Certificazione Antimafia: Comunicazione e Informazione 2020

Certificazione Antimafia Comunicazione è obbligatoria per licenze, autorizzazioni, iscrizione agli albi per appalti pubblici, opere, forniture, servizi P.A.

Certificazione Antimafia: Comunicazione e Informazione 2020

Comunicazione Antimafia 2020 nuove modalità di rilascio del certificato per effetto del modificazioni intervenute con il Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 (G.U.n. 37 del 13/12/2012) che ha di fatto abrogato il DPR 252/98 che affidava alle Camere di Commercio la competenza al rilascio della certificazione antimafia.

 

La documentazione antimafia viene rilasciata dalle Prefetture esclusivamente alle "pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche", ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 159/2011. I privati potranno usare lo strumento dell’autocertificazione, prestando attenzione al fatto che sono aumentati i soggetti sottoposti al controllo antimafia (art. 85 D.Lgs. 159/2011).

 

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le pubbliche amministrazioni, nonché i privati gestori di pubblici servizi, non possono più richiedere ai privati alcun tipo di certificati, compresi quelli antimafia, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 

Certificazione Antimafia: come funziona il rilascio?

  • Dal 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, circa il Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione, delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia che ha portato all’ampliamento dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia. 

  • Tra le novità più importanti sulla Certificazione Antimafia, c’è quella che prevede che l’acquisizione d’ufficio della documentazione antimafia “comunicazioni ed informazioni” venga effettuata da parte degli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti e di conseguenza che il certificato antimafia venga rilasciato esclusivamente dalla Prefettura e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. Per cui a partire dalla predetta data, la Camera di Commercio non è più autorizzata a rilasciare la Certificazione Antimafia. 

  • La richiesta della certificazione antimafia sia nella forma di Comunicazione antimafia che di Informazione antimafia a seconda dell’importo e dell’oggetto del contratto, va effettuata direttamente alla Prefettura di competenza territoriale stabilita in base alla residenza dei soggetti che presentano la domanda tramite apposito modello.

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Chi sono i soggetti sottoposti a verifica?

La nuova procedura per la richiesta e il rilascio della Certificazione Antimafia: "Comunicazione e Informazione" identifica con maggiore precisione le categorie dei soggetti sottoposti alle verifiche e ai controlli antimafia: 

 

Imprese individuali: verifiche sul titolare ed il direttore tecnico.

 

Associazioni: verifiche sul legale rappresentante ed i membri del collegio sindacale o coloro che svolgono compiti di vigilanza.

 

Società di capitali: controlli sul legale rappresentante e sull’amministrazione, socio di maggioranza o socio unico.

 

Consorzi con attività esterna, cooperativi e società cooperative: i controlli vengono eseguiti sul legale rappresentante, sull’amministrazione e su ogni consorziato che detenga una partecipazione pari o superiore al 10% o anche inferiore in caso di stipula di un patto parasociale che sotto intenda una partecipazione superiore, su soci o consorziati per i quali le società consortili o i consorzi lavorino esclusivamente nell’ambito della pubblica amministrazione.

 

Consorzi senza attività esterna e i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.): verifiche sul legale rappresentante e tutte le società consorziate;

 

Società semplici e in nome collettivo: verifiche su tutti i soci.

 

Società in accomandita semplice: controlli su tutti i soci accomandatari.

 

Raggruppamenti temporanei di impresa: verifiche su tutte le imprese che formano il raggruppamento.

 

Società personali: controlli antimafia su tutti i soci.

 

Tutti i tipi di società: verifiche antimafia anche sui membri del sindacato e sui soggetti che svolgono compiti di vigilanza.

 

Società costituite all’estero: controlli antimafia sui membri rappresentanti della sede italiana in mancanza di sede secondaria in Italia, le verifiche vengono effettuate su coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione.

 

Quando va richiesta la comunicazione antimafia?

La Comunicazione Antimafia fa parte della Certificazione Antimafia insieme all’Informazione Antimafia e si distingue da quest’ultima in quanto è un certificato, un documento che viene rilasciato dalla Prefettura a seguito controlli atti a verificare la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67, derivanti dall’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata (reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale). 

 

La Comunicazione Antimafia è pertanto obbligatoria per le seguenti finalità di impresa:

Rilascio di Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio.

Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso.

 

Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore: superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.000.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici € 200.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture.

 

Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011): Opere e Lavori Pubblici: inferiore a € 5.000.000,00 e Forniture e Servizi: inferiore a € 400.000,00.

 

Chi deve richiedere la certicazione?

La comunicazione antimafia viene rilasciata dalla Prefettura di competenza territoriale in base alla residenza dei soggetti che ne fanno richiesta, ed è obbligatoria per:

  • Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici

  • dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico

  • dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico

    dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali

 

Certificazione Antimafia ComunicazioneAutocerificazione

L’autocertificazione antimafia può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva solo per:

  • contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti.

  • Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti.

  • Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A.competente.

  • Attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso.

 

Certificazione Antimafia Comunicazione: nuova modalità domanda

La nuova normativa applicata alla certificazione Antimafia, ha previsto procedure più veloci per il rilascio della documentazione antimafia intesa come Comunicazione e Informazione, al momento dell’entrata a pieno regime della nuova banca dati.


Il decreto legislativo correttivo, ha sancito infatti il principio della "decertificazione" in base all’art. 15 della legge 11 dicembre 2011, n. 183, che ha di fatto abrogato l’obbligo di richiesta della Comunicazione antimafia da parte della Prefettura ai soggetti privati, per cui sia la Comunicazione che l’Informazione antimafia con l’entrata in vigore del nuovo decreto, verranno acquisite direttamente dalle amministrazioni che le richiedono al Prefetto.

 

In altre parole, tale comunicazione, verrà acquisita dalla P.A. mediante la consultazione della banca dati e verrà rilasciata immediatamente solo nei casi in cui non emerga alcun provvedimento ostativo a carico di un soggetto già censito, in caso contrario, ovvero, qualora emergano cause di divieto o di soggetto non censito, la prefettura eseguirà le verifiche del caso entro 45 giorni, prorogabili di altri 30 giorni in caso controlli più capillari. Al termine delle suddette verifiche, il Prefetto darà il via libera al rilascio della documentazione, oppure, al non rilascio se emergeranno cause che ne impediscono il rilascio.

  

Certificazione Antimafia Comunicazione: documenti

I soggetti obbligati a richiedere il rilascio della Comunicazione Antimafia devono presentare la seguente documentazione antimafia che deve riportare sempre l’indicazione del direttore tecnico, ove previsto:

  • Modello richiesta comunicazioni;

  • Autocertificazione comunicazione antimafia

  • Modello dichichiarazione sostitutiva

  • Copia integrale della visura camerale aggiornata contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all’interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni.

  • Fotocopia del documento d’identità soggetto.

  • Copia documentazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia completa di generalità.

  • Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto.

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