Compensazioni Crediti Iva Irpef Irap Ires 2020: le regole e l'F24

Compensazioni f24 crediti Iva Irpef Irap Ires solo tramite Fisconline e Entratel, cosa cambia nuove regole obbligo f24 telematico per la compensazione 2020

Compensazioni Crediti Iva Irpef Irap Ires 2020: le regole e l'F24

Compensazione modello F24 ecco le regole per fruire delle compensazioni delle imposte, di IVA ma anche di Irpef, Ires, Irap.

 

Con l’entrata in vigore dell’articolo 3 del decreto 50/2017, cd. Manovra Correttiva, c’è stata una stretta del Governo sulla normativa delle compensazioni, al fine di limitarne l’abuso.

 

Entrate dunque in vigore le nuove disposizioni sulle compensazioni che prevedono ora, l’obbligo F24 telematico tramite Entratel/Fisconline per fruire della Compensazione Iva Irpef Irap Ires 2020.

 

Vediamo tutte le novità sulla compensazione F24, punto per punto.

 

Compensazione crediti: le regole generali

Regole generali compensazione crediti: se a seguito della presentazione della dichiarazione annuale, IVA, Irap, redditi, dovesse risultare che il contribuente ha versato più del dovuto, significa che siamo di fronte ad un credito che può essere richiesto a rimborso o in compensazione.

 

Compensare, significa semplicemente coprire un debito Iva che ho con l'Erario con l'eventuale credito irpef emerso magari sulla mia ultima dichiarazione dei redditi. In questo né io contribuente né tu Stato, dobbiamo sborsare altri soldi. 

 

La normativa vigente prevede poi due tipi di compensazione crediti:

  • Compensazione dei crediti verticale: che permette di recuperare dei crediti relativi agli anni precedenti con debiti della stessa imposta, per cui Iva con Iva, Irpef con IRPEF. In questo modo, utilizza il credito in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta.

  • Compensazione crediti orizzontale: introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 17, D.Lgs. 241/1997, permette la compensazione debiti e crediti derivati dalle dichiarazioni annuali anche se riferiti a enti diversi, quali ad esempio INPS, enti locali, INAIL, ENPALS, Agenzia delle Entrate. E' possibile quindi utilizzare la compensazione orizzontale, con il modello F24 per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In questi casi, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello F24 anche se a zero.

 

Compensazione modello F24 2020 le Regole:

Nuove regole per la Compensazione modello F24 2020_ 

Per effetto della Manovra Correttiva, sono cambiate le disposizioni circa le modalità di fruizione delle compensazioni crediti tramite modello f24.

 

A partire dal 24 aprile di due anni fa, data di entrata in vigore del decreto 50/2017, i contribuenti che intendono utilizzare i propri crediti d'imposta, sono ora obbligati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effettuare la compensazione in F24.

 

in altre parole, significa che dalla suddetta data, è stato stabilito che in caso di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, per cui IRPEF, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, l’obbligo di effettuare la compensazione con l'F24 telematico tramite Entratel/Fisconline.


L'obbligo F24 telematico tramite Entratel - Fisconline dell’Agenzia delle Entrate è per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di IVA, Irpef, Ires, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta.

 

La modifica obbliga pertanto i contribuenti a richiedere immediatamente il pin per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia, se non sapete come fare ecco la nostra guida su come richiedere il Pin Fisconline.

 

Compensazioni crediti Iva Irpef Irap Ires 2020: obbligo f24 telematico

Compensazioni crediti Iva Irpef Irap Ires 2020: in vigore le nuove regole per fruire delle compensazioni F24. 

 

Per la compensazione Iva irpef Ires Irap è scattato l'obbligo f24 telematico tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito da compensare, per cu anche se si tratta di F24 a zero.

 

Ecco i vari casi:

  • Compensazioni F24 con saldo positivo: è possibile solo se si usano i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate;

  • Compensazione F24 con saldo zero: esclusivamente Entratel/Fisconline, F24 web o F24 online, altrimenti, tramite intermediario abilitato ad effettuare l'F24 cumulativo o F24 addebito unico.

  • F24 senza compensazioni: obbligo di presentare il modello f24 telematico tramite Entratel o Fisconline remote/home banking.

Riepilogando, per pagare l'F24 che presenta una compensazione, il contribuente, può scegliere tra:

  • procedere al pagamento dell'F24 in compensazione, utilizzando da solo Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;

  • richiedere al proprio intermediario abilitato, per cui commercialista, Caf, associazione di categoria, ecc, di farsi inviare l'F24 tramite il canale Entratel riservato agli intermediari.

In base a queste novità, i titolari di partita Iva, non possono più pagare, con l'Home banking della banca, i modelli F24 che riportano delle compensazioni di crediti anche parziali di IVA, Irpef, Ires, Irap, ritenute, ecc, ma devono eseguire il pagamento dell'F24, SOLO tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, abilitandosi con apposito Pin (Fisconline) oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato, tramite Entratel.

 

Novità anche per il Visto di conformità:

Ricordiamo inoltre anche un'altra importante novità contenuta sempre nella Manovra Correttiva e che riguarda il visto di conformità sulle dichiarazioni annuali.

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del D.l. 50/2017, la soglia limite oltre la quale occorre richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni al fine di poter utilizzare il credito in compensazione, è stata abbassata da 15mila a 5mila euro.

 

La modifica della soglia è da ritenersi valida per tutti i seguenti tributi:

  • lVA;

  • imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.

Apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni: quando serve e quando no?

  • Non serve il visto di conformità: se il credito non è superiore a 5.000 euro. In questo caso, si parla di compensazione libera,

Il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito in modo da poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui.

 

Non serve il visto di conformità 2020 e neanche la domanda di rimborso del credito IVA infrannuale e quella di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui.

Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non fa seguito all'utilizzo in compensazione. 

 

Riguardo, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, il visto di conformità è solo per i rimborsi superiori 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta mentre per usare il rimborso a compensazione il limite dopo il quale scatta l'obbligo del visto, è per importi superiori a 5.000 euro.

Tale limite di 5.000 euro, va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale in tutto l’anno.

 

Sanzioni per chi viola le nuove regole di compensazione f24 e visto:

Le nuove regole sulla compensazione F24 2020 stabilite dal D.L. n. 50/2017 - Manovra Correttiva sono entrate in vigore dal 24 aprile 2017 e prevedono anche un regime sanzionatorio anche per chi viola dette regole.

In caso delle seguenti violazioni:

  • contribuente che compensa un credito oltre la soglia dei 5.000 euro senza richiedere l’apposizione del visto di conformità, o in caso di:

  • apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non abilitato,

le sanzioni previste sono:

  • il recupero di tutto il credito utilizzato in compensazione

  • + sanzione del 30%.

In caso di indebita compensazione: non sarà più possibile compensarla con altri crediti del contribuenti.

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