L’imposta di bollo

Bollo virtuale su fatture elettroniche 2020: scadenze e istruzioni

Bollo virtuale fatture elettroniche 2020 cos’è e come funziona assolvimento imposta di bollo come si paga modello F24 addebito e dicitura e-fatture

Bollo virtuale su fatture elettroniche 2020: scadenze e istruzioni

Bollo virutale fatture elettroniche 2020 novità Dl Liquidità:

 

Visto il perdurare dell'emergenza pandemica, il nuovo decreto Liquidità ha previsto delle novità per quanto ruiguarda la scadenza versamento imposta di boillo fatture elettroniche, andando con la nuova norma a modificare l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

 

Il nuovo decreto Liquidità ha quindi previsto una nuova scadenza bollo fatture elettroniche 2020 solo in alcune condizioni a causa dell'emergenza Coronavirus:

  • se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno è inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 1° + 2° trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, per cui entro il 20 luglio.

  • se l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno di riferimento, per cui entro il 20 ottobre 2020.

 

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.

 

La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto- legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

 

 

Bollo virtuale fatture elettroniche 2020: 

nuova scadenza per l’assolvimento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2020 per effetto del decreto fiscale 2020.

 

In base a tale decreto, si consente il pagamento del bollo fattura elettronica semestralmente qualora l'importo dovuto non superi i 1.000 euro annui.

Al di sopra della suddetta sogli, l'assolvimento dell'imposta deve essere effettuato trimestralmente e precisamento entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre, per cui se le fatture fanno riferimento al mese di gennaio, febbraio e marzo, il versamento dell’imposta di bollo deve essere fatto entro il 20 aprile 2020.

 

Ppertanto cambiano i seguenti obblighi di pagamento del bollo:

 

- il pagamento del bollo per atti, documenti e registri: rimane con scadenza annuale, da pagare in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per cui entro la scadenza del 30 aprile 2020.

 

- il pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche 2020 superiori a 1.000 euro: va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre, indicando in fattura, l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.

 

- il pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche 2020 inferiori a 1.000 euro: va effettuato entro 2 nuove scadenze semestrali: 16 giugno e 16 dicembre.

 

- il pagamento bollo virtuale per i soggetti non obbligati alla fattura elettronica: deve essere effettuato previo invio per via telematica all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello di dichiarazione di autorizzazione all’uso del bollo virtuale, contenente il numero degli atti e documenti emessi, distinti per voce di tariffa.

 

Ma entriamo più nello specifico della nuova normativa ed andiamo a vedere il Bollo virtuale fattura elettronica cos’è, come funziona, scadenza e come assolvere l'imposta in modo virtuale pagando quanto dovuto tramite modello F24 o in addebito conto corrente e qual è l'apposita dicitura da indicare nelle fatture elettroniche.

 

Bollo virtuale fatture elettroniche cos'è?

Che cos'è l'imposta di bollo fatture elettroniche? E' l'imposta di bollo che i soggetti obbligati alla fattura elettronica devono assolvere in modo virtuale.

 

In generale, l'obbligo bollo su fatture scatta per tutte quelle d'importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

  • fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;

  • fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;

  • fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento;

  • fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;

  • fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;

  • operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);

 

Bollo su fatture elettroniche 2020: scadenza pagamento

Bollo su fatture elettroniche 2020 scadenza pagamento: secondo le nuove disposizioni previste dal Mef, la scadenza per pagare l'imposta di bollo virtuale fatture elettroniche può essere semestrale o trimestrale a seconda del fatto che l'imposta dovuta sia superiore o meno a 1.000 euro.

 

Se superiore a 1.000 euro l'anno, il versamento è trimestrale, ed ecco quali sono le date da ricordare per il pagamento bollo virtuale fatture elettroniche 2020:

- per le fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre: scadenza pagamento è il 20 aprile 2020;

- per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre: versamento entro il 20 luglio 2020;

- per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre: la scadenza è entro il 20 ottobre 2020;

- per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre: la scadenza è il 20 gennaio 2021.

 

Se inferiore a 1.000 euro l'anno, il versamento è semestrale:

- per le fatture elettroniche emesse nel corso del primo semestre: la scadenza del pagamento è il 30 giugno 2020;

- per le fatture elettroniche emesse nel secondo semestre: versamento entro il 20 dicembre 2020;

 

Pagamento bollo fattura elettronica: come si fa?

Vista quindi qual è la scadenza per pagare il bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse, andiamo ora a vedere come fare il pagamento sempre facendo riferimento , in base a quanto previsto dal decreto Mef del 28 dicembre dello scorso anno.

 

Per facilitare il pagamento bollo virtuale fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione dei contribuenti obbligati, nell'area riservata, l'importo totale dovuto calcolato sulla base delle fatture presenti nel Sistema d'Interscambio, in riferimento al trimestre. 

 

Per pagare l'importo del bollo virtuale fatture, il contribuente ha 2 opzione:

  • pagare l'importo mediante l'addebito su conto corrente bancario o postale;

  • pagare tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

 

Imposta di bollo fatture elettroniche: codice tributo F24

Approvati dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo F24 imposta di bollo fatture elettroniche 2020:

  • 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre;

  • 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il secondo trimestre; 

  • 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche terzo trimestre;

  • 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche quarto trimestre.

  • 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le SANZIONI.

  • 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche per gli INTERESSI.

 Il codice tributo per il pagamento semestrale deve ancora essere approvato dall'Agenzia delle Entrate.

 

Bollo virtuale fattura elettronica: dicitura

Dicitura bollo virtuale fattura elettronica: qual è la dicitura che bisogna indicare in fattura elettronica per l'assolvimento dell'imposta in modo virtuale? I contribuenti che hanno l'obbligo di assolvere il bollo virtuale sulle fatture elettroniche devono indicare la stessa dicitura che si usa per assolvere il bollo su fatture cartacee:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014.

Dal momento però che la fattura elettronica è compilata tramite programma SdI, Sistema di Interscambio o altro programma, la dicitura non va apposta manualmente ma occorre valorizzare il relativo campo nel tracciato del file XML.

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