Contratto di apprendistato cos'è, requisiti età, durata e retribuzione

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Contratto di apprendistato cos'è, requisiti età, durata e retribuzione

Il contratto di apprendistato è stato recentemente modificato con le novità del Decreto Lavoro cd. Job Act di Renzi, è una forma di contratto a tempo indeterminato rivolto a giovani che studiano e che vogliono nel frattempo lavorare e formarsi anche a livello professionale.

 

Dal punto di vista normativo, il  nuovo contratto di apprendistato era stato definito e delineato nelle sue caratteristiche dal Dl 167/2011 successivamente modificato prima dalla Legge 92/2012 e poi dal D.L 34/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2014 e infine convertito con la Legge 78/2014 pubblicata nella GU del 19/05/2014.

 

Pertanto, a partire dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto, questo tipo di contratto segue una nuova disciplina sia per l'apprendistato professionalizzante che per la formazione

 

Contratto di apprendistato cos'è?

Che cos'è l'apprendistato? L'apprendistato è una forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato però alla formazione e alla occupazione dei giovani. In altre parole,

  • l'apprendistato consente al giovane di poter svolgere contemporaneamente una mansione all'interno di una azienda e studiare e frequentare una scuola superiore o l'università al fine di acquisire il titolo di studio.

  • Al conseguimento della qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, il giovane lavoratore ha avuto competenze direttamente sul campo per tutta la durata della sua formazione e una qualifica, che e potrà essere inserito definitivamente nell’impresa con la sua assunzione a tempo indeterminato.

  • I benefici e i vantaggi del contratto di apprendistato però, non solo solo verso il giovane ma anche per le aziende e imprese, infatti, il datore di lavoro che assume giovani con contratti di apprendistato ottiene notevoli sgravi contributivi e fiscali a fronte di una retribuzione stabilita dal CCNL e di una formazione professionale sul campo.

 

Novità decreto Renzi Jobs ACT:

Le novità più importanti introdotte dal Decreto Legge n. 34/2014 cd Decreto Renzi o Jobs Act riforma del lavoro convertito con la Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella GU, riguardano le prime misure urgenti per il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Nello specifico, le novità si rivolgono a contratti a tempo determinato, apprendistato, di solidarietà, elenco anagrafico dei lavoratori e infine al Durc. 

 

Quali sono le ultime novità sul contratto di apprendistato introdotte dal decreto Renzi? Le ultime novità introdotte dal Jobs Act di Renzi, che ricordiamo è entrato in vigore con la pubblicazione del decreto sulla GU del 16 maggio 2014, circa il contratto di apprendistato sono circa 5:

  • 1) Nuovo obbligo per i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti di assumere apprendisti per una quota pari almeno al 20%.

  • 2) Per l’apprendistato professionalizzante, è stato reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al giovane apprendista sia la formazione professionalizzante che quella pubblica. Ciò significa che la Regione entro 45 giorni dalla comunicazione di stipula del contratto di apprendistato, deve inviare il piano formativo contenente le modalità di svolgimento della formazione trasversale, ossia, delle sedi e calendario delle attività.

  • 3) Per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la novità riguarda la specifica sulla retribuzione dell'apprendista che deve essere sempre sulla base del CCNL di riferimento ma che deve anche tener conto sia delle ore di lavoro effettivamente lavorate che delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. In altre parole, ai fini di determinazione della retribuzione dell’apprendista, quella del 35% delle ore di formazione deve essere considerata come misura minima.

  • 4) Sempre per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nelle Regioni e Province Autonome, è prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.

  • 5) Introduzione in via sperimentale del contratto di apprendistato studenti scuola superiore introdotto in sede di conversione con l’art. 8 bis del D.L. n. 104/2013. Tale programma sperimentale, diventato operativo dal 2017 per tutte le scuole superiori e si basa su periodi di formazione in azienda che possono essere svolti da studenti degli ultimi due anni della scuole secondarie di secondo grado, quindi di 4° e 5° anno scuola superiore cd. alternanza scuola lavoro. A tale proposito, la legge consente di poter stipulare contratti di apprendistato di alta formazione anche in deroga ai limiti di età di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 (ossia prima dei 18 anni), con particolare attenzione agli studenti degli istituti professionali. 

Da quando partono le nuove disposizioni sui contratti di apprendistato? Le nuove modalità di svolgimento formazione e attività lavorativa all'interno del contratto di apprendistato si applicano ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto, ossia, dal 21 marzo 2014.

 

Riguardo al limite di assunzione del 20% della quota apprendisti, i datori di lavoro che superano tale soglia, devono rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014, a meno che l'azienda non possa adottare un contratto collettivo che preveda un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2015, non potrà stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non rientri nel suddetto limite percentuale. 

Vedi anche il nuovo bonus assunzioni Sud 2020 in apprendistato.

 

Nuovo contratto apprendistato 2020: tipologie e formazione

Il nuovo contratto di apprendistato 2020 così come modificato dal Decreto sul Lavoro approvato dal governo Renzi, prevede 3 tipologie di contratto e formazione:

 

1) Apprendistato per la qualifica professionale per giovani dai 15 anni compiuti fino a  25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una durata massima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

 

2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una formazione sul lavoro.

Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale.

La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. 

 

3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: la finalità di questa forma di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari (compreso il dottorato di ricerca), dell’alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l'attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni.

 

Contratto apprendistato 2020 requisiti età e durata:

Per legge, i contratti di apprendistato possono essere stipulati con giovani lavoratori aventi età diversa in base alla finalità dell’apprendistato stesso:

  • Apprendistato per la qualifica professionale - età con diritto dovere all’istruzione: età compresa tra i 15 e i 18 anni;

  • Apprendistato professionalizzante: età compresa tra i 18 e 29 anni;

  • Apprendistato diploma ed alta formazione: età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti.

