Le addizionali

Addizionali Comunali e Regionali Irpef 2021: esenzione soglie reddito

Addizionali Irpef 2021 comunali e regionali aliquote, cosa sono e come si calcolano, scaglioni di reddito e nuove soglie esenzione, importi e quando si paga

Addizionali Comunali e Regionali Irpef 2021: esenzione soglie reddito

Addizionali comunali e regionali IRPEF 2021 sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti sia residenti che non residenti, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

 

Per i contribuenti che non sono tenuti al versamento dell’Irpef grazie a detrazioni o crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero non sono tenuti neanche a versamento delle addizionali regionali e comunali.

 

Non sono obbligati al pagamento delle addizionali IRPEF i contribuenti che possiedono soltanto:

- Redditi esenti da Irpef.

- Redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’Irpef.

- Redditi soggetti a tassazione separata: fatta eccezioni per chi ha facoltativamente scelto la tassazione ordinaria.

 

Addizionali comunali e regionali novità: ricordiamo che per effetto della scorsa Legge di Bilancio, è stato eliminato il blocco aumenti delle addizionali comunali.

Dal 2022, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti per quanto riguarda l'IRPEF comunale e le addizionali con la Riforma dell'Irpef.

 

Calcolo addizionali comunali e regionali IRPEF 2021: come si calcolano?

La base imponibile per il calcolo delle addizionali comunali Irpef viene determinata dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell’abitazione principale.

 

Per calcolare gli importi delle addizionali che il contribuente deve pagare occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

 

L'aliquota addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8. Ogni Comune può quindi fissare in base a specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. 

Per i Comuni che hanno rispettato il “Patto di stabilità” l’aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l’aliquota massima dello 0,8%.

Tale blocchi all'aumento delle addizionali sono stati eliminati dalla scorsa Legge di Bilancio per cui da quest'anno potrebbero esserci degli aumenti.

 

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell’addizionale hanno effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d’imposta nel quale è intervenuta la delibera.

 

Addizionali IRPEF 2021: come e quando si pagano?

L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’imposta.

 

Le addizionali comunali Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta

Importante: Per l’addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l’anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’acconto. 

 

Come si calcola l'IRPEF per i Lavoratori dipendenti e pensionati:

Per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali comunali Irpef vengono calcolate direttamente dai sostituti d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, nel momento in cui vengono elaborate le operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

 

Il saldo delle imposte dovute. è trattenuto sulla busta paga o assegno della pensione:

  • su un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre.

     

  • oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta

L’acconto dell’addizionale comunale IRPEF è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili. 

 

Pagamento addizionali con modello F24:

Per i contribuenti con redditi diversi da quelli prodotti da lavoro dipendente o pensionati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avviene in sede di dichiarazione dei redditi, per calcolare l’imposta, il contribuente deve verificare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento, in base al proprio domicilio fiscale.

 

Il pagamento delle addizionali comunali si paga con modello f24 da parte dei contribuenti titolari di partita IVA come liberi professionisti, imprese individuali ecc deve essere effettuato direttamente all’ente interessato mediante il modello F24 Agenzia Entrate. Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell’Irpef. 

 

Cos'è l'IRPEF imposta sui redditi persone fisiche?

L’Irpef è un’imposta sui redditi persone fisiche e varia e aumenta proporzionalmente al crescere del reddito imponibile del contribuente.

Per effettuare il calcolo dell’Irpef annuale, l’Agenzia delle Entrate fissa determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca il reddito del persona.

 

L’Irpef è un’Imposta sui redditi delle persone fisiche, che la riforma del 2003 ne aveva modificato il nome con IRE, ovvero, Imposta sul Reddito di fatto però il cambiamento non è mai diventato effettivo e ancora oggi sia su documenti ufficiali compresi i modelli di dichiarazione come il Modello 730 o Unico, continuano a contenere la parola IRPEF. 

  

Per chi è obbligatorio pagare l'Irpef?

L’Irpef è obbligatoria per tutti i contribuenti siano essi lavoratori dipendenti o pensionati, così come definito dall’Articolo 6 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i redditi a cui assoggettare l’IRPEF sono quei redditi prodotti da:

  • redditi da lavoro dipendente;

  • redditi da lavoro autonomo;

  • redditi d’impresa;

  • di partecipazione in società personali;

  • Redditi di capitale;

  • Redditi diversi;

  • Redditi terreni se superiori a 185,92 euro.

