Contratto a progetto call center: quando è possibile stipularlo

Contratto a progetto cosa è cambiato dopo la riforma Jobs Act quando e quali sono i casi in cui è possibile stipulare nuove collaborazioni parasubordinati?

Redazione
di Redazione
13 settembre 2019 14:50
Contratto a progetto call center: quando è possibile stipularlo

Il contratto a progetto è una delle forme contrattuali insieme alle cd. mini cococo che dovevano essere abolite a partire dal 1° gennaio 2016 per effetto della riforma del Lavoro, Jobs Act.

 

L’abolizione di questi contratti effettivamente c’è stata con l’entrata in vigore dei relativi decreti attuativi, ma come spesso avviene in Italia molte cose cambiano per non cambiare mai, infatti, i contratti a progetto rimangono stipulabili anche dopo il 1° gennaio, qualora rientrino nei 4 casi di deroga previsti dalla legge.

 

Le 4 eccezione per le quali è ancora possibile e quindi legale, stipulare un contratto a progetto sono ad esempio per i call center outbound che abbiano sottoscritto un accordo nazionale sindacale o per i professionisti iscritti agli albi professionali; per quanto riguarda le mini cococo, ossia, le collaborazioni sotto i 30 giorni l’anno e un massimo reddito di 5000 euro, rimangono sotto forma di lavoro autonomo occasionale, basato ora su una collaborazione occasionale genuina, non continuativa e coordinata dal committente.

 

Vediamo quindi quali sono le collaborazioni per i quali vige la presunzione di lavoro subordinato e pertanto vanno stabilizzate e quali sono invece le 4 deroghe al Jobs Act, per le quali è ancora possibile stipulare contratti a progetto.

 

Collaborazioni organizzate dal committente Ministero del lavoro:

Come tutti ormai sappiano, l'entrata in vigore del DLgs 81/15 Jobs Act ha abrogato il contratto a progetto, cocopro, salvando tuttavia con l’art. 409 del c.c., i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale.

Con la circolare n. 3 del 1 febbraio 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha provveduto a fornire i primi chiarimenti ed indicazioni riguardo le cd. Collaborazioni organizzate dal committente e la procedura da intraprendere per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.

 

Nello specifico, la suddetta circolare va a precisare innanzitutto che, in base a quanto previsto dall’art. 2 del DLgs 81/15, il rapporto di lavoro subordinato si concretizza quando la collaborazione è in realtà, una prestazione di lavoro esclusivamente personale e continuativa, organizzata nella sua esecuzione dal committente anche in termini dei tempi e luogo di lavoro; in questo caso si parla pertanto di cd. collaborazioni etero-organizzazione.

 

Ciò significa quindi, che quando il collaboratore si trova a lavorare in un'azienda nella quale è tenuto a sottostare a determinati orari e a prestare la sua attività presso luoghi di lavoro decisi dal committente, tale attività lavorativa si configura come rapporto di lavoro subordinato.

Non solo, il Dicastero nella circolare chiarisce altri 2 punti importanti che riguardano:

  • Prestazioni di lavoro esclusivamente personali: si devono intendere le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

  • Continuative: è invece il ripetersi di un'attività in un determinato lasso di tempo, al fine di conseguire una reale utilità.

Ne consegue quindi che le collaborazioni organizzate dal committente, che siano quindi etero-organizzazione, esclusivamente personali e continuative, sia applicata la normativa del rapporto di lavoro subordinato. Sono fatte salve, invece, le 4 deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 2 del Jobs Act.

 

Contratto a progetto call center quando è possibile stipularlo?

Tra i vari effetti prodotti dall’entrata in vigore del Jobs Act, c’è stata l’abolizione dei contratti a progetto a partire dal 1° gennaio scorso. Tale abolizione però non è stata tout court e definitiva per tutti i settori, infatti, è sopravvissuta con 4 eccezione, ossia, 4 deroghe individuate ed approvate dalla nuova riforma del lavoro di Renzi che rendono le collaborazioni a progetto ancora stipulabili dopo il 1° gennaio.

Le 4 deroghe al contratto a progetto che consentono alle aziende e datori di lavoro di assumere ancora collaboratori con contratti parasubordinati sotto forma di

prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale sono indicate dal comma 2 dell'articolo 2 decreto legge 81 Jobs Act:

  • Collaborazioni stabilite da accordi collettivi nazionali stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale, che ne prevedono il trattamento economico e normativo, in base alle particolati esigenze produttive ed economiche del settore. Cosa significa in soldoni? Che le grandi e piccole aziende di call center outbound, possono continuare ad applicare questa tipologia contrattuale, qualora sia stato stipulato un Accordo Collettivo Nazionale. La stipula di tale accordo, rende quindi possibile alle aziende, di evitare la tagliola della presunzione di lavoro subordinato, e quindi quello di stipulare ancora il contratto di co.co.co.

  • Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;

  • Attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

  • Collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle ASD, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI. A tale proposito, vedi Risposta Ministero del Lavoro Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 che estende la deroga anche al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali.

In base alla risposta del Ministero del Lavoro Interpello n. 5 del 20 gennaio 2016 vanno inoltre aggiunte al suddetto elenco delle collaborazione esenti dal vincolo presuntivo dell'articolo 2 comma 1 DLgs 81/2015, anche alle:

  • Collaborazioni dei produttori diretti;

  • Collaborazioni degli intermediari assicurativi;

  • Collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

 

Obbligo assunzione cococo e titolari di Partita IVA:

Per quanto riguarda l'obbligo assunzione cococo e titolari di Partita IVA per i quali è scattata la presunzione di lavoro subordinato, dopo l'entrata in vigore del Jobs Act, il Ministero del lavoro sempre nella circolare n.3, chiarisce che i datori di lavoro privati che effettuano l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti che lavoravano presso di loro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere dei vantaggi come ad esempio l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

 

I datori di lavoro interessati ad accedere ai vantaggi, devono rientrare in queste 2 condizioni:

  • che ai lavoratori assunti, vengano riconosciute tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione lavoro da svolgersi presso una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o dinanzi alle Commissioni di certificazione;

  • che il datore di lavoro, non preceda a cessare il rapporto di lavoro nei successivi 12 mesi l'assunzione, fatta eccezione per i casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Il datore di lavoro che accetta pertanto di stabilizzare i suoi collaboratori e titolari di finte partite Iva, può ottenere diversi benefici solo se l'assunzione avviene prima dell’inizio dell’accertamento formale, nel caso in cui l'ispezione sia intrapresa durante la procedura si stabilizzazione, il datore di lavoro può comunque accedere ai suddetti vantaggi, oltre che all’esonero contributivo riservato ai datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo indeterminato.

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