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Dl Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce sul saldo Irap

La circolare 25/E dell'AdE interviene anche sul contributo a fondo perduto non spettante: si deve restituirlo ma si può non versare la sanzione. Chiarimenti

Dl Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce sul saldo Irap

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti alle disposizioni previste dal decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

 

Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti meritevoli di essere analizzati.

 

Versamento IRAP anno d’imposta 2019:

Relativamente alla disposizione prevista dall’art. 24 del decreto in esame, ovvero la non debenza del saldo IRAP dovuto sull’anno d’imposta 2019 nonché del primo acconto IRAP relativo all’anno in corso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti relativi sull’ambito applicativo della disposizione, con riferimento agli enti non commerciali, che sull’applicazione pratica della norma.


In particolare, riguardo gli enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le disposizioni introdotte con l’articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati nella norma, ovvero i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ovvero banche e altri intermediari finanziari nonché imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici) e i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta relativo all’anno 2019.


Fatta questa premessa, secondo l’Agenzia, in mancanza di un’espressa esclusione normativa, gli enti non commerciali (fatta eccezione degli enti non commerciali pubblici) possono beneficiare delle disposizioni previste dall’articolo in esame. 


Con un ulteriore chiarimento, l’Ufficio fa presente che il saldo IRAP, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eventuale eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzata in compensazione ciò in quanto, diversamente, determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza IRAP 2018 e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata.

 

Nella circolare inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di compilazione della sezione XVIII nel quadro IS del modello di dichiarazione da presentare, per i contribuenti con esercizio “solare”, entro il prossimo 30 novembre.

 

In particolare, i contribuenti che fruiscono l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare la citata sezione avendo cura di indicare:

  • nella casella <>, il codice 1;

  • nella colonna 1 <>, il codice 999;

  • nella colonna 3 <>, il quadro IR;

  • nella colonna 4 <>, il codice 1;

  • nella colonna 5 <>, il 2020;

  • nella colonna 6 <>, il codice 34;

  • nella colonna 7 <>, il 24;

  • nella colonna 26 <>, il codice 20;

  • nella colonna 29 <>, l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato.

 

Contributo a fondo perduto:

Relativamente al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, l’Agenzia è intervenuta ulteriormente, ben oltre il termine massimo concesso per la presentazione dell’istanza, con alcuni chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia stessa.


Di particolare rilevanza, il chiarimento fornito in merito alle eventuali sanzioni dovute a seguito di restituzione del contributo non spettante.
Ciò in quanto già con la circolare 22/E del 2020 (pubblicata oltre un mese dopo l’apertura del canale di presentazione telematica delle istanze), l’Amministrazione Finanziaria era intervenuta con una serie di chiarimenti precludendo di fatto la possibilità per alcuni soggetti, seppur in linea con i requisiti previsti dalla norma, la richiesta del contributo a fondo perduto.

 

Nella circolare del 20 agosto, l’Agenzia riconosce in questo caso l’applicabilità dell’art. 10 comma 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

 

Pertanto, nel caso in cui un contribuente, che abbia già fruito del contributo, riconosca un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti dal documento di prassi, non sarà tenuto al versamento della sanzione prevista dalla disposizione normativa, restituendo, tempestivamente, solamente l’ammontare del contributo non spettante unitamente agli interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

C’è da dire che, ancora una volta, il tempismo dell’Agenzia delle Entrate nella pubblicazione dei chiarimenti, appare in contrasto con un'altra norma prevista dall’art. 10 comma 1 dello Statuto del Contribuente, ovvero che “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Soprattutto per quei contribuenti che (appunto) in buona fede hanno provveduto a restituire il contributo non spettante, dopo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, applicando le sanzioni da ravvedimento operoso.

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