IMU 2020: cos'è e come funziona la Nuova IMU e abolizione TASI?

IMU 2020 e TASI 2020 cosa cambia in Legge di Bilancio con la nuova IMU 2020 su abitazione principale e pertinenze seconda casa, negozi, uffici, capannoni

IMU 2020: cos'è e come funziona la Nuova IMU e abolizione TASI?

IMU 2020: cosa cambia Legge di Bilancio? Nuova IMU e abolizione TASI: l'abolizione della TASI 2020 e l'istituzione della nuova IMU 2020 sono le misure confermate dalla nuova Legge di Bilancio 2020.

 

In pratica, secondo quanto previsto dal testo della Manovra 2020 che ricordiamo deve essere ancora approvato in via definitiva dal Parlamento, il governo giallorosso ha deciso di optare per l'accorpamento dell'IMU e TASI con conseguente abolizione della tassa sui costi indivisibili dei comuni e nascita della cd. nuova IMU che sarà a completo carico del proprietario, in quanto gli inquilini affittuari e comodatari saranno esclusi dal tributo.

 

Nuova IMU 2020: cosa cambia Legge di Bilancio?

Con la nuova Legge di Bilancio 2020, arriva la nuova IMU 2020:

  • IMU 2020 aliquota base: sarà pari a 8,6 per mille. Tale aliquota può comunque essere rimodulata, con riduzione a zero o in aumento fino ad un massimo di 10,6 per mille.

  • Nulla cambia per il calcolo dell’Imu 2020, si parte sempre dalla base imponibile con la rendita catastale rivalutata del 5% alla quale si applicherà il relativo coefficiente, in base alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile.

  • Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota IMU 2020 è pari allo 0,5% ma il Comune potrà aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento. Prevista la detrazione par a 200 euro per l'abitazione principale.

 

Abolizione Tasi 2020 in Legge di Bilancio:

Abolizione TASI in Legge di Bilancio 2020, cosa cambia?

Tra le novità sulla casa che saranno introdotte con la nuova Legge di Bilancio 2020 c'è l'abolizione della Tasi 2020, ovvero della Tassa sui servizi indivisibil del Comune che dal 2020 sarà accorpata alla nuova Imu 2020.

 

Al fine di consentire una semplificazione della tassa sulla casa, il governo ha deciso quindi di introdurre a partire dal 1° gennaio 2020, la nuova IMU e di abolire la TASI. Il gettito di quest'ultima confluirà poi nell'Imu. 


L'articolo 95 del Disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene le novità Imu sulla tassazione degli immobili, prevedendo tra l'altro la non modifica della TARI, la tassa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Nuova Imu 2020 scadenze acconto e saldo:

Nuova Imu 2020 scadenza per il pagamento acconto e saldo: con la nuova Imu 2020 non cambieranno le scadenze per effettuare il pagamento dell'acconto e del saldo della nuova tassa sulla casa, per cui rimarranno le seguenti:

  • Scadenza acconto IMU 2020 entro il 16 giugno;

  • Scadenza saldo IMU 2020 entro il 16 dicembre.

Solo per 2020 la prima rata sarà pari alla metà della somma di Imu e Tasi versate nel 2019 e dicembre avverrà il conguaglio, tenendo conto di eventuali aumenti o diminuzioni dell’aliquota base (8,6 per mille) come da delibere comunali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.

 

Chi deve pagare la nuova IMU 2020?

A seguito dell’abrogazione della Tasi, la nuova IMU 2020 sarà interamente dovuta dal proprietario dell'immobile, anche qualora l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, a fronte di un contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito.

 

Per cui chi paga la nuova IMU 2020? L'Imu è dovuta dal proprietario sui seguenti immobili:

  • prima casa di lusso e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9.

  • seconda casa;

  • Uffici e studi privati categoria A/10;

  • Gruppo B da B/1 a B/8;

  • Negozi e botteghe appartenenti al gruppo C/1;

  • Cantine, soffitte,, magazzini e locali di deposito C/2;

  • Laboratori per arti e mestieri C/3;

  • Locali per attività sportiva senza fini di lucro C/4;

  • Stabilimenti balneari e termali senza scopo di lucro C/5;

  • Garage, rimesse, stalle scuderie C/6;

  • Tettoie chiuso o scoperte C/7;

  • Gruppo D da D/1 a D/12, ad esclusione di D/5 e D/10;

  • Istituto di credito e di assicurazioni D/5;

  • Fabbricati rurali strumentali all’attività  D/10;

  • Fabbricati rurali non strumentali all’agricoltura;

  • Aree fabbricali.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA