Atto di precetto 2020: cos'è come funziona, modello fac simile

Atto di precetto cos'è e modello fac simile nuova formula e procedura dopo l'entrata in vigore del decreto anti credit crunch per creditore e debitore

Atto di precetto 2020: cos'è come funziona, modello fac simile

L'atto di precetto è una comunicazione formale che il creditore deve notificare al debitore dopo, ad esempio, di un decreto ingiuntivo o dopo una sentenza di condanna al pagamento di una certa somma, ecc, per provare a risolvere la controversia prima di giungere all'esecuzione forzata, ossia, al recupero del credito attraverso il pignoramento immobiliare o preso terzi.

 

La procedura per eseguire e redigere l'atto di precetto, è stata infatti modificata a seguito dell'entrata in vigore il 27 giugno 2015 del decreto cd. anti credit crunch, Dl 83/2015 n. 83, in data 27 giugno 2015 che ha previsto una nuova formula, al fine di agevolare e velocizzare l'espropriazione esecutiva in caso di mancato pagamento di un debito, come una fattura, una cambiale, un assegno protestato o rate di un mutuo o finanziamento non pagate.

 

Vediamo in dettaglio quali sono le novità introdotte dalla riforma e cosa cambia per l'atto di precetto 2020.

 

Atto di precetto: cos'è?

Che cos'è l'atto di precetto?

  • L'atto di precetto è una procedura formale ed obbligatoria che il creditore deve seguire prima che inizi la fase di esecuzione forzata nei confronti del debitore.

  • Secondo la legge, infatti, il creditore dopo essersi rivolto al Giudice competente per la firma del decreto ingiuntivo, deve notificare presso il domicilio del debitore l'atto di precetto, come ultima istanza per chiudere la controversia e farsi pagare il debito.

  • Dalla data di notifica dell'avviso, il debitore ha poi 10 giorni di tempo per saldare il suo debito, se ciò non avviene entro il suddetto termine, il creditore ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata, entro 90 giorni dall'intimazione di precetto, richiedendo pertanto all'ufficiale giudiziario di pignorare i beni posseduti del debitore, per la somma che serve a coprire il debito, gli interessi e le spese legali.

Riassumendo:

  • l'atto di precetto è una comunicazione scritta che l'avvocato o lo stesso creditore, deve far recapitare a casa del debitore, per cercare di risolvere la situazione debitoria prima che il decreto ingiuntivo diventi esecutivo con l'espropriazione dei beni, attraverso il pignoramento stipendio, pensione conto bancario o postale o dei beni immobili.

Facciamo alcuni esempi:

  • Se un lavoratore non riceve lo stipendio dal datore di lavoro per alcuni mesi, può rivolgersi al Tribunale del Lavoro portando con sé le buste paga, il contratto o qualsiasi altra prova scritta del debito, e chiedere al Giudice di emanare un provvedimento contente un ordine immediato al pagamento nei confronti dell'azienda, detto decreto ingiuntivo. 

  • Dalla sua emanazione, l'azienda ha poi 40 giorni di tempo a partire dalla notifica del provvedimento, per pagare quanto dovuto od opporsi al decreto ingiuntivo. 

  • Superato predetto termine senza che il datore di lavoro risponda, il decreto diventa esecutivo. 

  • Ed è in questa fase, che entra in gioco l'atto di precetto, come comunicazione che il lavoratore deve inviare al datore di lavoro per cercare di risolvere la situazione prima che si proceda al pignoramento immobiliare, mobiliare, presso terzi fio ad arrivare alla procedura fallimentare.

 

Atto di precetto: come funzionava prima della riforma?

Prima dell'entrata in vigore della riforma 2015, il precetto era regolato dall'art. 480 c.p.c., che stabiliva che:

il creditore era obbligato ad intimare al debitore, attraverso la notifica di un atto di precetto, l'obbligo ad adempiere stabilito dal provvedimento di decreto ingiuntivo, entro 10 giorni dalla data di notificazione dello stesso, fatta eccezione per i casi in cui il Tribunale o il Giudice, avesse autorizzato l’esecuzione l'immediata forzata.

