Cedolare secca: abolita la sanzione omessa comunicazione proroga

Sanzioni cedolare secca per mancata tardiva registrazione della proroga per effetto del decreto Crescita è stata abolita la multa da 100 e 50 euro

Cedolare secca: abolita la sanzione omessa comunicazione proroga

Sanzioni cedolare secca per omessa tardiva comunicazione della proroga è stata ABOLITA per effetto del decreto Crescita.

 

Ai sensi del testo del decreto Crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la sanzione cedolare secca fissata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, il D.L. 193/2016 convertito poi in legge 1 dicembre 2016 n. 255, prevede infatti che l’omessa proroga, per la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca, con multa pari a 100 euro o a 50 euro a seconda che la comunicazione tardiva avvenga entro o oltre i 30 giorni, è stata abrogata.

 

Sanzioni cedolare secca mancata comunicazione proroga: Abolita!

In caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca sul contratto di locazione, il contribuente, non decade dal regime sostitutivo sugli affitti con aliquota al 10% ma paga solo una sanzione per mezzo del modello F24 Elide.

 

Cedolare secca sanzioni omessa proroga:

1) Sanzione di 100 euro: è la multa prevista per chi non provvede o ritarda la comunicazione della proroga della cedolare secca sugli affitti all'Agenzia delle Entrate.

 

2) Sanzione di 50 euro, nel caso in cui la comunicazione sia presentata entro 30 giorni dalla scadenza.

 

In altre parole, se non si comunica la proroga, per l'Agenzia, il silenzio, equivale ad una continuazione dell'opzione in assenza di un'esplicita comunicazione revoca, purché il contribuente stesso continui a mantenere un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare secca, ovvero, effettuando i versamenti in acconto e saldo e dichiarando l'applicazione del regime sostitutivo tramite modello 730 cedolare secca e modello Redditi.

 

Sanzioni cedolare secca mancata comunicazione proroga abolita con il decreto Crescita:

Fra le novità cedolare secca introdotte dal testo del decreto Crescita è sta prevista:

  • l'abrogazione della sanzione per omessa comunicazione della proroga cedolare secca.

Infatti finora, l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 aveva previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, entro 30 giorni scattava la sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi grazie al decreto Crescita.

 

Sei un intermediario? Ecco le nuove sanzioni cedolare secca sugli affitti brevi.

 

Cosa prevedeva la vecchia norma ora abrogata dal decreto crescita:

Cedolare secca: come pagare la sanzione con il modello f24 Elide?

Ecco le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide in caso di sanzione per omessa o tardiva comunicazione della proroga cedolare secca.


Come abbiamo già detto, con la risoluzione 30/E dell'Ade del 10 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo codice tributo 1511 cedolare secca che i contribuenti devono ora utilizzare nel caso in cui dimentichino di comunicare la proroga della cedolare secca sul contratto di locazione.

 

Pertanto, in caso di ritardo maggiore ai 30 giorni, la sanzione di 100 euro o di 50 euro se inferiore, va versata con il modello F24 Elide e il codice tributo 1511 "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

 

Il codice tributo 1511 sanzioni cedolare secca è lo stesso anche in caso di risoluzione del contratto di locazione.

Guida alle istruzioni di compilazione F24 Elide:

 

Nella sezione CONTRIBUENTE, vanno indicat seguenti dati:

  • Codice fiscale, dati anagrafici di chi effettua il versamento;

  • Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: riportare il codice 63 nel campo codice identificativo.

  • Codice identificativo.

Nella sezione ERARIO, i dati da indicare sono i seguenti:

  • Codice ufficio e Codice atto, non mettere alcun valore;

  • Nel campo TIPO: indicare la F, identificativo del registro;

  • Nel campo Elementi identificativi: indicare le 16 cifre presenti nel codice identificativo del contratto. Il codice, è reperibile sulla copia di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio delle entrate o sulla ricevuta di registrazione, se il contratto di locazione e affitto è stato registrato per via telematica attraverso il modello RLI online. Un'altra possibilità di ottenere il codice identificativo, è quella di eseguire la funzione di "Ricerca codice identificativo del contratto di locazione" presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

Se il codice identificativo del contratto di locazione non è disponibile, nel campo dei 16 caratteri vanno indicati:

  • da 1 a 3: inserire il codice ufficio dove è stato registrato il contratto;

  • da 4 a 5: indicare le ultime due cifre dell’anno di registrazione;

  • da 6 a 7: la serie di registrazione + altri zeri quanto sono  campi rimasti;

  • da 8 a 13: indicare, il numero di registrazione;

  • da 14 a 16, il sottonumero di registrazione e nel caso fosse assente, indicare 000”;

  • nel campo Anno di riferimento, in caso di proroga: indicare l’anno della data di inizio proroga, in caso di risoluzione indicare la data di risoluzione, nel formato “AAAA”.

Cedolare secca 2019 novità: nel testo della nuova legge di bilancio 2019 è prevista l'applicazione della cedolare secca 21% negozi C1.

 

Sanzioni cedolare secca: nuovo codice tributo 1511

Sanzioni cedolare secca: L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 30/E del 10 marzo 2017, ha provveduto ad approvare il nuovo codice tributo che i contribuenti devono utilizzare per versare la sanzione per la mancata o tardiva comunicazione all'Agenzia della proroga della cedolare secca sul contratto di locazione.

 

in base a quanto previsto dall’articolo 7-quater legge 255/2016, ossia, del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 convertito in legge:

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che nel caso in cui il contribuente non provveda a comunicare la proroga della cedolare secca sul contratto di locazione o la risoluzione dello stesso, è sanzionable con una multa ma non col decadimento dal beneficio.

 

Per versare la sanzione cedolare secca, occorre, indicare nel modello F24 2019 Elide il seguente codice tributo: cedolare secca codice tributo 1511

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