Comunicazione Black List: abrogata, l'adempimento è abolito!

Comunicazione Black List abolita. L'adempimento è stato cancellato per sempre per effetto del decreto collegato alla Legge di Bilancio, niente più obbligo

Redazione
di Redazione
5 settembre 2019 16:16
Comunicazione Black List: abrogata, l'adempimento è abolito!

La Comunicazione black list, è lo strumento che i contribuenti Soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA con operatori commerciali economici aventi sede, residenza o domicilio, in uno dei paesi black list, sono tenuti a fare ogni anno.

 

La black list, sostanzialmente è una sorta di lista nera italiana in cui sono stati inseriti, da appositi decreti ministeriali, nello specifico quello del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, alcuni Paesi a fiscalità privilegiata.

 

I contribuenti pertanto che hanno intrattenuto relazioni commerciali con soggetti economici aventi residenza, sede o domicilio, in uno dei paesi presenti nell'elenco, sono tenuti alla presentazione della cd. comunicazione black list per via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le nuove modalità introdotte dalla riforma fiscale.

 

Il decreto semplificazioni, pubblicato in GU, ha previsto infatti che tale obbligo per i soggetti che hanno effettuato operazioni, e quindi cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, complessivamente superiori a 10 mila euro e non più a 500 euro.

 

Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, la comunicazione black list è stata abolita in quanto abrogata dalla Legge di Bilancio a partire dal 1° gennaio 2017, pertanto, quella relativa alle operazioni 2016, è stata l'ultima.

 

Abrogazione comunicazione balck list: da quando abolizione?

Abrogazione comunicazione black list l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA intrattenute con Paesi black list è stato abolito a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

Con la conversione del D.L. 193/2016, sono state apportate diverse novità in materia di semplificazione fiscale, tra le più importanti, l'abrogazione della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici avente sede, residenza o domicilio in Paesi Black List cd. paradisi fiscali

L'abrogazione del suddetto obbligo, è avvenuta con l'entrata in vigore del decreto collegato alla Legge di Bilancio, il decreto 193/2016 che ha anticipato l'abolizione di 1 anno.

Stessa abrogazione spetta anche allo Spesometro 2019.

 

Vecchia normativa:

Novità Soglia operazioni a 10000 euro, scadenza annuale e VIES:

1) Obbligo comunicazione black list nuova soglia operazioni a 10.000 euro: Una delle più importanti novità introdotte nell'ambito della comunicazione operazioni black list, riguarda la nuova soglia limite che fissa l'obbligo o l'esclusione dal dover inviare la comunicazione di tutte le operazioni con paesi black list per via telematica all'Agenzia. Tali soglie, sono state infatti modificate per effetto del decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

Il decreto Semplificazioni ha pertanto previsto che, l'obbligo di comunicazione tramite modello polivalente, debba essere trasmesso solo qualora venga superata la nuova soglia di 10.000 euro all'anno. Al di sotto di tale limite, quindi ora c'è l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni con i paesi black list. Rispetto alla norma precedente, invece, la soglia limite per la comunicazione, era di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire da 500 € qualora effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

Vedi anche decreto Semplificazioni.

2) Autorizzazione operazioni intracomunitarie: Un'altra novità introdotta dal Decreto Semplificazioni riguarda l'autorizzazione concessa dall'Agenzia delle Entrate agli operatori che intendono intrattenere rapporti economici commerciali con altri operatori residenti nei paesi a fiscalità privilegiata. A partire dal 25 giugno 2014, quindi la richiesta di autorizzazione a poter effettuare operazioni intracomunitarie, iscrizione al sistema VIES con il VAT,  viene concessa nel momento stesso in cui l'Agenzia delle Entrate, attribuisce il numero di partita IVA e non più a 30 giorni dalla data di attribuzione della Partita IVA.

3) Periodicità scadenza annuale: Altra novità importante oltre alla alla nuova soglia di 10.000 euro e le nuove modalità di concessione autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, riguarda la periodicità delle comunicazioni operazioni balck list da inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate che se la norma fosse definitivamente confermata, diventerebbe con cadenza annuale. I termini per l'invio come si legge in una nota ODCEC di Firenze, coincidono con quelli dello spesometro, con conseguente eliminazione dell’obbligo di presentare le comunicazioni mensili e trimestrali. Le nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni si applicano quindi alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto la comunicazione operazione black list tramite modello polivalente ora, coincide con la presentazione dello Spesometro 2017 con il modello polivalente. 

Per cui i contribuenti che nel corso del 2015, hanno intrattenuto rapporti commerciali con soggetti passivi residenti in uno dei paesi black list, effettuando cessioni o prestazioni complessivamente superiori a 10 mila euro, devono assolvere l'obbligo annuale comunicazione black list 2017, mediante la compilazione e l'invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate, del modello polivalente entro il mese di aprile. Il giorno esatto, verrà comunicato a seguito della pubblicazione del nuovo provvedimento dell'Agenzia.

