Assegno di solidarietà e ordinario Inps: cosa sono e quali differenze

Assegno di solidarietà FIS cos'è come funziona? Assegno ordinario a chi quando spetta con fondi bilaterali? Nuova CIG Imprese con più di 5 dipendenti

Assegno di solidarietà e ordinario Inps: cosa sono e quali differenze

L’assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono due prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori entrati in vigore per effetto del decreto n. 148/2015 per il riordino degli ammortizzatori sociali.

 

Tale decreto Jobs Act, pertanto, oltre a riscrivere le regole dei Fondi di solidarietà bilaterali introdotti dalla precedente Legge Fornero, ampliando le tutele per molti altri lavoratori dipendenti di imprese con più di 5 addetti.

 

Vediamo quindi cos’è e come funziona, a chi, quando e quanto spetta l'assegno solidarietà e l'assegno ordinario, la differenza tra i Fondi bilaterali, fondi bilaterali alternativi per somministrazione e artigianato e il nuovo Fondo di Integrazione salariale, FIS INPS.

 

Ecco invece le novità Decreto Cura Italia emergenza Coronavirus e  come fare domanda Assegno ordinario Covid-19.

 

Fondi di solidarietà: cosa sono?

Cosa sono i Fondi di solidarietà bilaterali e FIS? Sono una forma di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, rivolta ai datori di lavoro a cui non si applica la normativa della cassa integrazione.

 

Tali fondi, istituti dalla Legge Fornero, come obbligatori per tutti i settori non coperti da CIGS e CIGO in relazione alle imprese che occupano in media più di 15 dipendenti, sono stati ora modificati con l’entrata in vigore, lo scorso 24 settembre, del decreto legislativo n. 148 del 15 settembre 2015, attuativo del Jobs Act. Il quale, ha introdotto diverse regole e prestazioni a seconda che il datore di lavoro abbia stipulato o meno accordi con le OOSS:

  • Prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale se vi sono accordi sindacali;

  • Prestazioni di solidarietà residuale tramite il nuovo FIS, fondo di integrazione salariale riservato ai datori di lavoro per i quali non esiste un fondo di solidarietà bilaterale perché non hanno sottoscritto accordi sindacali con le OO.SS.

Cosa cambia? I fondi bilaterali di settore già esistenti e il fondo residuale, sono estesi ai datori che occupano in media più di 5 addetti e agli apprendisti professionalizzanti.

Per le aziende con + di 5 dipendenti che non provvedono a stipulare accordi sindacali, entro la fine di dicembre, faranno parte del FIS, fondo di integrazione salariale 2016, ossia, il vecchio fondo residuale della Fornero, istituito presso l'INPS e riservato alle imprese sopra i 15 dipendenti appartenenti ai settori per i quali le OO.SS non hanno creato un fondo di solidarietà bilaterale e verrà riconosciuto ai lavoratori un assegno di solidarietà per una durata massima di 12 mesi.

 

Mentre i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che stipuleranno accordi sindacali, potranno iscriversi ai fondi di solidarietà bilaterale INPS ed ottenere così la copertura di un assegno ordinario dalla stessa durata prevista per i casi CIGO, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione strordinaria CIGS diversa a seconda della causa che determina la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

 

L'obiettivo finale, quindi di questo nuovo sistema di integrazione salariale per le aziende con più di 5 dipendenti attraverso i nuovi fondi di solidarietà bilaterale, consente di abolire i contratti di solidarietà di tipo B, per le aziende escluse dalla Cig e dall’altro la cassa integrazione deroga.

 

Quali sono le prestazioni previste dai Fondi?

  • Fondi di solidarietà bilaterali: per aziende con più di 5 dipendenti che sottoscrivono accordi OO.SS. entro il 31 dicembre: spetta assegno ordinario ed eventuali altre prestazioni facoltative;

  • Fondo di solidarietà bilaterali alternativi solo per settori artigianato e di somministrazione: Assegno ordinario e/o Assegno di solidarietà;

  • Fondo di integrazione salariale, FIS istituito presso l'INPS: assegno di solidarietà per imprese fino a 15 dipendenti + assegno ordinario per quelle che occupano più di 15 addetti.

