Scuola e malattia

Assenza malattia Scuola 2021: certificato stipendio e visite fiscali

Assenza malattia 2021 Scuola certificato medico, retribuzione decurtazione e trattenute stipendio e sanzioni assenza alla visita fiscale durante gli orari

Assenza malattia Scuola 2021: certificato stipendio e visite fiscali

Assenza malattia Scuola 2021 certificato medico e orari visite fiscali: L'assenza Malattia Scuola è disciplinata dall’art. 17 del CCNL 2007 che prevede l’obbligo da parte dei dipendenti che si ammalano di "comunicare" al Dirigente scolastico l’assenza, con tempestività e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui l’assenza si verifica.

 

Tale comunicazione è dovuta anche in caso di prosecuzione dell’assenza.

 

Ricordiamo inoltre che le regole per la visita fiscale per i docenti, insegnanti, professori e personale ATA sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore del decreto Madia.

 

Vediamo quindi in dettaglio l'assenza per malattia Scuola 2021, cos'è e come funziona il certificato medico, la retribuzione e gli orari visite fiscali 2021.

 

Ecco invece come va richiesta la visita fiscale Inps datori di lavoro PA.

 

Assenza per malattia Scuola ATA 2021: il certificato medico

Assenza malattia scuola ATA 2021: come funziona il certificato medico?

  • Il certificato medico che attesta lo stato di malattia del dipendente, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01, viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

  • L’invio telematico del certificato medico soddisfa l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.

Quindi in caso di assenza per malattia, anche se relativa a visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, il dipendente pubblico è tenuto alla presentazione del certificato medico di malattia che giustifichi l’assenza dal posto di lavoro.

 

Il certificato medico è SEMPRE obbligatorio per:

  • 1 giorno di malattia o pù giorni;

  • assenze superiori a 10  giorni, anche trattasi di continuazione di un’assenza inizialmente di durata inferiore.

  • dalla 3° assenza per malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata, anche di un solo giorno

Importante: non sono ammissibili le assenze certificate da un medico libero professionista non convenzionato con il servizio sanitario nazionale mentre le prestazioni specialistiche effettuate presso una struttura privata devono essere certificate oltre che dalla attestazione della struttura in questione, anche dalla prescrizione effettuata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN.

 

Malattia scuola 2021: come funziona la retribuzione durante l'assenza?

La retribuzione per l'assenza malattia scuola 2021 varia a seconda della tipologia contrattuale del dipendente, quindi se a tempo determinato o indeterminato.

 

Assenza malattia scuola 2021 e personale ATA a tempo determinato, la retribuzione è pari:

- al 100% per il primo mese;

- al 50% per il 2° e 3° mese.

 

Per le assenze malattia fino a 10 giorni, viene corrisposto il trattamento base con esclusione di quelli accessori tipo RPD/CIA ecc.

Tutto ciò è valido per i supplenti in carica fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31/8.

Per loro è infatti, prevista una durata massima di malattia pari a 3 mesi oltre i quali vi è la conservazione del posto di lavoro, ovvero, non più di 9 mesi nell'arco di tre anni scolastici.

 

In ogni caso, tali assenze per malattia anche se parzialmente retribuite continuano a far maturare al dipendente

l'anzianità di servizio.

 

Per i supplenti nominati dal Dirigente scolastico spetta una retribuzione malattia pari al 50%, la cui durata non può superare i 30 giorni per anno scolastico, in caso di superamento del limite il supplente NON ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Assenza malattia scuola 2021 personale ATA a tempo indeterminato retribuzione pari:

  • al 100% per i primi 9 mesi;

  • al 90% per i successivi 3 mesi;

  • al 50% per successivi 6 mesi per una durata massima di assenza malattia pari a 18 mesi.

 

Per le assenza malattia nei primi 10 giorni spetta solo:

  • il trattamento fondamentale con esclusione di quello accessorio, ossia, trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita ed eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

   

Assenza malattia Scuola 2021 decurtazione stipendio: nei primi 10 giorni

Assenza Malattia Scuola 2021 decurtazione stipendio primi 10 giorni: L’art. 71 del D.L. 112/2008 ha ridefinito il trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia stabilendo che: "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

 

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita"

 

Pertanto, nei primi 10 giorni di assenza per malattia, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:

  • di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo.

  • di ogni altro trattamento economico accessorio.