 

Spesometro black list Modello polivalente 2017:

Il modello polivalente comunicazione spesometro black list è lo stesso che l'Agenzia delle Entrate ha approvato con specifico provvedimento, per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, cd. Spesometro.

Il modello con le relative istruzioni con le specifiche tecniche sono state pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia, e sono validi anche ai fini di comunicazione polivalente delle operazioni con i Paesi black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia da San Marino.

Vi ricordiamo che il vecchio spesometro è stato sostituito con il nuovo spesometro 2018.

 

Obbligo comunicazione Paesi Black: per chi è?

Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate se la soglia complessiva è pari e oltre i 10.000 euro. 

Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.

Leggi anche: Spesometro black list e San Marino.

 

Operazioni incluse ed escluse dall'obbligo comunicazione:

Le operazioni incluse nella comunicazione black list, con obbligo annuale di presentare il modello polivalente - spesometro, sono:

  • Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue;

  • cessioni di beni;

  • prestazioni di servizi effettuate e ricevute;

  • prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;

  • Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento;

  • Importazione senza Iva;

  • Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale;

Tali operazioni, per essere incluse nell'obbligo, devono essere compiute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list” da parte di soggetti passivi IVA residenti in Italia, imprese e lavoratori autonomi, fatta eccezione per i contribuenti minimi e per i contribuenti nel regime forfettario.

Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:

  • trasporti;

  • alberghiere;

  • tutte le spese relative alla trasferta.

     

Spesometro Black List 2017 scadenza:

La Comunicazione black List 2017 anno 2016 è stata abrogata. Per i contribuenti permane l'obbligo di indicare leoperazioni intercorse con operatori economici avente sede, residenza o domicilio in Paesi Black List con lo spesometro 2017 anno 2016 mediante il modello polivalente. 

Grazie al decreto semplificazioni, non vi sono più contribuenti tenuti alla comunicazione di dette operazioni con periodicità trimestrale o mensile, ma con scadenza annuale. 

La scadenza Spesometro black list 2017, è:

  • Spesometro black list scadenza 10 aprile per chi liquida l'IVA mensile;

  • Spesometro black list scadenza 20 aprile per chi liquida l'IVA trimestralmente.

L'abolizione della comunicazione black list è a seguito dell'introduzione di nuovi adempimenti: comunicazione trimestrale Iva 2017, ovvero, il nuovo spesometro trimestrale analitico.

 

Modello polivalente black list 2017: come si invia all'Agenzia delle Entrate?

Con il Modello polivalente black list 2017 il contribuente trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni economiche che i soggetti passivi Iva hanno intrattenuto con paesi a fiscalità agevolata. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematicamente all’Agenzia, pertanto, è necessario:

  1. accedere ai servizi web Agenzia delle Entrate previa registrazione ai servizi telematici;

  2. Compilare i documenti;

  3. Preparare il file da inviare;

  4. Inviare il documento con attribuzione del codice protocollo, che attesta l’invio e la trasmissione della comunicazione

  5. Visualizzare e stampare le ricevute.

Per verificare l’esito della trasmissione, occorre accedere alla sezione Ricevute, dove per ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. In particolare, per ogni documento trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. 

Software di compilazione modello: Per eseguire il software compilazione modello polivalente - black List, basta avviare la procedura. Per per la prima volta: l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento.

 

Omessa comunicazione: sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omessa o ritardata comunicazione black list da parte di soggetti obbligati, è prevista una sanzione amministrativa, di diverso importo in base se si ricorre o meno al Ravvedimento Operoso:

  • Sanzione per Omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti: da euro 258 ad euro 2065.

  • Sanzione per chi viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi: la sanzione applicata è nella stessa misura equivalente alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

  • Sanzione per Recidiva, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame: ciascuna violazione verrà punita secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni.

Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta + calcolo interessi di mora per ogni giorni di ritardato pagamento al tasso ufficiale di interesse che per il 2016 è pari allo 0,2%.

Per consocere il nuovo tasso interessi di mora 2017, occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto MEF nel 2017.

 

Elenco paesi black list:

Paesi Black List sono paesi in cui vige un regime fiscale particolarmente privilegiato rispetto a quello dell’Italia come per esempio la Svizzera, San Marino, Ecuador, Taiwan, Malta ecc.

Black List elenco paesi aggiornato, viene pubblicato ogni anno in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’anno 2016 i paesi che rientrano nella black list e per i quali vige l’obbligo di comunicazione. 

I paesi usciti dall'elenco paesi black list: Nel corso del 2014 e 2015 lo Stato italiano ha firmato diversi accordi internazionali con diversi paesi che rientravano nella lista nera. Alla luce dei nuovi accordi, pertanto, sono usciti dalla black list: San Marino, Lussemburgo, Monaco, Liechtenstein, Isole Cayman, Isole Cayman, Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia,Montserrat.

La Svizzera esce dalla lista dal 2017.

Hong Kong uscita dalla lista nera dal 1° gennaio 2016, Malta, Cipro, Corea del Sud ne sono usciti, invece, con specifico decreto dal 2010. 

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