Famiglie in difficoltà

Buoni spesa, bonus affitti e bollette: novità DL Sostegni bis 2021

Prevista l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro con il decreto Sostegni bis per misure urgenti di solidarietà alimentare, affitto e bollette

Buoni spesa, bonus affitti e bollette: novità DL Sostegni bis 2021

Famiglie italiane in crisi economica causa Covid, con il virus che ha ampliato le disuguaglianze sociali colpendo i nuclei familiari più deboli.

 

In arrivo con il decreto Sostegni bis due ulteriori mensilità del Reddito di emergenza (Rem), giugno e luglio 2021, ma anche un fondo da 500 milioni di euro per i buoni spesa, affitto e bollette.

 

DL Sostegni bis: dai Comuni nuovi buoni spesa, affitto e bollette

Alla luce della difficile situazione economica che molte famiglie italiane si trovano a dover affrontare causa Covid, il governo ha deciso di mettere in campo una serie di misure a sostegno dei nuclei più deboli.

 

Nella bozza del decreto Sostegni bis da 40 miliardi di euro, presto sul tavolo del Consiglio dei Ministri, misure urgenti di solidarietà alimentari per le famiglie in difficoltà. Lo si legge nell’Art. 27 del Titolo III del testo del provvedimento, intitolato Misure per la salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.

 

In primis due nuove mensilità del Reddito di emergenza, giugno e luglio 2021, e poi misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

 

Sostegni bis stanzia 500 mln per fondo bonus spesa, affitti e bollette

Nella bozza del decreto Sostegni bis si legge che verrà istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

 

Il riparto del fondo è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con quello dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei seguenti criteri:

  • a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

  • b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: all’indirizzo indicato all’articolo 2, lettera b) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

  • c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

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