  • dall’11°giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

Ciò significa che il personale della Scuola solo dopo l’11° giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena. Tale riduzione è disposta per ogni singola assenza per malattia, inoltre, per ogni volta che il dipendente della scuola su assenta nei primi 10 giorni subisce una decurtazione dallo stipendio nei primi 10 giorni di malattia riguarda esclusivamente ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 

 

La decurtazione giornaliera sullo stipendio del dipendente assente per malattia nei primi 10 giorni non si applicano invece se l'assenza è dovuta:

ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL)

  • ricovero ospedaliero;

  • ricovero in day hospital;

  • per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

  

Assenza malattia Scuola 2021: trattenute malattia in busta paga

Assenza Malattia Scuola 2021 trattenute busta paga prevista dall'art. 77 del CCNL che regolamenta il trattamento accessorio per i dipendenti della scuola e risulta essere così composto: 

  • retribuzione professionale docenti;

  • compenso per le funzioni strumentali del personale docente;

  • compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;

  • indennità di direzione dei DSGA;

  • compenso individuale accessorio per il personale ATA.

Le trattenute giornaliere lorde da applicare per RPD, CIA e quota fissa dell’indennità di direzione (per la quota variabile il calcolo dovrà essere effettuato in relazione all’importo che sarà determinato da ogni singola istituzione scolastica), prendendo a riferimento i compensi mensili fissati nelle tabelle allegate al CCNL e alla sequenza contrattuale ATA, sono le seguenti (per ciascun giorno di assenza si decurta un trentesimo dell’importo mensile dei compensi in parola):

  • DOCENTI- RPD: fascia 0-14: € 6,30 - fascia 15-27: € 7,77 - fascia 28/40: € 9,90.

  • CIA: area B/C 2,48 -  area A/As 2,25.

  •  ATA-OA: area A/As: € 1,95 - area B/C: € 2,15.

 

Assenza malattia Scuola 2021: prolungamento malattia fino a 18 mesi

Assenza malattia scuola 2021 prolungamento malattia fino a 18 mesi:

Il dipendente, ha inoltre, il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

 

Una volta raggiunto tale limite, per il cui  computo avviene sulla base della somma dei periodi dell’ultima assenza e i periodi relativi alle assenze verificatesi nel triennio precedente, il lavoratore può richiedere la fruizione di un ulteriore periodo di 18 mesi per patologie gravi ma senza specifica retribuzione.

 

Nel caso in cui, il dipendente superi il limite degli ulteriori 18 mesi, l’amministrazione ha il diritto di controllare lo stato di salute del dipendente e qualora a seguito di tale verifica, il lavoratore sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo all’interessato l’indennità sostitutiva del preavviso.

 

Nel computo dei limiti sopra descritti, in presenza di patologie e gravi malattie invalidanti come chemioterapia, emodialisi ecc, non verranno calcolati i giorni di assenza per malattia dovuti al ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle terapie.

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta, sono state meglio specificate le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tenendo conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilità stessa. 

 

Il dipendente scolastico durante il periodo di conservazione del posto di 18 mesi ha diritto alla corresponsione su base percentuale della retribuzione che varia dalla durata del periodo di assenza per malattia:

  • 100% dell’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio (con esclusione di ogni altro compenso accessorio), per i primi 9 mesi.

  • 90% per i successivi 3 mesi.

  • 50% per i restanti 6 mesi.

 

Visite fiscali Scuola 2021 orari:

La visita fiscale, è regolata dall’art. 71 al comma 3 che impone il controllo della malattia anche per assenze di un solo giorno. Tale verifica viene eseguita dal medico Asl competente territorialmente e deve essere effettuata entro specifiche fasce orarie.

 

A partire dal 1° settembre di quest'anno, il controllo medico fiscale dei dipendenti pubblici e statali in malattia, per cui anche per la scuola: insegnanti, docenti, professori e personale ATA, è passato dalla ASL al Polo Unico visite fiscali Inps.

 

Gli orari per effettuare la visita fiscale 2021 non cambieranno rispetto agli attuali.

 

Gl orari visite fiscali dipendenti pubblici in vigore nel 2021 saranno quindi:

  • mattina: dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

  • pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

  • Tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Se il dipendente, in questi orari deve allontanarsi per visite mediche o altri giustificati motivi è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione, indicando una diversa fascia oraria.

