Era una delle ipotesi nell’aria fino alla vigilia del nuovo decreto del Governo e l’esecutivo l’ha confermata: dal 15 dicembre diventa obbligatoria la vaccinazione con terza dose sia per il personale sanitario, che era già soggetto a obbligo con le prime due somministrazioni, sia per altre categorie: gli operatori delle Rsa, gli insegnanti, le forze dell’ordine e i militari.
Ecco cosa cambia con il nuovo decreto super green pass.
Per chi scatta l’obbligo vaccinale
Il pacchetto di misure messe a punto dal Governo prevede l’estensione dell’obbligo di vaccinazione al personale amministrativo della sanità (oltre a infermieri e medici), operatori delle Rsa a vario titolo, docenti delle scuole compresi i dipendenti amministrativi, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico, a partire dal 15 dicembre.
Richiamo obbligatorio per medici e infermieri
Il testo, approvato con voto unanime da parte del consiglio dei Ministri, prevede anche il richiamo obbligatorio per le professioni sanitarie dal 15 dicembre. Per questa categoria, così come per i docenti, era già in vigore l’obbligo vaccinale con due dosi, pena la sospensione.
Rafforzamento sistema dei controlli
Il Governo ha deciso anche un rafforzamento dei controlli, per verificare l’applicazione delle nuove disposizioni.
Per questo entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i Prefetti devono interfacciarsi con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ed entro 5 giorni devono adottare il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.
Cosa accade ai trasgressori
Come previsto dall’articolo 2 comma 3 del Decreto sul Super Green Pass o Green Pass “rafforzato”, “l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Non è previsto, dunque, il licenziamento.
Il testo chiarisce che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Occorre, quindi, essere vaccinati con terza dose o quantomeno avere un appuntamento per ricevere la dose “booster”, non oltre i sei mesi dalla firma del decreto.