Cococo e Cocopro 2020: cos'è cambiato dopo il Jobs Act?

Contratto a progetto 2020 Jobs Act e cococo cos'è cambiato dopo legge delega fiscale, le nuove aliquote gestione separata INPS e la disoccupazione dis coll

Cococo e Cocopro 2020: cos'è cambiato dopo il Jobs Act?

Per i Co.Co.Co. collaboratori coordinati e continuativi detti anche lavoratori parasubordinati, e per i Co.co.pro collaboratori coordinati a progetto sono state apportate parecchie novità.

 

Il decreto sul riordino delle forme contrattuali, previsto dal Jobs Act di Renzi ha previsto infatti la soppressione dei contratti a progetto e un riordino dei cococo.

Vediamo quindi nello specifico cos'è cambiato per i cococo e cocopro dopo il Jobs Act.

 

Cococo e a progetto 2020: cos'è cambiato dopo il Jobs Act?

I cococo e cocopro nel Jobs Act, rientrano nel decreto sul riordino delle forme contrattuali che prevede che per i due contratti di collaborazione siano  ricondotti ad assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti.

 

Il decreto del 20 febbraio 2015 che prevede tra l'altro l'entrata in vigore della nuova normativa sui licenziamenti è ormai definitiva.

 

Abolizione dei cocopro nel Jobs ACT? Si, secondo il decreto attuativo del Jobs Act Dl 81/2015 a partire dal 25 giugno 2015 non possono essere instaurati rapporti di collaborazione a progetto o a partita IVA se di lavoro autonomo. I contratti stipulati prima della suddetta data, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2015 con le vecchie disposizioni.

 

Dal 25 giugno, i soli rapporti di collaborazione che possono essere sottoscritti sono le collaborazioni coordinate e continuative mentre per i parasubordinati anche a progetto o a partita IVA, con prestazione di lavoro totalmente organizzata dal committente, a partire dal 1° gennaio 2016 saranno considerati lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a tutele crescenti, riprendendo così anche quanto già previsto dalla riforma Fornero, con la presunzione assoluta per i rapporti di collaborazione stipulati senza l’individuazione di uno specifico progetto, che vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio del contratto.

 

Chi sono i co.co.co.? Requisiti INPS:

I co.co.co., collaboratori coordinati e continuativi sono una categoria di lavoratori a metà strada tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente che sul piano operativo, almeno in teoria, dovrebbero avere piena autonomia nello svolgere l'attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione anche se poi nella realtà, questi collaboratori sono stati usati da molte aziende come dei dipendenti a tutti gli effetti ma senza le tutele di un vero contratto. 

 

Il d. legisl. 276/2003, in attuazione della legge Biagi, ha poi vietato i rapporti di collaborazione atipici, per cui  i cococo sono confluiti nel nuovo cocopro, un contratto a progetto associato quindi alla definizione di un programma o progetto di lavoro, nel quale la collaborazione si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato. A seguito della legge Biagi, la stipulazione di contratti COCOCO rimane ammessa solo nel caso dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.

 

Quali sono i requisiti per la collaborazione coordinata e continuativa? L'INPS fissa i seguenti requisiti:

  • Autonomia: il cococo deve decidere autonomamente tempi e modalità con cui svolgere l'attività commissionatagli dal committente utilizzando i mezzi messi a disposizione dal committente.

  • Il suo coordinamento in base alle esigenze organizzative dell'azienda, quindi del committente, è l'unico limite all'autonomia del collaboratore che comunque non può interferire sulla scelta di esecuzione della prestazione. 

  • Prevalente personalità della prestazione;

  • Continuità della prestazione che non va ricondotta tanto alla ripetizione degli adempimenti quanto alla durata nel tempo del vincolo tra committente e collaboratore, in mancanza di tale vincolo con quello di coordinamento, si delinea invece l'occasionalità del lavoro e quindi il del lavoro autonomo occasionale.

  • Retribuzione cococo deve essere corrisposta dal committente peridicamente e prestabilita.

 

Mini cococo INPS:

Chi sono i mini cococo?

  • Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 1/2004, ha provveduto a distinguere oltre che le collaborazioni coordinate e continuative occasionali e il lavoro autonomo, un'altra tipologia di prestazione occasionale, ossia, i mini cococo, ovvero il lavoro coordinato e continuativo occasionale.