 

La visita fiscale 2021 privati e pubblici è quindi obbligatoria anche in caso di assenza per un solo giorno di malattia, il controllo viene richiesto dall’ente di appartenenza del dipendente ai medici dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale). 

 

Il lavoratore è tenuto pertanto al rispetto della reperibilità negli orari delle visite fiscali fasce stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l’attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all’INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.

 

Il lavoratore può rifiutare l’ingresso ai medici che si presentano fuori dell’orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l’INPS di non pagare al lavoratore l’indennità di malattia: è del tutto equivalente all’assenza di visite fiscali.

 

In base all’ultimo provvedimento sull’attuazione delle visite fiscali inseganti docenti e scuola 2021 ecco le cause esclusione dall'obbligo di reperibilità malattia dipendenti pubblici:

  • Patologie gravi con terapie salvavita.

  • Causa di servizio riconosciuta: che dia luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche.

  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciutapari o superiore al 67%.

 

Sanzioni per assenza ingiustificata:

Le Sanzioni per violazione degli obblighi del dipendente in caso di malattia sono regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007 che illustra le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al Personale ATA, conseguenti alle violazioni degli obblighi del dipendente, anche il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso la cui competente è in capo al Direttore Generale Regionale.

 

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

  • Assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi.

  • Assenza alla visita fiscale di controllo medico senza giustificato motivo.

I sanitari dell’A.S.L., nel rispetto della convenzioni sul controllo delle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, eseguono le visite di accertamento o di controllo nelle “fasce orarie” previste dai contratti di lavoro.

 

Ai lavoratori assenti dal domicilio, lasciano un verbale di constatazione con l’invito a recarsi il primo giorno non festivo all’ambulatorio medico per la visita fiscale e a giustificare al datore di lavoro l’assenza dall’abitazione nel termine di giorni 15.

 

La sanzione pecuniaria è applicata se la giustificazione non è ritenuta idonea. In tal caso la decadenza dal trattamento economico va commisurata comunque alla durata dell’assenza richiesta dal lavoratore e, in tale ambito, al periodo tra la visita domiciliare non andata a buon fine per l’assenza del lavoratore e la data della successiva visita ambulatoriale.

 

Il procedimento è avviato senza il preventivo avviso se il lavoratore comunica di sua iniziativa le giustificazioni alla scuola; diversamente è consigliabile formulare l’avviso dell’inizio del procedimento con le formalità stabilite dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90.

 

L’applicazione della sanzione pecuniaria non influisce sulla concessione dell’assenza sulla base della certificazione medica presentata dal lavoratore e dell’eventuale visita fiscale di controllo eseguita successivamente in ambulatorio.

Diversamente la scuola deve, con provvedimento motivato, dichiarare le assenze non giustificate e disporre la sospensione degli assegni di servizio e dell’anzianità di carriera.

 

Assenza alla visita fiscale: cosa succede?

Malattia Scuola dipendente assente alla visita fiscale:

Qualora il lavoratore si assenti dal domicilio indicato per la visita di controllo senza giustificato motivo, e durante le fasce orarie, può essere punito con la perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.

 

A tal proposito, una sentenza della Corte Costituzionale, n. 78 del 3.2.1988, ha giudicato legittima la perdita dell’intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare ma ha previsto un’ulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, affinché possa essere applicata la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Ciò significa che se il docente risulta assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà passibile di riduzione.

 

Come va comunicata la malattia dipendenti scuola?

L’assenza per malattia come deve essere comunicata alla scuola? 

L’assenza per malattia da parte del dipendente scolastico deve essere comunicata all’istituto scolastico dove presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche in caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

 

Il docente è pertanto obbligato al rilascio del certificato medico che giustifichi la sua assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi,al fine di consentire alla scuola di valutare subito l’esigenza di convocare il supplente. 

 

Cosa fare se ci sia ammala durante le ferie?

Malattia Scuola cosa fare se ci sia ammala durante le ferie?

Se le ferie vengono interrotte dallo stato di malattia, tale periodo deve essere adeguatamente e debitamente documentato sia in caso di ricovero ospedaliero sia se protratte per più di 3 giorni, l’amministrazione scolastica deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione del docente (modulo n. 3) di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non goduto in caso di malattia, può essere fruito dal lavoratore a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo ma solo nei periodo di sospensione dell’attività didattica. ( cfr. art. 13 CCNL 29.11.2007).

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