Domanda Finanziamenti 25.000 euro: Fondo Garanzia PMI 2020

Finanziamenti 25.000 euro covid con Fondo di Garanzia PMI requisiti beneficiari e come fare domanda prestiti agevolati dallo Stato novità Decreto Rilancio

Domanda Finanziamenti 25.000 euro: Fondo Garanzia PMI 2020

Domanda finanziamenti 25.000 euro Fondo Garanzia PMI:

 

*** Fondo Garanzia PMI 2020 novità Dl Rilancio di maggio:

Il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ha confermato che il Governo è pronto col decreto Maggio 2020 a:

  • finanziare con altri 4 miliardi il Fondo centrale di garanzia per assicurare liquidità alle imprese colpite dalle conseguenze del lockdown dovuto al Covid-19, per arrivare  a 7 miliardi complessivi: "1,7 miliardi già stanziati con il dl Liquidità, più 700 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri.

 

*** Domanda finanziamenti 25.000 euro in banca:

E' disponibile on line sul sito del Fondo di Garanzia PMI il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario deve compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, informa il Ministero per lo sviluppo economico dopo il via libera della Ue al Dl Imprese.

 

Fondo di Garanzia per le PMI 2020 cos'è e come funziona, novità Decreto Cura Italia e Liquidità

Il Governo ha varato il nuovo decreto "liquidità" con nuovi interventi a sostegno della liquidità delle imprese. Con questo secondo provvedimento la dotazione del Fondo di Garanzia per le Pmi sale a 7 miliardi, con la capacità di generare liquidità fino a 100 mld.  

 

Ricordiamo però che anche il decreto Cura Italia ha già previsto importanti misure per le Piccole e Medie Imprese, PMI. Infatti per le PMI, oltre alla moratoria sino al 30/09/2020 per mutui, finanziamenti, leasing ed altri rapporti di credito con il sistema bancario, c'è stato anche il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI: un intervento sulle risorse ulteriori 1,5 miliardi e sulle procedure operative con significative semplificazioni

 

ll Fondo di Garanzia PMI 2020 per le Piccole e Medie Imprese è uno strumento istituito con la Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a ed operativo già dal 2000 che ha come finalità quella di consentire l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese tramite la concessione di una garanzia pubblica sul denaro concesso alle imprese da parte delle Banche. 

 

L'mpresa che richiede il supporto al Fondo centrale di Garanzia, Non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive e senza dover fare i conti con i costi di fidejussioni o polizze assicurative, in quanto, gli importi concessi dalle banche sono garantiti dal Fondo.

 

Secondo le ultime rilevazioni, circa il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.

 

In base alle novità nella Legge di Bilancio 2020 Fondo di Garanzia PMI, il fondo è stato ulteriormente finanziato.

 

Con l'emergenza Coronavirus, il Fondo sarà ulteriormente ampliato con il decreto Liquidità Fondo di Garanzia PMI.

 

Fondo di Garanzia PMI 2020 Modulo finanziamenti 25.000 euro

 

Fondo di Garazia PMI novità Dl Liquidità:

Fondo di Garanzia PMI decreto Liquidità: il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad approvare e far pubblicare in Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto Liquidità contenente le misure sulle garanzie alle imprese grandi e medie da parte dello Stato tramite la Sace, società controllata di Cassa Depositi e Prestiti, per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI le novità riguardano: 

  • Estensione alle cd. "small mid cap" aziende fino a 499 dipendenti; 

  • dotazione del Fondo di Garanzia per le Pmi salirà a 7 miliardi, con la capacità di generare liquidità fino a 100 mld.

  • Tetti di garanzia al 100% per prestiti fino a 800mila euro con valutazione del Fondo, 100% fino a 25mila euro senza valutazione, e 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e valutazione della situazione finanziaria pre crisi (e non del modulo andamentale). 

  • via libera anche ai finanziamenti garantiti per le aziende che hanno inadempienze probabili (secondo declaratorie dei crediti del sistema bancario); 

  • sul fronte degli adempimenti burocratici, poi, si valuta se spostare a dopo l’erogazione del finanziamento la valutazione antimafia.

