Aspi e mini Aspi: indennità disoccupazione prima della Naspi

L'Aspi e Mini Aspi, sono le indennità di disoccupazione INPS che erano in vigore prima della nuova NASPI, vediamo i requisiti, la domanda e l'importo

Redazione
di Redazione
15 novembre 2019 14:12
Aspi e mini Aspi: indennità disoccupazione prima della Naspi

Aspi e mini Aspi, sono le due indennità di disoccupazione che dal 1 Gennaio 2013, entrata in vigore la Riforma degli Ammortizzatori Sociali della Legge Fornero del 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, hanno sostituito:

 

- ASPI: la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali;

 

- Mini ASpI: la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti e disoccupazione speciale edile. 

 

Nello stesso periodo, il Governo Renzi, introdusse per la riduzione e il taglio del cuneo fiscale , il bonus 80 euro anche per lavoratori in disoccupazione ASpI e miniASpI

 

Vi ricordiamo che l'indennità di disoccupazione Naspi 2019 e l'anticipo Naspi sono compatibili con il nuovo RdC, per maggiori info leggi Reddito di cittadinanza 2019 requisiti Isee e domanda.

 

ASpI e mini-ASpI: indennità di disoccupazione Inps

La disoccupazione Aspi, Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e mini Aspi per i lavoratori licenziati involontariamente, sono le due nuove prestazioni che hanno sostituito dal 2013 fino al 30 aprile 2015, le seguenti prestazioni Inps:

  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;

  • disoccupazione speciale edile;

  • mobilità in deroga e ordinaria.

Dal 2019 entra in vigore invece il reddito di cittadinanza cos'è e come funziona.

 

Dsoccupazione ASPI e mini Aspi: a chi spettava?

L’Aspi e la mini Aspi sono le due nuove indennità che a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al 30 aprile 2015, hanno sostituito tutte le indennità di di disoccupazione come forma di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro contro la loro volontà.

Dal 1° maggio 2015, invece, l'ASPI e miniASPI, sono state sostituite dalla NASPI, ASDI e dis coll, a seguito dell'entrata in vigore del Jobs Act di Renzi.

 

Aspi e mini aspi spettava a: 

  • Lavoratori Dipendenti;

  • Apprendisti: la nuova indennità di disoccupazione sostituisce la precedente tutela di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, abrogato dall’art. 2, comma 55 della legge di riforma.

  • Soci lavoratori di cooperativa con rapporto associativo: inteso come rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato: la tutela viene estesa per il combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto infatti, l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva escluso questa categoria di lavoratori dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall’Istituto con la circolare 105 del 5 agosto 2011 e la circolare 22 del 13 febbraio 2012.

 

Lavoratori esclusi:

Dall'indennità Aspi e mini Aspi INPS sono esclusi i seguenti lavoratori:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

  • Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma. Infatti per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge di riforma trovano esclusivamente applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 

  • Lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa. 

 

Requisiti domanda Aspi e mini Aspi Inps:

L’indennità di Aspi e mini aspi, come succede oggi per la Naspi, veniva riconosciuta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • Comprovato Stato di Disoccupazione con la sottoscrizione obbligatoria della DID, dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere l'attività lavorativa. La DID va sottoscitta al momento dell'iscrizione al centro per l'impiego del dipendente disoccupato o in mobilità.

  • Disoccupazione involontaria: l’indennità pertanto non spetta a quei lavoratori dimessi volontariamente o per rapporto lavorativo cessato a causa di una risoluzione consensuale fatta eccezione per i casi in cui tale risoluzione avviene: a) per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006). b) procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l’erogazione della nuova indennità di disoccupazione.

Inoltre, il diritto indennità Aspi e mini aspi si estendeva anche per i lavoratori le cui dimissioni avvenivano per i seguenti motivi:

  • durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

  • per dimissioni per giusta causa e disoccupazionesecondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

    • dal mancato pagamento della retribuzione e dimissioni per giusta causa.