 

il precetto doveva contenere, pena la nullità i seguenti dati obbligatori:

    • Dati anagrafici del creditore e del debitore;

    • Data di notifica del decreto ingiuntivo esecutivo;

    • Trascrizione per intero del suddetto decreto, ove richiesto dalla legge;

La dichiarazione di residenza o domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione;

Che in mancanza dei dati sopra indicati, il debitore aveva il diritto ad opporsi al precetto andando in giudizio davanti al Giudice in cui era stato notificato l'atto;

Che il precetto doveva essere firmato dal difensore e notificato al debitore di persona.

 

Atto di precetto 2020 nuova formula:

Atto di precetto 2020 nuova formula: Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 27.06.2015, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” cd. decreto anti credit crunch, sono state introdotte importanti modifiche alla procedura esecutiva del decreto ingiuntivo, al fine di velocizzare i tempi di recupero del credito da parte del creditore e limitare le conseguenze negative e più pesanti per il debitore.

 

Nello specifico, il decreto 83/2015 che ricordiamo è in vigore dal 27 giugno 2015, ha modificato le regole illustrate nel paragrafo precedente, inserendo nell'atto di precetto 2020 una nuova formula e dicitura, obbligando il creditore ad avvertire il debitore al fine di raggiungere ad un accordo della crisi o ad un piano del consumatore, con l'assistenza da parte di uno specifico organismo di composizione della crisi o da un professionista nominato dal Giudice, prima di giungere all'esecutività del decreto ingiuntivo, trascorsi i termini di intimazione dell'atto di precetto.

 

In particolare, l’art. 13 del Decreto Legge n. 83/2015 entrato in vigore il 27 giugno 2015, è andato a modificare l'articolo 480 c.p.c, immettendo una nuova parte di testo:

“Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

Ciò significa che nel nuovo atto di precetto, il creditore è obbligato ad includere, oltre a quelli già stabiliti dall'articolo 480 c.p.c., il nuovo avvertimento, al fine di facilitare il debitore che in questo modo ha la possibilità di risolvere il suo sovraindebitamento grazie all'aiuto di un professionista o dell’organismo di composizione della crisi cosicché da aumentare le possibilità che riesca ad onorare il debito verso il creditore.

 

Come funziona la nuova procedura? Una volta scritto l’atto di precetto con tutti i dati obbligatori sopra elencati, il creditore notifica personalmente al debitore l'atto, e ciò consente al debitore di venire a conoscenza dell’intenzionalità del creditore di procedere al recupero del credito attraverso l’esecuzione forzata. Entro 90 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il creditore ha poi l'obbligo di procedere all’espropriazione forzata, se ciò non avviene, il precetto decade e deve essere riscritto e notificato personalmente al debitore.

 

Atto di precetto fac simile modello nuova procedura:

Sulla base delle novità introdotte a partire dal 27 giugno 2015, provvediamo ad aggiornare la nuova procedura da utilizzare per l'atto di precetto 2020 nuovo modello fac simile:

Atto di precetto nuova formula, art. 13 Dl 83/2015L'istante ............................... (nome e cognome del creditore, nato a ...................... il ...........................,

Codice Fiscale................................. (o n° partita IVA) residente in ......................... elettivamente domiciliato ai fini del procedimento in ...................... presso lo studio dell'Avv. .................................... ( mettere indirizzo, codice fiscale o n° partita IVA, indirizzo PEC e numero di fax), il quale lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato a margine del presente atto (o in calce al presente atto).

Premesso cheIl Sig. ..................................... è creditore nei confronti di ........................................... Codice fiscale ........................................., residente in via ...................................... in forza del seguente titolo esecutivo: Descrivere il titolo esecutivo se su sentenza, decreto ingiuntivo ecc) per la somma di € ...........,..., oltre alle spese liquidate in giudizio nella misura di € ..........;

INTIMA E FA PRECETTOal debitore di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

Capitale  € ..... Interessi legali dal __/__/__ al __/__/____ per euro .....................,... 
Spese legali per € ..................,.......IVA  € ..............,....

Totale  € ...........,....e quindi complessivamente la somma di € ..........., oltre agli interessi maturati e maturandi e le spese legali del presente precetto e del successivo procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai parametri allegati al D.M.del 10.3.2014, n. 55, con avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte inoltre il Sig ............................, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal  giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Data e luogo Firma
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