 

Fondo di Garanzia PMI 2020 decreto Cura Italia:

Grazie al Fondo di Garanzia PMI lo Stato diventa garante di un finanziamento ad un impresa. La garanzia copre fino a un massimo dell’80% dell’importo del finanziamento per i prestiti fino a 1,5 milioni, fino a 5 milioni il tetto massimo garantito per beneficiario. Estensione della procedura agevolata per i prestiti fino a 40 mila euro.

 

Il Fondo può intervenire garantendo direttamente l’operazione finanziaria oppure contro garantendo un soggetto garante (confidi o altro intermediario finanziario) che garantisce l’operazione in prima battuta. Per nove mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia la garanzia è concessa a titolo gratuito 

 

Il dl Cura Italia ha esteso i benefici delle garanzie pubbliche a tutti i soggetti precedentemente esclusi e cioè le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e che abbiano subito danni economici a seguito dell’epidemia Coronavirus.

 

In questo caso i finanziamenti, con garanzia gratuita, hanno durata di 18 mesi (meno un giorno) e importo fino a 3mila euro. Anche in questo caso le procedure sono snelle e non comportano alcuna valutazione del merito creditizio del soggetto beneficiario. 

 

Tema Cosa cambia 
Gratuità della garanzia La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo. 
Innalzamento della misura della garanzia Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia). 
Innalzamento dell’importo massimo garantito 

 

 

L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. 

Più favorevoli criteri di valutazione La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico. 
Accesso, senza valutazione, alla garanzia per le persone fisiche che 

 

 

I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo  

 

Chi sono le Pmi, piccole e medie imprese?

Chi sono le PMI? Sono le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo. E’ bene, inoltre, ricordare che:

  • i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, di cui all’allegato 9. Inoltre si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003.

  • per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo.

 

Fondo di Garanzia 2020 PMI cos'è e cosa fa:

Il Fondo di Garanzia 2020 PMI interviene sostenendo lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo loro una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti erogati dalle Banche anche per investimenti all’estero.

 

L’impresa che necessiti di un prestito può, infatti, rivolgersi al Fondo affinché mediante la garanzia pubblica, la banca possa concedere concretamente il finanziamento.

 

Tale l’operazione, sarebbe pertanto priva di rischi per la banca in quanto in caso di insolvenza da parte dell’impresa, essa verrebbe risarcita direttamente dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

In alternativa, l’impresa può attivare la cosiddetta “

Controgaranzia” rivolgendosi ad un Confidi* o ad altro fondo di garanzia** che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.

 

L’impresa che richiede il supporto al Fondo centrale di Garanzia, Non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive e senza dover fare i conti con i costi di fidejussioni o polizze assicurative, in quanto, gli importi concessi dalle banche sono garantiti dal Fondo fino al 60 % (o all’80 % in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro o, nel solo caso delle Riserve PON e POI, di 2,5 milioni di euro.

 

Il Fondo centrale di garanzia non intervenendo nel rapporto Banca e Impresa rimanda a loro le questioni concernenti i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc., che vengono stabilite mediante la libera contrattazione tra banche e imprese. Le operazioni di leasing rientrano tra le operazioni di finanziamento e pertanto possono accedere alla garanzia del Fondo.

 

* Confidi: è il consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi (i cui soggetti sono indicati all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326) che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti;

 

** Altri Fondi di Garanzia: sono i fondi di garanzia gestiti da Banche, da Intermediari o da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385.

 

Chi sono i beneficiari del fondo garanzia dello Stato?

I beneficiari che possono rivolgersi al Fondo di garanzia dello Stato sono:

Soggetti richiedenti le agevolazioni per garanzia diretta:

  • Banche e istituti di credito iscritte all’albo delle banche e succursali abilitate ad operare in Italia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - T.U. bancario)

  • Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale

  • Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (S.F.I.S.)

Soggetti richiedenti le agevolazioni per controgaranzia e cogaranzia:

  • Consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado (confidi);

  • Altri fondi di garanzia gestiti da banche, intermediari o soggetti iscritti nell’apposito elenco generale.

