ristori del cd bonus stagionali non devono presentare una nuova domanda in quanto riceveranno in automatico il pagamento di 2400 euro a partire da oggi 8 aprile mentre coloro che non hanno mai fruito del sostegno dovranno presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30 aprile 2021. A tale proposito si attende la nuova circolare INPS per il via ufficiale alle domande.

Leggi anche il nuovo calendario pagamenti Inps aprile 2021.

 

Bonus lavoratori stagionali 2021 a chi spetta:

In base a quanto previsto dal decreto Sostegni, l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro è a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità ai sensi del decreto Ristori ma anche per i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e per i lavoratori dello spettacolo, per i quali il DL ha aumentato la soglia di reddito da 50mila a 75mila euro.


Ecco a chi spetta il bonus 2400 euro 2021 Inps in base al DL Sostegni:

  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

  • Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;

  • Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;

  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
    titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA