
Il reddito di emergenza 2021 è stato riconosciuto per ulteriori tre mensilità di marzo, aprile e maggio grazie al decreto Sostegni. La nuova domanda va presentata all’Inps entro il 30 aprile per via telematica o rivolgendosi a Caf e Patronati. Secondo quanto confermato dall’Istituto la prima mensilità (marzo) sarà pagata a partire dal 15 maggio, la seconda a giugno e la terza a luglio. Intanto però si paventa la possibilità, quasi certezza, della proroga di due o tre mensilità per aprile e maggio e forse anche giugno nel nuovo decreto Sostegni bis chiamato anche decreto imprese 2021.
Reddito di emergenza 2021 le novità Dl Sostegni:
Il Decreto Sostegni, attualmente in fase di conversione in legge, in tema di Rem 2021 ha introdotto 3 importanti novità che sono state illustrate nella circolare INPS n.61 del 14 aprile 2021:
tre nuove mensilità Rem per i mesi di marzo, aprile e maggio;
l'aumento dell'importo per i nuclei familiari che vivono in affitto, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.
ha esteso il Rem agli ex beneficiari di NASpI e la DIS-COLL che hanno terminato e interamente goduto, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, l'indennità di disoccupazione Inps qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'importo minimo per costoro è di 400 euro ed è solo se si ha un ISEE fino a 30.000 euro. In questi casi il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.
Reddito di emergenza 2021 nuova proroga nel DL Sostegni bis:
Tra le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà causa Covid che potrebbero essere inserite nel prossimo decreto Imprese 2021 - Sostegni bis che dovrebbe essere approvato alla fine di aprile o al massimo entro i primi di maggio, ci dovrebbe essere la proroga di due o tre mensilità del Reddito di emergenza.
Nel nuovo decreto Sostegni bis da 40 miliardi di euro di extra deficit approvati con il Def e dal CdM ma non ancora dal Parlamento, circa 22 miliardi saranno destinati a finanziare i nuovi contributi a fondo perduto e nuove misure a sostegno delle famiglie, con la probabile proroga di due o tre mensilità del Reddito di emergenza.
Calendario pagamenti Rem 2021: prima mensilità dal 15 maggio
Con un tweet di “INPS Risponde” dell'8 aprile scorso, l'Istituto a seguito di un comunicato stampa ufficiale ha fornito la data di pagamento della prima mensilità del reddito di emergenza 2021:
Come confermato dall'INPS dunque il pagamento del reddito di emergenza dal 15 maggio 2021, mentre per presentare la domanda per il reddito di emergenza c’è tempo fino al 30 aprile 2021 da #InpsInAscolto.
Ecco quindi il calendario pagamenti Rem 2021:
prima mensilità Reddito di emergenza: pagamento dal 15 maggio 2021;
seconda mensilità Rem: pagamento dal 15 giugno;
terza mensilità Rem 2021: pagamento dal 15 luglio.
Rem 2021 requisiti e importo:
Ecco i requisiti per accedere al Reddito di emergenza 2021:
residenza in Italia;
valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia pari all'ammontare del beneficio;
valore del patrimonio mobiliare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10.000 euro, aumentato di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Questo massimale è inoltre incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
valore dell'ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il Rem varia da un minimo di 400 euro fino a un importo massimo di 800 euro in base alla scala di equivalenza, che tiene conto della composizione del nucleo familiare (l'importo massimo è di 840 euro qualora sia presente una persona con disabilità grave).
Calcolo importo Rem 2021, la scala di equivalenza
Il calcolo dell'importo del Reddito di emergenza 2021 fa riferimento alla famosa scala di equivalenza che è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene via via incrementata all'aumentare dei componenti:
+0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
+0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Il valore massimo raggiungibile con la scala è 2 fino a 2,1 che si applica qualora sia presente un componente con disabilità grave o non autosufficiente.
Aumento importo Rem 2021 per chi è in affitto:
La circolare INPS n.61 del 14 aprile 2021 illustra anche come e quanto aumento l'importo del reddito di emergenza nel caso in cui si viva in affitto. In pratica per chi vive in affitto la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. L'Istituto a tale proposito riporta anche un esempio di un canone di locazione annuo di 3600 euro, che prevede un aumento pari a 300 euro. Ciò significa che il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza, ai fini di calcolo dell’importo Rem e la relativa soglia del valore del reddito familiare, non è più di 400 euro, ma 700 euro.
Secondo gli importi indicati nella circolare INPS, al nucleo familiare con affitto spetta il seguente importo in base al numero dei componenti:
700 euro con un unico adulto;
840 euro se composto da un adulto e un minorenne;
980 euro se composto da due adulti;
1.120 euro se composto da due adulti e un minorenne;
1.260 euro se composto da due adulti e due minorenni;
1.400 euro se composto da tre adulti e due minorenni;
1.470 euro se composto da tra adulti e due minorenni, e uno dei componenti si a un disabile grave.
Domanda reddito di emergenza all'INPS entro il 30 aprile:
La domanda Rem 2021 deve essere presentata all’Inps entro la scadenza del 30 aprile 2021 esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Si ricorda che il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Requisiti Rem 2021 per NASPI e DIS-COLL:
Per il diritto al Rem, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:
di indennità COVID-19;
alla data del 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di co.co.co.
Si ricorda infine che il Reddito di emergenza è incompatibile con il Reddito o la pensione di cittadinanza.