  • L'Inps è poi intervenuto a chiarire che queste collaborazioni "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative di "portata limitata", e cioè che possono essere applicate da uno stesso committente anche nello stesso anno solare, purché la durata complessiva non sia superiore a 30 giorni entro il limite di compenso entro i 5.000 euro.

  • Essendo questa forma contrattuale molto simile al cococo, presenta i suoi stessi requisiti ma nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.

  • I mini cococo sono stati aboliti dal Jobs Act.

 

Collaboratori a progetto (CO.CO.PRO):

Il contratto di collaborazione a progetto è stato introdotto dal d.lgs. n. 276/2003 con l'obiettivo di aboilire nel settore privato la collaborazione coordinata e continuativa, rimasta solo in ambito della Pubblica Amministrazione. Dal 25 giugno 2015 è abolito, e per quelli in essere la data di abolizione è il 31 dicembre 2015.

Dal 1° gennaio 2016, i cocopro possono essere sottoscritti solo se rientranti nelle 4 deroghe, definite dal Goveno.

 

Quali sono le caratteristiche del contratto a progetto? Le caratteristiche del cocopro sono innanzitutto quelle di avere un contratto riconducibile ad uno o a più progetti fissati dal committente e l'autonomia del collaboratore a svolgere l'attività senza vincolo di subordinazione. Con l'entrata in vigore della Legge Fornero, nel 2012 sono state introdotte diverse novità, atte a disincentivare l'utilizzo del cocopro da parte delle aziende che lo preferivano sempre di più al contratto a tempo determinato, indeterminato o all'apprendistato.

 

Contratto a progetto e la riforma Fornero: ha previsto l'abolizione dal contratto del programma di lavoro, in quanto poteva essere legato solo ad una fase dell'attività, a favore invece del raggiungimento finale di un risultato, inoltre è stata introdotta una migliore definizione dell'oggetto del progetto e sociale del committente mentre per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività svolta dal collaboratore, questa non può essere meramente esecutiva, ossia, attività svolta secondo ordini impartiti dal committente senza margine di autonomia e ripetitiva.

 

Il compenso poi deve essere proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto dal collaboratore e comunque mai al di sotto dei minimi stabili dal CCNL per lo svolgimento di mansioni equivalenti mentre il recesso può essere deciso dal committente alla scadenza contrattuale o quando il collaboratore non sia idoneo a svolgere quel tipo di attività per cui è stato "assunto" senza possibilità di preavviso. Il collaboratore invece può recedere in qualsiasi momento con preavviso solo se previsto dal contratto, fermo restando la giusta causa da parte dei due contraenti.

 

Novità introdotte dal Decreto del Fare: il Decreto del Fare ha inserito un nuovo comma alla riforma Fornero, il comma 23 bis all’art.4 della legge 92/2012, che ha di fatto esteso la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni anche alle lavoratrici e ai lavoratori a progetto. Cosa significa? Che per evitare le cd. dimissioni in bianco, la recessione anticipata del contratto a progetto va convalidata la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego. Stessa procedura anche per la cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenuta durante il periodo di gravidanza o entro i primi 3 anni di età del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

 

Lo stesso decreto ha poi sancito, come disincentivo contributivo, l'aumento delle aliquote contributive per la Gestione Separata INPS, di cui 1/3 è a carico del collaboratore e 2/3 sono a carico del committente.

Dal 25 giugno 2015 per effetto del decreto attuativo Jobs Act 81/2015, i contratti a progetto sono stati aboliti, fatta eccezione per quelli in essere alla suddetta data che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2015.

 

La disoccupazione dis coll 2020:

A chi spetta la dis-coll 2020? La nuova indennità di disoccupazione collaboratori si chiama disoccupazione collaboratori dis-coll 2020 e spetta a:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.co.

  • Collaboratori a progetto, co.co.pro.

Per poter accedere al nuovo ammortizzatore sociale, il collaboratori devono essere stati licenziati o dimessi per giusta causa, ed essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non essere pensionati e titolari di una partita IVA e altri requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di disoccupazione all'INPS.

 

Aliquote Gestione separata INPS collaboratori:

Il contratto a progetto e i cococo applicano per la contribuzione INPS la gestione separata dove 1/3 è a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente.

L'obbligo del versamento dei contributi è dell’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Le nuove aliquote gestione separata collaboratori considerando l'aumento Fornero sono:

  • Collobaratori: l'aliquota gestione separata è pari a 33,72%, ossia, 33 di IVS e 0,72% aliquota aggiuntiva. Per il 2019 dobbiamo attendere la nuova circolare INPS.

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