Soggetti beneficiari finali del fondo di garanzia:

  • Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, escluse le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane

  • Consorzi e società consortili di servizi* alle PMI, e le società consortili miste (legge 317/91), economicamente e finanziariamente sani. Le società consortili miste devono rientrare nei parametri previsti per le PMI.

Le PMI e i consorzi si ritengono economicamente e finanziariamente sani qualora venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo.

 

Importante: I criteri per valutare che le PMI siano finanziariamente ed economicamente sane, sono calcolati in modo da mantenere il tasso di default basso (all’incirca il 2%) e permettere alle imprese sane, in difficoltà a causa del difficile periodo congiunturale, di poter accedere allo strumento. 

 

Consorzi: s’intende i consorzi e società consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.

 

Al Fondo di Garanzia possono accedere anche i professionisti. Per maggiori informazioni leggi:

 

Fondo di garanzia Pmi: quali settori agevola?

I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT

  • Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia);

  • Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia);

  • Estrazione di minerali;

  • Attività manifatturiere;

  • Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

  • Costruzioni;

  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

  • Alberghi e ristoranti;

  • Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;

  • Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

  • Istruzione;

  • Sanità e altri servizi sociali;

  • Altri servizi pubblici, sociali e personali.

 

Finanziamenti imprese agevolati dallo Stato:

Il Fondo di Garanzia ha come obiettivo di garantire: Finanziamenti, Prestiti partecipativi Partecipazioni concesse dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle società finanziarie per lo sviluppo e l’innovazione alle Piccole e Medie Imprese.

 

Le operazioni ammesse all’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • Finanziamenti a medio-lungo termine: compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni.

     

  • Prestiti partecipativi: ovvero, finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata.

     

  • Partecipazioni di minoranza: di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa.

     

  • Altre operazioni direttamente finalizzate all’attività dell’impresa: come i crediti a breve e le operazioni di consolidamento che però non sono ammessi in caso di garanzia diretta; tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis; sono quindi escluse le operazioni effettuate a beneficio di soggetti operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     

  • Finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi: concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi della legge 77/04 (i crediti devono essere riferiti ai sei mesi precedenti all’ammissione all’amministrazione straordinaria) tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis.

     

  • Le operazioni devono essere relative ad investimenti materiali ed immateriali: effettuate dalle PMI sul territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore; non deve trattarsi di mera sostituzione di beni esistenti e per i beni acquisiti è posto un vincolo di destinazione per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo.

     

  • Sono esclusi gli investimenti: per i mezzi di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporti di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura atta allo scopo.

     

  • Gli investimenti immateriali: devono riguardare il trasferimento di tecnologie, sotto forma di acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate, che devono essere sfruttati nello stabilimento beneficiario dell’aiuto ed restarvi per un periodo di 5 anni.

 

Finanziamenti agevolati PMI in cosa consistono?

Il Fondo di garanzia che interviene e sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concede loro una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti erogati dalle Banche anche per investimenti all’estero. In tal senso, possono essere effettuate 3 tipi di concessioni ai soggetti Beneficiari: di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

 

1) La garanzia diretta dello Stato: viene concessa quando il Fondo garantisce direttamente i soggetti finanziatori quindi Banche, intermediari finanziari, società finanziarie per lo sviluppo e l’innovazione alle Piccole e Medie Imprese. Tale garanzia, è  incondizionata ed irrevocabile e copre l’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al 60°giorno successivo all’intimazione di pagamento.

 

La garanzia diretta è concessa dal Fondo, su base percentuale rispetto sull’ammontare delle operazioni ammesse, in misura non superiore al:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a);

  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d’area o patti territoriali;

  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile;

  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria;

  • 60% per tutte le altre operazioni.

 

Altresì la Garanzia Diretta copre l’ammontare dell’esposizione dei soggetti richiedenti in misura non superiore a:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’ art. 87.3.a);

  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d’area o patti territoriali;

  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile;

  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria;

  • 60% per tutte le altre operazioni.