    • dall’aver subito molestie nei luoghi di lavoro;

    • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

    • dal c.d. mobbing;

    • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;

    • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;

    • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

  • Possano far valere almeno 2 anni di assicurazione: l’indennità spetta ai lavoratori che hanno versato nel biennio precedente allo stato di disoccupazione 2 anni di contributi a partire dal primo versamento del contributo contro la disoccupazione DS.

  • Possano far valere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

  • E’ bene precisare che i lavoratori appartenenti alle nuove categorie che hanno diritto all’indennità, come per esempio un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, nel caso in cui dovesse risultare il contributo contro la disoccupazione versato da precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.

 

Quanti contributi servivano?

I contributi che servono per il riconoscimento del diritto all’indennità Aspi e mini aspi, ai fini di calcolo possono essere anche i contributi figurativi quindi dovuti e non versati, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. E’ inoltre importante sapere che la precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.

Contributi utili requisiti richiesti:

  • Contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; 

  • Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; 

  • Periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; 

  • Astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. 

Contributi non utili al calcolo:

A fini di calcolo del biennio di contribuzione valido per ottenere il diritto all’indennità non sono validi e quindi non possono essere utilizzati i seguenti contributi:

  • periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

  • periodi malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo; 

  • periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; 

  • periodi di assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

     

Calcolo indennità pagata dall'INPS per la disoccupazione:

L’indennità spettante ai lavoratori disoccupati per cessazione involontaria del lavoro si calcola in base ad una nuova formula ossia sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. L'INPS con la nuova circolare del 3 settembre chiarisce il metodo di calcolo e l'aliquota ASpI 2014, 2015 ossia: Circolare INPS nuovi importi e calcolo ASPI e Mini Aspi.

  • ASpI e miniASpI 2014 calcolo indennità in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40% della misura delle indennità

  • come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

  • ASpI 2015 e miniAspi calcolo indennità in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60% della misura delle indennità come calcolate ai sensi della Riforma 2012.

  • ASpI e mini ASPI 2016 calcolo INPS indennità pari all’80% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Entrambe le indennità sono poi state sostituite con la NASPI.

  • ASpI e miniaspi 2017 calcolo indenntià pari al 100%. Entrambe le indennità sono poi state sostituite con l'assegno di disoccupazione NASPI.

L’indennità mensile non potrà comunque superare l’importo mensile massimo comunicato annualmente con apposita circolare INPS, inoltre su tale indennità verrà applicato il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.

L’indennità Aspi e mini-Aspi subirà una riduzione pari al 15% trascorsi i primi 6 mesi dalla fruizione e si un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione arrivando così al 45% della retribuzione media.

Con la precedente circolare Inps n°12 del 29 gennaio 2014, l'Istituto aveva provveduto ad aggiornare i nuovi importi 2015 indennità Aspi e mini Aspi. Tale retribuzione, è:

di euro 1.195,37 per il 2015 fino ad un massimo di euro 1.167,91.

 

Durata indennità di disoccupazione:

La nuova indennità che spetta ai lavoratori in stato di disoccupazione avrà una durata diversa per gli anni 2013 al 2016 anno in cui la nuova Aspi e mini-Aspi entrerà a regime, pertanto:

A) Aspi 2014 durata di:

  • di 8 mesi sotto i 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni e fino a 55 anni;

  • di 14 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni

B) Aspi 2015 durata:

  • 10 mesi sotto i 50 anni.

  • 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni e fino ai 55 anni.

  • 16 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. 

     

Come fare la domanda all'INPS ed entro quando?

I lavoratori per poter fruire dell’indennità Aspi, dovevano necessariamente presentare la Domanda INPS di disoccupazione, pena la decadenza, per via telematica, entro al massimo 2 mesi dalla data dalla quale spettava l’indennità, ovvero, entro lo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo per esempio 15 gennaio entro il 15 marzo; 2 luglio entro il 2 settembre.

Nel 2017, tale tempistica è di 68 giorni.

