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Contratto di rioccupazione: pregi e difetti della misura Sostegni bis

Il contratto di rioccupazione inserito nel Decreto Sostegni bis per favorire la rioccupazione in vista della fine blocco licenziamenti presenta limiti

Contratto di rioccupazione: pregi e difetti della misura Sostegni bis

Gli assi nella manica del ministro del Lavoro Orlando per la fine del blocco dei licenziamenti sono praticamente due: il contratto di espansione e quello di rioccupazione.

 

Vediamo quali sono i pregi ed i difetti messi in luce dalla Fondazione studi consulenti del lavoro sul contratto di rioccupazione del Decreto Sostegni bis.

 

Sostegni bis, contratto di rioccupazione: cos’è e come funziona

Il pacchetto lavoro del ministro Orlando inserito nel Decreto Sostegni bis punta sul contratto di espansione e su quello di rioccupazione. Il primo prevede uno scivolo di 5 anni per i dipendenti delle aziende ormai prossimi alla pensione mentre il secondo può essere definito con una vera e propria tipologia contrattuale volta a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, grazie ad un periodo prova caratterizzato da sgravi contributivi.

 

L’impresa che deciderà di assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato potrà beneficiare di uno sgravio contributivo al 100% per sei mesi, fino ad un massimo di 6.000 euro su base annua, per dedicarsi alla conoscenza e alla formazione del dipendente.

 

A fine periodo le parti potranno o meno confermare la volontà di andare avanti nel rapporto di lavoro, nel caso in cui le loro strade dovessero dividersi l’azienda è tenuta a restituire tutti i contributi previdenziali non versati ma solo se è lei a mettere fine al contratto.

 

Consulenti lavoro: limiti del contratto rioccupazione Sostegni bis

Il contratto di rioccupazione del Decreto Sostegni bis presenta però dei difetti. La Fondazione studi consulenti del lavoro “denuncia dei limiti piuttosto evidenti, sia di merito che rispetto al contesto in cui interviene, che rischiano di comprometterne l’efficacia”, prima di tutto i 6.000 euro annui che corrispondono a “un esonero massimo di 500 euro mensili”.

 

Secondo poi si tratta di una misura temporanea e non strutturale, lamenta la Fondazione, evidenziando i nei dell’intero pacchetto lavoro a firma Orlando in quanto incentrato sul lavoratore dipendente e poco attento alle politiche attive.

 

I consulenti del lavoro ricordano che il contratto di rioccupazione è destinato a scadere il 31 ottobre 2021, aggiungendo poi che in questo periodo di crisi economica Covid e visto il blocco dei licenziamenti ancora in vigore moltissimi lavoratori sono occupati sulla carta mentre il contratto di rioccupazione può essere applicato solo ai disoccupati, ossia a coloro che hanno dato la loro propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un’attività lavorativa.

 

Infine, il contratto di rioccupazione potrà essere utilizzato solo fino al 31 ottobre 2021, data in cui finirà la fine del blocco dei licenziamenti del settore servizi, lasciandolo praticamente fuori dalla possibilità di usufruirne.

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