2) La controgaranzia è la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri consorzi di garanzia, e segue le seguenti modalità:

a prima richiesta: esplicita, incondizionata, irrevocabile e accordata a condizione che le garanzie prestate seguano le stesse condizioni e modalità della garanzia diretta, 

in forma sussidiaria: qualora le garanzie prestate non seguano le stesse condizioni e modalità suindicate per la garanzia diretta

 

La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90% dell’importo garantito dai soggetti richiedenti, a patto che le garanzie prestate non superino le seguenti percentuali relative all’ammontare di ciascuna operazione:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all’ art. 87.3.a);

  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d’area o patti territoriali;

  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile;

  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria;

  • 60% per tutte le altre operazioni.

La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili sulla stessa operazione di richiesta finanziamento da parte delle PMI anche con altre garanzie pubbliche, sempre rispettando i limiti sopra indicati. Sulla parte di prestito garantito dal Fondo non possono però essere acquisite altre garanzie reali, assicurative e bancarie mentre sulla parte residuale del finanziamento, cioè della quota Non coperta dal Fondo, possono essere acquisite altre garanzie purché il loro  valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non garantita dal Fondo.

 

La cogaranzia è la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi o agli altri fondi di garanzia, essa viene richiesta dai confidi o dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzioni con MCC, secondo quanto previsto per la garanzia diretta. Il Fondo può operare con fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione europea o da essi cofinanziati su apposita convenzione.

 

Domanda fondo di garanzia PMI:

L’impresa che ha la necessità di richiedere un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia 2019 deve:

  • Rivolgersi direttamente alla banca scelta per richiedere il finanziamento e richiedere l’acquisizione della garanzia del Fondo, sullo stesso. Oppure, L’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione e che a sua volta si rivolge al Fondo di Garanzia per ottenere la controgaranzia.

  • La banca una volta ricevuta la richiesta di finanziamento con la domanda di garanzia, da il via all’istruttoria per la concessione dell’importo richiesto.

  • Acquisiti i dati richiesti la banca predispone la domanda di ammissione alla garanzia su appositi modelli disponibili sul sito dedicato al Fondo di Garanzia, inserendo i dati degli ultimi due bilanci approvati o della dichiarazione fiscale e una situazione contabile aggiornata.

  • La banca invia la domanda al Gestore del Fondo tramite fax o via web utilizzando i servizi dedicati alla presentazione on line delle domande di garanzia e disponibile sul sito del Fondo di garanzia.

  • La Banca inoltra e trasmette la richiesta di ammissione a garanzia entro i termini previsti per legge.

  • Successivamente all’invio della domanda di ammissione viene assegnato, in base all’ordine cronologico di presentazione, un numero di posizione. Mediante la trasmissione telematica della domanda, all’impresa può essere rilasciata: la comunicazione della ricezione della domanda con data, numero di protocollo e il nominativo del responsabile del procedimento.

 

Finanziamenti con garanzia dello Stato cosa succede dopo la domanda?

  • La domanda di ammissione alla garanzia effettuata dall’impresa mediante la Banca viene esaminata dal Gestore del Fondo Garanzia verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Gestore, può richiedere alla banca ulteriori documenti utili per supportare eventuali richieste di approfondimenti da parte del Comitato.

  • Conclusa l’istruttoria: il Gestore si rivolge al Comitato per l’approvazione all’ammissione di Garanzia e comunica via fax al soggetto richiedente (la Banca) ed all’impresa beneficiaria la delibera del Comitato (concessione o rigetto della garanzia), indicando l’importo del finanziamento garantito ed anche la relativa intensità agevolativa – ESL - che l’impresa dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche anche per il calcolo del de minimisA partire dal 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito un nuovo metodo di calcolo dell’elemento di aiuto contenuto nella garanzia, pertanto l’ESL sviluppato dall’intervento del Fondo dipende dalla differenza tra il costo di una garanzia privata a prezzo di mercato e il costo di un’analoga garanzia pubblica. Quantitativamente il suo valore dipende da una serie di variabili: percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata dell’operazione finanziaria da garantire.