Riassumendo chi deve pagare l’Irpef sono:

  • Le persone fisiche residenti in Italia, per tutti i redditi posseduti;

  • Le persone fisiche non residenti, per i soli redditi prodotti in Italia;

  • Tutti questi contribuenti devono pagare l’Irpef calcolata sul reddito imponibile in base a determinate aliquote riferite ai diversi scaglioni, sulle addizionali regionali e comunali fissate sempre sugli scaglioni.

  

Esenzione Irpef 2021 e addizionali:

L’Irpef 2021 e le addizionali comunali e regionali non sono dovute dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

  • redditi di pensione fino a 8.000 euro, se goduti per l’intero anno;

  • redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);

  • redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

  • redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;

  • rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;

  • redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro; 

  • compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 7.500 euro;

  • assegni periodici corrisposti dal coniuge fino a 7.500 euro;

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

 

Scaglioni Irpef aliquote e limiti reddito 2021

Gli scaglioni Irpef 2021 sono:

  • 1° SCAGLIONE: Redditi fino a 15.000 euro: Aliquota è del 23% e Irpef al 23% del reddito;

  • 2° SCAGLIONE: Redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: Aliquota del 27% e Irpef 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro;

  • 3° SCAGLIONE: Redditi oltre 28.000 e fino a 55.000 euro: Aliquota del 38% e Irpef 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro;

  • 4° SCAGLIONE: Redditi oltre 55.000 e fino a 75.000 euro: Aliquota del 41% e Irpef 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro;

  • 5° SCAGLIONE: Redditi oltre 75.000 euro: Aliquota del 43% e Ipef 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro.

 

Come si calcola IRPEF? Reddito e aliquote:

Come si calcola l'IRPEF? Il primo passo per poter calcolare l’Irpef è necessario determinare il reddito imponibile sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili e la deduzione per l’abitazione principale (e sue pertinenze).

 

Gli oneri deducibili che si possono detrarre dall’Irpef sono quelli indicati dall’Articolo 10 del Tiur e riguardano le spese sostenute nel periodo d’imposta da parte del contribuente, sono Oneri Deducibili e spese detraibili dichiarazione dei redditi:

  • i canoni, affitti, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati.

     

  • le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. E’ deducibile la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali che deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, mediante presentazione Tessera Sanitaria. 

     

  • Non sono deducibili invece le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione versati  dal contribuente.

     

  • Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati all'assegno di mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

     

  • Gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.

     

  • le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

     

  • I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche’ quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  

     

  • I contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti 

     

  • I contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;

     

  • contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;

     

  • somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.

     

  • Le Donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

     

  • Indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

     

  • Donazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana

     

  • Donazioni  liberali in denaro;

     

  • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;

     

  • Donazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

     

  • Donazioni liberali in denaro effettuate a favore di università fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.

     

  • Le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi anche se sono state sostenute per le persone fiscalmente a carico e per oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;

     

  • Gli oneri sostenuti dalle società semplici, si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e’ deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse;

     

  • Abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unita’ immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita’ immobiliare. 

Pertanto, per calcolare l’Irpef è sufficiente determinare l’imponibile sul reddito in questo modo: Reddito complessivo - Oneri deducibili - Deduzione per abitazione principale = reddito Imponibile.

Calcolo Irpef Imposta netta: Reddito imponibile x Aliquota Scaglione = Irpef Lorda - Detrazioni d’imposta = Irpef netta.

Le Detrazioni d’imposta sull’Irpef  sono quelle riconosciute per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, ecc.

 

Arretrati Lavoro Dipendente:

Per calcolare l’Imposta sugli arretrati da lavoro dipendente bisogna innanzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto dal dipendente nei 2 anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati.

 

Il calcolo del reddito complessivo medio si ottiene sommando i redditi complessivi dei 2 anni precedenti e dividere per 2 il risultato.

 

Su tale risultato, si calcola l’Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d’imposta sul reddito medio. Tale percentuale, sarà l’aliquota da applicare alle somme percepite.Il calcolo viene comunque effettuato dal sostituto d’imposta, ovvero, il datore di lavoro e sarà poi compito dell’Agenzia delle Entrate controllare e “riliquidare” l’imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole, in caso contrario, l’Agenzia provvederà ad applicare la tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenute dal sostituto d’imposta. 

 

Sito di riferimento ufficiale:

  • Agenzia delle Entrate - Annuario del Contribuente;

  • Dipartimento della Finanza Addizionali comunali Irpef.

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