Ai fini di riconoscimento dell’indennità, il periodo limite di 2 mesi entro cui il lavoratore deve presentare la domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile, ovvero:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria.

  • dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

  • dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate. 

  • dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Inoltre, con la circolare INPS n.154 del 28/10/2013 circa la dichiarazione di immediata disponibilità , di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000, indispensabile per la concessione dell’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, è stato prevista la possibilità per il lavoratore disoccupato, di rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione. 

Pertanto, insieme alla domanda aspi e mini aspi per via telematica, il lavoratore può effettuare la dichiarazione di immediatà disponibilità, che verrà poi trasmessa dall'Istituto al Centro per l’impiego territorialmente competente in base al domicilio del lavoratore, oppure, recarsi direttamente agli uffici ex collocamnto per effettuare la domanda di iscrizione al centro pre l'impiego per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e rilascio della DID.

 

Da quando iniziava il pagamento?

L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali - Aspi iniziava ad essere pagata al lavoratore dall’Inps a partire:

  • se la domanda era presentata nei primi 8 giorni dalla data di cessazione del lavoro: il primo pagamento dell’indennità decorreva dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. 

  • se la domanda veniva presentata dopo 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: il primo pagamento decorreva dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non era stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità.

     

Quando terminava il diritto alla disoccupazione? Cause interruzione:

Il diritto a fruire dell’indennità Aspi poteva cessare se si verificavano le seguenti ipotesi:

  • perdita dello stato di disoccupazione.

  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi.

  • inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.

  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.

  • rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, o non la regolare partecipazione ai corsi di riqualificazione proposti dalla Regione fatta eccezione dei casi in cui il corso si svolga in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque non sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

  • mancata accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto.

La cessazione del pagamento dell’indennità da parte dell’Inps al lavoratore si verificava dal momento in cui interviene una delle ipotesi sopra elencate con il conseguente obbligo di restituzione dell’indennità eventualmente corrisposta senza averne titolo.

 

Mini Aspi disoccupazione con i requisiti ridotti:

Dal 1 gennaio 2013 e fino al 30 aprile 2015, per i nuovi eventi di disoccupazione spettava l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridott, poi sostituita dalla mini Aspi e poi dalla NASPI.

I soggetti beneficiari di tale assicurazione, sono tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come dipendenti, Apprendisti, Soci lavoratori di cooperativa con rapporto associativo, Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la loro occupazione.

All’indennità di disoccupazione mini-ASpI si applicano le stesse disposizioni dell’indennità di disoccupazione ASpI ex disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si fa presente inoltre, che in base all’articolo 2, commi 3 e 69, lettera b) con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non spetta l’indennità di disoccupazione mini-ASpI.

Mini ASpI requisiti lavoratori:

L’indennità della mini-AspI è riconosciuta ai lavoratori che dal 1° gennaio 2013 hanno perso il lavoro involontariamente e sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • comprovato status di disoccupato

  • almeno 13 settimane di contributi versati nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

L’indennità della nuova disoccupazione con requisiti ridotti la cd. Mini-ASpi corrisposta dall’Inps al lavoratore, ovviamente previa presentazione della domanda e verifica dei requisiti, viene erogata mensilmente per un n° di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versata nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, per esempio se si sono versate 40 settimane di contributi l’indennità corrisposta sarà pari a 20 settimane.

 

Sospensione pagmento: quando e in quali casi?

La sospensione del diritto all’erogazione dell’indennità Mini-ASpI si verifica in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato da parte del lavoratore. La sospensione dell’indennità viene fatta d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di 5 giorni, al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

 

Contributi Figurativi e ANF:

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Resta confermato il diritto all’assegno nucleo familiare per le due indennità.

 

Domanda respinta: come fare ricorso?

Se la domanda di Aspi e mini-aspi viene respinta dall'INPS, il lavoratore, questi può presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento stesso.

online (tramite codice PIN INPS rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online INPS– per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online.

tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto.

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