 

Fondo di solidarietà bilaterale: Assegno ordinario

Come abbiamo visto nel primo paragrafo, il Jobs Act ha previsto i seguenti fondi bilaterali e alternativi:

Fondi di solidarietà bilaterali si hanno quando su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali e gli stessi imprenditori, vengono stipulati degli accordi collettivi che prevedono la costituzione di fondi di solidarietà con lo scopo di ottenere tutele maggiori per i dipendenti e l’azienda. Diciamo quindi che la stipula di tali accordi, permette in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per cause diverse o di datori esclusi dall’integrazione salariale, di ottenere comunque degli aiuti simili alla cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria.

Questi Fondi, oltre che prevedere integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro anche alle aziende escluse dalla CIGO e CIGS, possono inoltre prevedere ulteriori e facoltativi aiuti a favore dei datori di lavoro coperti dall’attuale normativa sugli ammortizzatori sociali, quali:

  • 1) Prestazioni integrative agli ammortizzatori sociali sia durante il rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione; 

  • 2) assegno straordinario per coloro che maturano i requisiti per la pensione entro i 5 anni successivi. In questo caso, l'assegno è interamente a carico dell'azienda;

  • 3) Accesso a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Chi può iscriversi al fondo di solidarietà bilaterale? Requisiti: Tutti i datori dei lavoro che occupano all’interno dell’impresa almeno 5 dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi al Fondo INPS qualora provvedano a stipulare accordi sindacali con le OO.SS..

Ai fini di determinazione dell’obbligo, le aziende devono calcolare la media dei lavoratori impiegati nel semestre precedente la domanda di iscrizione, ivi compresi gli apprendisti mentre le nuove imprese, il calcolo va verificato alla fine del primo mese.

Cosa spetta con i fondi di solidarietà bilaterali? Attraverso l’iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale, è prevista l’erogazione dell’assegno ordinario riconosciuto e concesso alle impresa con almeno 5 dipendenti che si trovano in una delle cause che determinano la CIGO o la CIGS, ovvero:

  • Cassa integrazione ordinaria: riservata alle Imprese del settore industriale, edile e lapideo che si trovano in situazione di difficoltà non riconducibili all’impresa o ai lavoratori, per esempio a causa del maltempo, e situazioni temporanee di mercato.

  • Cassa Integrazione straordinaria: riconosciuta alle aziende a seconda del settore, con oltre 15 o 50 dipendenti o a prescindere dal numero, che si trovano in situazioni di riorganizzazione aziendale compresa la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, per una durata massima di 24 mesi in 5 anni;

    • Crisi aziendale: per un massimo di 12 mesi in 5 anni. A partire dal 1° gennaio 2016, sebbene la CIGS non potrà essere concessa in caso di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo, il Governo ha deciso di costituire un fondo di 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, per coprire gli interventi CIGS dalla durata massima di 12 mesi nel 2016, 9 nel 2017 e 6 nel 2018, nel caso in cui, vi sia la possibilità immediata, di cedere l’azienda e di riassorbire l'occupazione;

    • Contratto di solidarietà per un massimo di 24 mesi in 5 anni, durata questa che può aumentare fino a 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. 

Quanto spetta di assegno ordinario? L'importo che spetta ai lavoratori con i fondi bilaterali, è un assegno ordinario pari a quello che si avrebbe diritto a percepire con la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, per cui pari almeno all'80% della retribuzione globale.

Durata assegno ordinario: La durata massima della prestazione, fissata dai fondi, non può essere al di sotto delle 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate previste per la CIGO e CIGS, sopra riportate. Inoltre, può consentire la possibilità per i lavoratori oltre di ottenere la copertura di integrazione salariale, anche di accedere ad ulteriori forme di sostegno al reddito altrimenti attivabili solo in caso di disoccupazione, come l'accesso a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Quanto paga l'azienda e il lavoratori per iscriversi al Fondo? Il fondo si alimenta con il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per due terzi, e del lavoratore per 1/3 nella misura fissata dal decreto ministeriale che ha istituito i fondi di solidarietà + un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono alle prestazioni elargite dal fondo. 