  • Nel caso di domande di controgaranzia tutte le comunicazioni sono inviate al Confidi richiedente.

  • Se il Comitato del Fondo centrale di Garanzia decide per l’ammissibilità della domanda, il finanziamento è assistito dalla garanzia pubblica.

  

Fondo di garanzia PMI importo massimo:

a) Importi garantiti: Ogni Impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 1,5 milioni di euro.

 

b) Cosa garantisce: Il Fondo garantisce qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, p.es., finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità. 

 

c) Chi può accedere alla garanzia pubblica: Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).

 

d) Requisiti dimensionali, settoriali e territoriali: Le PMI devono essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore.

 

e) NON sono Ammesse le PMI appartenenti ai cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea, ovvero:

  • agricoltura: possono avvalersi esclusivamente della Controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca;

  • pesca;

  • trasporti;

  • industria automobilistica;

  • costruzione navale;

  • fibre sintetiche;

  • industria carboniera;

  • industria siderurgia.

Eccezioni: alcune attività di servizi connessi all’agricoltura, la caccia e la cattura di animali per allevamento, la silvicultura e l’utilizzazione di aree forestali non sono considerate agricole in base alla normativa del Fondo e possono perciò beneficiare della garanzia diretta.

 

F) NON sono ammesse le PMI appartenenti territorialmente: che hanno sede legale o unità locale in Toscana e Lazio, queste imprese possono beneficiare esclusivamente della controgaranzia mentre le Pmi situate sul territorio nazionale hanno diritto alla Garanzia diretta.

 

Tabella Percentuale di copertura di Garanzia Massima Diretta concessa da banche e altri intermediari:

% di copertura della garanzia  Soggetti Beneficiari
80%Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulle Riserve Pon e Poi
Imprese di autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 ISTAT ’91 o 60.24 Ateco 2001)
70%  

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata (Zone 87.3.a) 

Imprese a prevalente partecipazione femminile (ai sensi della legge 215/92)

Imprese che sottoscrivono Contratti d’area e Patti territoriali

 

50% Tutti gli altri soggetti beneficiari (situati nelle regioni del Centro Nord e in Sardegna)    
 

 Tabella Percentuale di copertura di Garanzia Massima Diretta concedibile da Confidi e altri Fondi che intendono Controgarantisrsi con il Fondo Garanzia per le PMI:

% di copertura della garanziaSoggetti Beneficiari 
80%

Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulle Riserve Pon e Poi:

Imprese di autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 ISTAT ’91 o 60.24 Ateco 2001) 80% Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata.

Imprese a prevalente partecipazione femminile (ai sensi della legge 215/92) Imprese che sottoscrivono Contratti d’area e Patti territoriali

 

60%  Tutti gli altri soggetti beneficiari (situati nelle regioni del Centro Nord e in Sardegna)

 

Finanziamenti garantiti dallo Stato requisiti PMI:

Una volta verificata la sussistenza, da parte dell’impresa, dei requisiti di accesso alla Garanzia, il Fondo di Garanzia per le PMI deve valutare che l’impresa sia “economicamente e finanziariamente sana” e lo fa sulla base di criteri di valutazione che variano dal settore di attività e dal regime contabile dell’impresa beneficiaria. Per effettuare la valutazione, il Fondo, prenderà in considerazione negli ultimi 2 anni d’imposta: dati di bilancio e dichiarazioni fiscali.

 

I dati vengono forniti dell’impresa, vengono inseriti in modelli standardizzati di calcolo (scoring) che consentono di misurare i principali indicatori economico-finanziari e il relativo scostamento dai “valori ottimali”. In base ai risultati l’impresa è inserita in una delle tre fasce di valutazione:

  • Fascia 1: proposta positiva al Comitato.

  • Fascia 2: ulteriore valutazione di ammissione mediante un’analisi della situazione di bilancio aggiornata, di un bilancio previsionale redatto secondo un modello specifico disponibile sul sito (Allegato 7) di eventuali progetti di investimento, delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa, ecc.

  • Fascia 3: proposta negativa da parte del Comitato.

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