Donne vittime di violenza 2020: congedo INPS e indennità al 100%

Donne vittime di violenza cos'è e come funziona congedo che spetta alle lavoratrici del settore privato quanto e cosa spetta d'indennità e domanda INPS

Donne vittime di violenza 2020: congedo INPS e indennità al 100%

Congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online 2020, la circolare dell’INPS ha reso operativo quanto stabilito da uno dei decreti attuativi della riforma del lavoro, cd. Jobs Act, ossia, l’indennità pari a 3 mesi per le donne vittime di violenza di genere, che siano lavoratrici del settore privato o del pubblico.

 

Alle donne, invece, comunque vittime ma con un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta la sospensione dal lavoro per 3 mesi ma non l’indennità.

 

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

 

Vendiamo quindi cos’è e come funziona il congedo INPS, le modalità di fruizione e di indennizzo, cosa devono fare le donne vittime di violenza per vedersi riconosciuta la sospensione dal lavoro ed il pagamento dell’indennità.

 

Congedo donne vittime di violenza: cos’è?

E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. 

Questo è quanto stabilisce l'art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne.

 

Ed è proprio per la tutela delle donne che, l’articolo 24 del decreto legge 80/2015 del Jobs Act ha voluto introdurre, per la prima volta in Italia, il congedo donne vittime di violenza, che ora è stato anche ufficializzato dalla circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016.

 

Tale congedo, infatti, inizialmente previsto in via sperimentale solo per il 2015, è stato esteso anche agli anni successivi e prevede la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, ossia, a 90 giorni di lavoro frazionabili su base giornaliera o oraria.

 

Durante detto periodo di astensione dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.

 

Donne vittime di violenza: a chi spetta il congedo e l'indennizzo? Requisiti:

Il periodo di congedo donne vittime di violenza e l'indennizzo spetta a:

  • lavoratrici dipendenti;

  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;

  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;

  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;

  • lavoratrici autonome;

  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

 

Come funziona il congedo per le donne che subiscono violenza?

Congedo donne vittime di violenza come funziona? Il congedo per le donne lavoratrici del settore privato, vittime di violenza di genere consiste in:

  • 3 mesi di congedo: la donna vittima di violenza ha diritto a 3 mesi, che equivalgono a 90 giornate di lavoro, dove 30 giorni corrispondono ad 1 mese di congedo. Laddove la settimana di lavoro sia di 5 giorni dal lunedì al venerdì e la lavoratrice prenda 2 settimane di congedo consecutive,  i giorni di congedo equivalgono a 10 giorni, in quanto non va considerato il sabato e la domenica in termini di congedo e di indennizzo;

  • 3 mesi di congedo che devono essere fruiti entro 3 anni. La data di inizio dei 3 anni, parte da quando inizia il percorso di protezione certificato.

  • 3 mesi di congedo che possono essere frazionati su base oraria o giornaliera, secondo quanto previsto dal proprio CCNL di appartenenza; in mancanza di tale contrattazione, la lavoratrice comunque può scegliere se frazionare il congedo in ore o in giorni.

 

Congedo donne vittime di violenza cosa e quanto spetta?

La donna lavoratrice che fruisce del congedo donne vittime di violenza, le spettano 3 mesi di congedo pagati, ovvero, un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, tenendo conto solo delle voci fisse.

 

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;

  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);

  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (articolo 24, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

 

 

Cosa deve fare la lavoratrice? Domanda INPS:

La lavoratrice al fine di fruire del congedo e qualora in possesso di tutti i requisiti, deve:

 

1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;

 

2) deve comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo;

 

3) deve consegnare al datore di lavoro, la certificazione relativa al percorso di protezione.

 

4) presentare domanda INPS prima dell’inizio del congedo. La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata:

e lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • informazioni, pagina che descrive la prestazione;

  • manuale, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda”;

  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda;

  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita ma non ancora protocollata;

  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).

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