Cassa integrazione apprendisti 2019: CIGO e CIGS apprendistato

Cassa integrazione apprendisti 2019 cos'è e come funziona? A chi spetta? Durata e requisiti CIGO e CIGS apprendistato professionalizzate, retribuzione

Redazione
di Redazione
11 settembre 2019 16:10
Cassa integrazione apprendisti 2019: CIGO e CIGS apprendistato

Cassa integrazione apprendisti 2019, con il messaggio n.24 l’INPS comunica l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.


La nuova normativa, introdotta con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, decreto attuativo Jobs Act, D.l. 148/2015, entra in vigore a partire dal mese di settembre 2015.

 

Vediamo quindi quali sono le novità CIGO e CIGS apprendisti 2019, la durata del trattamento e le aliquote contributive dovute per la prestazione nei vari settori.

 

Cassa integrazione: cos’è e come funziona?

Che cos’è la Cassa integrazione? La cassa integrazione, CIG, chiamata in termine tecnico integrazione salariale, è una prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori che rientra tra i trattamenti concedibili con gli ammortizzatori sociali, come ad esempio la NASPI 2019 indennità di disoccupazione universale.

 

Per cui la CIG, è una prestazione che va a sostituire od integrare la retribuzione del lavoratore in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, causata da una temporanea difficoltà dell’azienda presso la quale è assunto il lavoratore.

 

Come funziona la cassa integrazione? La Cassa integrazione funziona così: ci sono 3 tipi di cassa integrazione, quali:

Quando è concessa la CIGO, CIGS e CIGD? In base alle novità introdotte dal Jobs Act i diversi trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi solo in presenza di determinate cause:

  • Cassa integrazione ordinaria: può essere concessa quando la causa della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è causata da eventi temporanei e transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;

  • Cassa integrazione straordinaria: è concessa solo in presenza di gravissime situazioni che potrebbero portare a licenziamenti collettivi, per cui a situazioni di:

    • riorganizzazione aziendale nella quale rientrano ora le vecchie causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale

    • crisi aziendale, fatta eccezione a partire dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. A tale proposito, il Governo ha comunque previsto che la CIGS possa comunque essere autorizzata per massimo 6 mesi, previo accordo governativo entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, qualora la crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale);

    • contratto di solidarietà: di tipo A, per le aziende che rientrano nei trattamenti CIGS;

  • CIGS 2019 novità legge di bilancio: è stata autorizzata la concessione della proroga della CIGS 2019 e 2020 per le aziende che:

    • cessano l'attività ma sono in attesa di reindustrializzazione per successivo passaggio di proprietà . 

    • hanno concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell'anno 2018.

  • Cassa integrazione in deroga: trattamento di integrazione salariale riconosciuto in deroga alle norme attuali, alle aziende escluse o che hanno terminato gli altri trattamenti cassa integrazione. 

 

Cassa integrazione apprendisti a chi spetta?

A chi spetta la cassa integrazione apprendisti? Nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’INPS, ha chiarito tutte le novità introdotte dal Jobs Act in materia di integrazione salariale, specificando innanzitutto chi sono i lavoratori a cui spetta la CIG.

 

Sulla base della nuova normativa, pertanto, la cassa integrazione ordinaria, CIGO e la cassa integrazione straordinaria CIGS spettano a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, quindi dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, sempre se alla data di presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale, questi possano vantare un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni. 

 

Sono invece esclusi dalla nuova normativa CIGO/ CIGS gli apprendisti per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria e certificato di specializzazione secondaria e Apprendisti di alta formazione e ricerca.

 

CIG apprendisti beneficiari:

La riforma del lavoro con con il cd. Jobs Act ha introdotto una importantissima novità l’estensione della CIG agli apprendisti professionalizzanti. 

La Cassa integrazione apprendisti è pertanto riconosciuta ai seguenti beneficiari:

  • Apprendisti assunti da aziende che possono accedere alla CIGO;

  • Apprendisti assunti da aziende che possono accedere solo alla CIGS, e quindi spetta solo se la causa dell’intervento è per crisi aziendale;

  • Apprendisti assunti da aziende che possono accedere alla CIGO e CIGS, possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Inoltre, la nuova normativa dispone che, l’apprendistato avendo finalità formative, una volta ripresa l’attività lavorativa sospesa o ridotta, il contratto debba essere prolungato per un periodo pari alle ore di cassa integrazione fruita dal lavoratore apprendista.

 

Apprendistato professionalizzante requisiti CIG:

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, il Jobs Act ha esteso la cassa integrazione anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed in quanto rientranti nella nuova normativa tra i destinatari di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, sono soggetti al rispettato del requisito dell'anzianità di 90 giorni.

Quindi tra i requisiti CIG per l'apprendistato professionalizzante c'è il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGO o CIGS.

Ma cosa s'intende per 90 giorni di effettivo lavoro? Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n.24, per giornate di effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria compresi i periodi di malattia, ferie ed infortuni, oltre all'astensione dal lavoro per maternità obbligatoria così come confermato dall'INPS nella circolare n.197 del 2 dicembre 2015.

 

Integrazione salariale apprendisti durata e retribuzione:

  • CIG apprendisti durata: I trattamenti di integrazione salariale ordinaria, CIGO apprendisti industria e edilizia, possono avere una durata massima di 13 settimane continuative, eventualmente prorogati in via eccezionale fino ad un massimo di 12 mesi. Il trattamento è concesso direttamente dall'INPS su richiesta dell'azienda.

  • CIGS apprendisti durata massima: è fissata in 24 mesi nell'arco di 5 anni, elevabili a 30 mesi per il settore edile e a 36 mesi nel caso in cui l'azienda ricorra ad 1 anno di contratti di solidarietà. Vedi a tale proposito anche come funziona la nuova CIG imprese con + di 5 dipendenti.

Retribuzione apprendisti durante la cassa integrazione: L'importo dell'integrazione salariale ordinaria o straordinaria è sempre pari all'80% della retribuzione, rapportata alle ore di lavoro non prestate, con un tetto massimo mensile rivalutato ogni anno dall'ISTAT, di 971,71 euro o 1167,91 euro a seconda che la retribuzione lorda superi o meno la soglia di euro 2.102,24.

Per conoscere i nuovi importi 2019, occorre attendere la pubblicazione della nuova circolare INPS.

 

Contributi inps apprendisti professionalizzanti CIG:

Per gli apprendisti professionalizzanti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è la seguente:

  • Imprese fino a 50 dipendenti: Industria aliquota contributiva CIGO pari a 1,70%; 

  • Edilizia e Artigianato 4,70%; 

  • Lapidei e artigianato 3,30%; 

  • Imprese oltre i 50 dipendenti: Industria 2%; Edilizia e Artig. 4,70%; Lapidei 3,30%.

Per i lavoratori assunti con contratto di tipo professionalizzante presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota contributiva per la cassa integrazione è pari allo 0,90%, di cui 0,30% a carico dell’apprendista.

importante: sulla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione, sia Cigo che Cigs, non si applica lo sgravio del 100%.

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