Il bonus che non c’è

Bonus zanzariere: cos’è e perché non spetta l’Ecobonus per AdE e ENEA

Bonus zanzariere Agenzia delle Entrate e Enea hanno confermato la non detraibilità delle spese di acquisto zanzariera con schermatura solare. Ecco i motivi

Bonus zanzariere: cos’è e perché non spetta l’Ecobonus per AdE e ENEA

Bonus zanzariere, impossibile la detrazione spese zanzariera: l'Agenzia delle Entrate e Enea confermano la non detraibilità delle spese di acquisto zanzariera con schermatura solare.

 

L'AdE e Enea confemano che le spese per l'acquisto delle zanzariere non possono rientrare tra le detrazioni fiscali Ecobonus in quanto le zanzariere in linea generale, non rientrano nella definizione di schermatura solare né quindi nelle detrazioni dedicate al risparmio energetico: le zanzariere sono concepite per fermare gli insetti, non per ridurre l’irraggiamento solare.

 

In pratica le reti delle zanzariere non possiedono i requisiti previsti dal DM 26.06.2015 sulle prestazioni energetiche degli edifici che permettono invece l'accesso al bonus perché schermature solari.


Secondo quanto previsto dalla legge, quindi perché la spesa per la zanzariera possa essere detraibile con l'Ecobonus, la rete con cui è fatta la zanziriera dovrebbe avere le stesse caratteristiche richieste per le schermature solari ossia possedere un valore di trasmittanza totale di energia solare (gtot) inferiore a 0,35, così come richiesto dalla normativa. 

 

Cos'è il Bonus zanzariere?

Il bonus zanzariere è una ipotetica agevolazione fiscale che secondo alcuni, permetterebbe di detrarre le spese sostenute per acquistare, sostituire ed installare una nuova zanzariera in casa o in ufficio, al negozio ecc, con una detrazione pari al 50%.

 

Purtroppo però l'Agenzia delle Entrate e l'ENEA hanno dato parere contrario alla possibilità di detrarre le spese per l'acquisto della zanzariera in quanto non ammissibili alle detrazioni fiscali Ecobonus.

 

Attualmente le spese ammesse sono quelle delle schermature solari con il bonus tende da sole, ovvero tende da interni o da esterno con specifiche caratteristiche in grado di bloccare le entrati solari e far ottenere quindi un risparmio energetico.

 

Bonus zanzariere perché la spesa non è detraibile:

Bonus zanzariere perché non beneficia delle detrazioni fiscali Ecobonus?

La nuova legge di Bilancio pur confermando la proroga del bonus ristutturazione, mobili, Ecobonus, non ha introdotto alcuna novità in tema di bonus zanzariere. Pertanto il bonus zanzariera non rientra tra le detrazioni fiscali ammesse all’Ecobonus con aliquota al 50%.

 

L'equivoco nasce nel 2015, quando il Governo decise di inserire le schermature solari tra le opere agevolabili da Ecobonus, ed è da allora che è inziata la diatriba sull’eventuale detraibilità o meno delle zanzariere, in quanto erroneamente citate in un elenco onnicomprensivo richiamato della Legge di Bilancio.

 

Le zanzariere quindi per poter fruire della detrazione fiscale dovrebbero avere le stesse caratteristiche tecniche richieste per le scheramature solari per cui:

  • avere la marcatura Ce;

  • e avere un valore Gtot non superiore a 0,35 che è il parametro del fattore solare, debitamente certificato.

Per cui ai fini di ottenimento della detrazione fiscale, è necessario che il valore Gtot non sia superiore a 0,35 e le zanzariere non ce l'hanno. Ad oggi, infatti, la stragrande maggioranza delle zanzariere in commercio, non rispettano i parametri previsti dalla normativa per poter beneficiare della detrazione pari al 50% della spesa, in quanto dovrebbero essere considerate a tutti gli effetti delle schermature solari ed essere ricomprese nelle classi 3 e 4.

 

Ma che cos’è il Gtot? Il Gtot è il valore con cui viene espressa la capacità di schermatura solare di una zanzariera, ma anche di una tenda da sole o di altri beni, in funzione del materiale o del tessuto usato per la sua realizzazione.