Assegno ordinario importo:

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a      2.149,72

1.167,55

Compresa tra  2.149,72 – 3.398,18

1.345,75

Superiore a     3.398,18

1.700,12

 

Assegno di solidarietà a chi spetta e quando? Durata prestazione:

A partire dal 2016, i fondi di solidarietà devono garantire ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito nel caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro, per le cause previste dalla CIG, quali:

a) Una prestazione simile per durata e misura all’assegno ordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali:

b) Un assegno di solidarietà destinato ai dipendenti dei datori di lavoro delle imprese che hanno stipulato con le OO.SS., accordi che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro durante la procedura di esubero. L'obiettivo di tale intervento, è quindi evitare licenziamenti economici a tanti lavoratori, attraverso l'erogazione di un assegno per un massimo di 12 mesi nel corso del biennio mobile. La riduzione dell’orario non può comunque superare il 60% dell’orario di lavoro calcolato in giorni, settimane o al mese mentre la riduzione del singolo lavoratore non può essere superiore al 70%.

Nel caso in cui i suddetti fondi di solidarietà bilaterali, non vengano sottoscritti, i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e per i quali non è possibile accedere agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, è previsto il fondo di solidarietà residuale. Al quale, i datori versano obbligatoriamente una determinata quota di contributi, al fine di accedere alle prestazioni previste in caso di sospensione e/o riduzione oraria dell'attività lavorativa.

FIS, fondo di integrazione salariale requisiti: con le novità introdotte dal Jobs Act, con il decreto 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale creato dalla Fornero diventa FIS, fondo di integrazione salariale con requisiti e condizioni diverse rispetto al passato: Accesso al FIS da parte di datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 lavoratori in precedenza non coperti dai fondi di solidarietà.

Cosa spetta al lavoratore?

  • Assegno di solidarietà per i datori con almeno 5 dipendenti e fino a 15: al lavoratore spetta l'assegno per un massimo 12 mesi a partire dagli eventi di sospensione o riduzione del lavoro;

  • Assegno di solidarietà e ordinario per i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori: spetta assegno di solidarietà e assegno ordinario dalla durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali previste per l’intervento della CIGO (con esclusione delle intemperie) e CIGS (solo per riorganizzazione e crisi aziendale).

Importo assegno emergenziale: Al lavoratore spetta il seguente importo:

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)

Inferiore a       41.168,37

2.404,74

2.2264,30

Compresa tra 41.168,37 – 54.168,10

2.708,92

Superiore a     54.168,10

3.791,46

 

Fondo di solidarietà alternativo per artigianato e somministrazione:

Il decreto attuativo 148/2015 Jobs Act, ha previsto anche un Fondo di solidarietà alternativo artigianato e di somministrazione del lavoro, ex lavoro interinale. 

Come funziona il fondo bilaterale alternativo? I datori di lavoro del settore artigianato e somministrazione che occupano più di 5 dipendenti, devono adeguare i Fondi esistenti, entro il 31 dicembre 2015 sulla base delle disposizioni del decreto. Per quelli che invece non si adegueranno, entro tale termine, confluiscono nel nuovo FIS e possono richiedere le prestazioni di assegno solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro.

Per i datori di lavoro dei settori dell’artigianato e della somministrazione con + di 5 dipendenti che si adeguano alla nuova normativa, sono previste le seguenti prestazioni di fondi di solidarietà alternative:

  • Assegno ordinario: pari a circa l'80% della retribuzione globale con una durata massima compresa fra le 13 settimane in un biennio mobile e la durata massima prevista per la CIGO e la CIGS in relazione alla causale indicata;

  • Assegno di solidarietà: per un periodo minimo di 26 settimane. 

 

Costo imprese e i lavoratori per essere iscritti ai Fondi? 

La contribuzione ordinaria prevista dai fondi di solidarietà a partire dal 2016 è a carico per 2/3 dal datore e 1/3 dal lavoratore con le seguenti percentuali:

Fondi bilaterali: 

  • Datori di lavoro che occupano più di 5 e fino 15 lavoratori 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

  • Datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori: 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

  • Tutti i datori di lavoro in caso di utilizzo dei Fondi: contributo addizionale pari al 4%.

  • Fondi bilaterali alternativi: minimo 0,45% retribuzione lorda;

  • Fondo integrazione salariale: imprese con più di 15 addetti 0,65% retribuzione lorda, fino a 15 0,45%.

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