Comprare casa per affittarla: bonus 20%, non è più attivo!

Comprare casa per affittarla cos’è e come funziona agevolazione a chi e quanto spetta di sconto sul prezzo di acquisto requisiti e come fruire agevolazione

Redazione
di Redazione
13 ottobre 2019 14:34
Comprare casa per affittarla: bonus 20%, non è più attivo!

Comprare casa per affittarla? Ecco la deduzione sul prezzo di acquisto che spettava a chi comprava casa e decideva di metterla in affitto, quale misura introdotta dal decreto interministeriale pubblicato in GU n.282 del 3 dicembre 2015, per effetto del Decreto Sblocca Italia, che ha previsto la possibilità per i contribuenti che acquistano un immobile residenziale da destinare alla locazione, di ottenere una deduzione sul reddito pari al 20% del prezzo di acquisto.

 

Vediamo quindi cos’è e come funziona la deduzione per chi compra casa per affittarla, i requisiti immobile oggetto dell’agevolazione, chi può beneficiare dello sconto sul prezzo di acquisto e come fruire della riduzione.

 

Il bonus non è più fruibile dal 2017.

 

Comprare casa e affittarla: cos’è e come funziona il bonus?

Tra le varie norme introdotte dal Decreto Sblocca Italia, c’è stata anche quella che ha previsto la deduzione sul prezzo di acquisto per chi compra casa e decide di affittarla.

 

Con l’emanazione del decreto attuativo, decreto interministeriale e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’agevolazione per essere fruita dai contribuenti.

 

Che cos'è la deduzione sul prezzo di acquisto di casa?

La deduzione sul prezzo di acquisto della casa è un’agevolazione che riconosce ai contribuenti che acquistano un immobile residenziale e decidono di affittarlo, una deduzione pari al 20% sul prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.

 

Come funziona la deduzione per chi compra e affitta l'immobile?

  • Perché ai contribuenti, sia riconosciuto lo sconto, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, sia per quanto riguarda il destinatario dell’agevolazione che l’immobile, il tipo di locazione e seguire le istruzioni e le modalità per dichiarare ed ottenere la deduzione. Quest’ultima infatti, per essere fruita dal contribuente, deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato e registrato il contratto di locazione.

  • Va inoltre ricordato che, chi usufruisce di questa agevolazione non ha diritto ad altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese e che tenendo conto sempre del limite di 300 mila euro, la deduzione spetta anche a chi costruisce una casa su un'area edificabile di cui è già possessore. In quest'ultimo caso, rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per le prestazioni di servizio dei contratti di appalto, necessarie per la costruzione dell'unità immobiliare residenziale.

Vuoi sapere quali sono gli altri bonus casa 2019?

 

A chi spetta il bonus 20% sul prezzo di acquisto della casa?

La deduzione 20% sul prezzo di acquisto di una unità immobiliare da destinare alla locazione, spetta ai seguenti beneficiari:

Persone fisiche che non esercitano attività commerciali, ciò significa che l'acquisto deve essere effettuato solo da cittadini privati e che la locazione successiva, non deve essere svolta come attività autonoma o di impresa da parte del locatore.

 

In altre parole, i beneficiari destinatari della deduzione del 20% sul prezzo di acquisto, riconosciuta a chi compra casa e l’affitta, devono essere esclusivamente cittadini privati che non effettuano la locazione per scopi di impresa o di lavoro autonomo, ma sono semplicemente comuni cittadini che affittano l’immobile di cui sono proprietari.

 

Quanto spetta? Calcolo deduzione 20% e limite 300 mila euro:

Come si calcola la deduzione? La deduzione 20% sul prezzo di acquisto della casa comprata e messa in affitto per 8 anni, va calcolata tenendo conto del limite di 300 mila euro IVA compresa.

Pertanto, la deduzione che spetta una sola volta, non può essere superiore a 60.000 euro, ossia, il 20% di 300.000.  

 

Come si fa a fruire dell'agevolazione? Per quanto riguarda invece le modalità con le quali fruire dell'agevolazione, queste si rifanno un po' al bonus ristrutturazioni 50% ed Ecobonus 65%, per i quali lo sconto IRPEF va diviso in quote annuali.

Allo stesso modo, la deduzione per chi compra per poi affittare l'immobile, va divisa in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione e affitto.

Per cui se la casa è acquistata e locata nel 2017 la prima quota annuale va dichiarata con la dichiarazione dei redditi.

 

Bonus compro casa e l'affitto requisiti immobile e locazione

Bonus compro casa e l'affito requisiti immobile: il cittadino privato per ottenere il bonus compro casa e l'affitto, ed ottenere così lo sconto IRPEF pari al 20% sul prezzo di vendita dell'immobile, occorre che l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione rientri in determinati requisiti e condizioni:

  • La casa acquistata da mettere poi in locazione, non deve essere un'abitazione di lusso, per cui non sono escluse le unità immobiliari accatastate come A1, A8 e A9;

  • Secondo l'articolo 2 del decreto attuativo, l'agevolazione spetta solo se l'unità immobiliare è a destinazione residenziale, anche se di nuova costruzione invenduta o oggetto di ristrutturazione edilizia. Riguardo alle nuove costruzioni invendute, sono immobili agevolabili quelli per i quali, alla data del 12 novembre 2014, ma visto che il decreto attuativo è stato emanato e pubblicata in GU molto dopo, la data di riferimento è il 3 dicembre 2015, è stato rilasciato il certificato abilitativo edilizio, o comunque denominato, o sono stati avviati gli adempimenti relativi all'edificazione.

  • L'immobile non deve essere ubicato nelle zone omogenee classificate E, ovvero, in parti del territorio destinate ad usi agricoli;

  • Entro 6 mesi dall'acquisto o dalla fine dei lavori di costruzione, la casa deve essere concessa in locazione, per almeno 8 anni consecutivi ad un canone non più alto di quello indicato nella convenzione riportata nell’art. 18 del Dpr n. 380/2001, ossia, a quello indicato nella convezione comunale ai fini del rilascio del Pdc, permesso di costruire relativo all'edilizia convenzionata, oppure, superiore al canone convenzionale o concordato. Ciò significa che la deduzione, non è riconosciuta se la locazione è a contratto a canone libero. Vale la pena inoltre ricordare che, l'agevolazione non viene meno, se il contratto di locazione viene cessato per cause non dipendenti dal locatore e se ne viene stipulato un nuovo contratto entro un 1 anno dalla risoluzione contrattuale precedente. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. A tale proposito vedi registrazione contratto affitto modello RLI.

  • La deduzione inoltre non può essere riconosciuta, se tra il locatore ed il locatario esistono legami di parentela di primo grado. Questo significa che non si possono stipulare contratti tra genitori e figli e viceversa, ma tra nonni e nipoti si.

  • L'immobile oggetto dell'agevolazione compro casa e l'affitto, deve conseguire prestazioni energetiche A e B;

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