Attraverso il valore Gtor, è quindi possibile determinare la capacità di una una tenda di filtrare e di proteggere non solo dagli insetti ma anche e soprattutto dalle radiazioni solari. 

 

Oggi, quindi le spese bonus zanzariera non sono detraibili mentre lo sono quelle ammesse al bonus schermatura solare.

 

Bonus schermatura solare come funziona:

Le spese schermatura solare sono detraibili al 50% solo se la schermatura solare acquistata presenta i seguenti requisiti di schermatura solari:

  • se applicata a protezione della vetrata;

  • se applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;

  • e se mobile.

Tra le schermatura solare detraibili c’è anche il costo per la loro installazione.

  • Ai fini di ottenimento della detrazione o dello sconto, il contribuente, deve pagare l’importo della schermatura solare tramite bonifico parlante, o bonifico online postale o bancario indicante l’apposita dicitura di legge, il codice fiscale, il numero della fattura ecc.

  • Per poter fruire della detrazione occorre poi conservare la documentazione attestante l’intervento e al suo completamento, inviare online la richiesta per la detrazione all’Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Vedi a tale proposito: Comunicazione ENEA.

  • Il bonus schermatura solare è fruibile calcolando il 50% delle spese sostenute per un massimo di 60.000 euro e dividendo la detrazione totale spettante in 10 quote di pari importo, ciascuna delle quali dovrà poi dichiarata nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del successivo anno se le spese sono state sostenute nel corso dell'anno corrente. E' possibile beneficiare dello sconto immediato bonus zanzariere come previsto dal decreto Crescita.

Ricordiamo infine che l'Ecobonus, il bonus ristrutturazione, il bonus mobili ed elettrodomestici ecc, sono tutte agevolazioni confermate e/o introdotte dalla legge di Bilancio nel pacchetto bonus casa.

 

Bonus schermature solari a chi spetta e requisiti:

Bonus schermature solari a chi spetta? Il bonus è fruibile da chi acquista o sostituisce una tenda con schermatura solare nel corso del 2020.

 

In particolare il bonus schermature solari spetta a:

persone fisiche assoggettate all'IRPEF:

  • proprietario;

  • nudo proprietario;

  • usufrutto o altro diritto reale;

  • affittuario;

  • comodatario;

  • condomini per le parti comuni.

soggetti giuridici assoggettati all'IRES:

  • imprese;

  • chi utilizza l’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;

  • associazioni tra professionisti;

  • enti pubblici e privati che versano l’Ires;

  • Case popolari e gli enti con le stesse finalità.

 

Bonus schermature solari: limite di spesa e come fare ad ottenerlo?

Bonus schermatura solare quanto spetta? 

Per effetto della Legge di Bilancio, le spese per l'acquisto di schermature solari dotate di schermatura solare, continuano ad essere agevolabili con l'Ecobonus con detrazione IRPEF pari al 50% della spesa totale. 

 

Bonus schermatura solare limite massimo di detrazione:

il limite di spesa massima detraibile con il bonus schermatura solare è fino a 60.000 euro.

 

Bonus schermatura solare come ottenere lo sconto o come detrarlo:

Per fruire della detrazione bonus schermatura solare occorre:

  • effettuare l'acquisto entro il 31 dicembre;

  • pagarlo tramite bonifico parlante o bonifico online postale o bancario;

  • al termine del lavoro, compilare ed inviare tramite il sito ENEA;

  • l'invio della scheda deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

  • conservare tutta la documentazione per tutta la durata delle detrazioni, per cui 10 anni;

  • calcolare il 50% delle spese sostenute e dividere la detrazione totale spettante in 10 quote annuali di pari importo, oppure far applicare lo sconto immediatamente sul prezzo di vendita.

 

Documenti bonus schermature solari:

  • fatture e ricevute;

  • copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online con l'indicazione del codice fiscale, dell'articolo di legge relativo all'Ecobonus fondamentale per l'applicazione della ritenuta all'8%, nome e cognome ecc.

  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;

  • documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;

  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.

  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).

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