La durata del contratto di apprendistato non può essere superiore a 3 anni:

  • Apprendistato diritto dovere all’istruzione: non più di 3 anni;

  • Apprendistato professionalizzante: non più di 3 anni;

  • Apprendistato diploma ed alta formazione: la durata contrattuale è stabilita delle Regioni, di concerto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative ecc.

 

Malattia, infortunio, ANF, maternità ASpI e NASPI:

Il contratto di apprendistato a prescindere dalla qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione, riconosce agli apprendisti le seguenti tutele al pari dei lavoratori, che sono:

  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

  • indennità di malattia apprendisti; 

  • Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; 

  • Maternità; 

  • ANF e NaspI.

Riguardo alla disoccupazione ASpI, questa viene riconosciuta anche agli apprendisti a partire dal 1° gennaio 2013, per cui a partire da predetta data, è riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione di Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI e dal 1° maggio 2015 la nuova indennità NASPI.

Vi ricordiamo l'entrata in vigore anche del reddito di cittadinanza domanda.

 

Contratto di apprendistato 2020 retribuzione:

Contratto di apprendistato 2020 retribuzione dell'apprendista riguarda lo stipendio che l'azienda paga all'apprendista contrattualizzato. Tale retribuzione, è stabilita dalla contrattazione collettiva, in base alla tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire e al livello di inquadramento.

 

Ai fini di determinazione della retribuzione spettante, si deve far riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello ed è progressiva, in generale si parte dal 60% fino ad arrivare al 100% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello. 

 

Sempre riguardo alla retribuzione, la legge dà la possibilità al datore di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, pertanto al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto sia delle ore di lavoro effettivamente prestate che delle ore di formazione nella misura minima del 35%.

 

Agevolazioni e incentivi azienda:

Quali sono i vantaggi per le aziende che assumono apprendisti? L'assunzione di apprendisti da parte del datore di lavoro consente di far ottenere all'azienda una serie di agevolazioni fiscali, incentivi e sgravi contributivi.

 

Innazitutto, il contratto di apprendistato consente al datore di lavoro di assumere e formare giovani ad un costo del lavoro molto più vantaggioso, perché la remunerazione e i costi previdenziali e assistenziali sono ridotti.

 

Per chi assume apprendisti professionalizzanti, è previsto uno sgravio contributivo per 3 anni al 50%.

  • possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

  • per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.

  • per i contratti di apprendistato: se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.

  • gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.

  • l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.

Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

 

IVS apprendisti: I contributi obbligatori a carico dell’apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le aziende che assumono apprendisti in mobilità, possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto + un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).

 

Apprendistato per qualifica e diploma professionale requisiti contratto:

L'apprendistato per qualifica e diploma professionale è un contratto a tempo indeterminato rivolto a giovani dai 15 anni compiuti ai 25 anni. Tale tipologia contrattuale, è un contratto formativo ciò significa che nel corso dei 3 o 4 anni a seconda della durata del corso di studi pre ottener il diploma, il giovane unisce esperienza lavorativa e formazione.

 

Una formazione che può svolgersi sia all'interno dell'azienda che presso enti di formazione, scuole, etc. al fine di consentire al giovane lavoratore di conseguire il titolo di studio.  Le caratteristiche del contratto di apprendistato per qualifica e diploma professionale sono: 

  • 1) Il contratto di assunzione deve essere sempre stipulato in forma scritta e sottoscritto sia dal datore di lavoro che dall’apprendista. Nel contratto, deve essere indicata obbligatoriamente l’attività lavorativa prestata dal giovane, la durata del periodo di prova e di formazione, il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale e infine il titolo di qualifica o di diploma che il giovane acquisisce al termine del rapporto e la relativa qualifica contrattuale.

  • 2) Al contratto di apprendistato deve essere sempre allegato al momento della sottoscrizione, il Piano Formativo Individuale (PFI), ossia, un piano contenente il percorso formativo dell’apprendista. Tale piano formativo, deve contenere i seguenti dati: Dati azienda, dati apprendista e tutor; Indicazione del titolo di qualifica di operatore professionale o di diploma di tecnico professionale da acquisire.

  • 3) Modalità di svolgimento e di erogazione della formazione all'interno dell'azienda.

  • 4) La durata della formazione e quindi del contratto di apprendistato per qualifica e diploma professionale, che non può superare i 3 anni o 4 anni nel caso di diploma professionale tecnico. Per gli apprendisti con più di 18 anni, invece è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso in base alle competenze possedute. In questo lasso di tempo, il giovane segue un percorso formativo interno o esterno all'azienda, la cui durata non può essere inferiore alle 400 ore all'anno ed un percorso professionale, ossia, lavora presso la stessa azienda.

  • 5) Cosa succede dopo i 3 anni e il conseguimento del diploma? Una volta terminata la formazione, il datore di lavoro e l'apprendista possono decidere di recedere dal rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva in termini di preavviso che sono definiti dai singoli CCNL. Se non c'è esplicito recesso delle parti, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato (durante il periodo formativo del contratto di apprendistato, una volta superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro è possibile solo se interviene per dimissioni per giusta causa o giustificato motivo). Superata la prova finale, l’apprendista riceve il titolo di qualifica o di diploma a cura della Regione o Provincia Autonoma. 

 

Apprendistato professionalizzante: cos'è e come funziona?

Che cos'è l'apprendistato professionalizzante? L'apprendistato professionalizzante, è un tipo di contratto rivolto a giovani tra i 18 anni compiuti e i 29 anni fino al giorno prima del compimento dei 30 anni o a 17 anni se si possiede una qualifica professionale.

 

Questa tipologia di apprendistato, può essere utilizzata da tutte le imprese private indipendentemente dal settore dell'attività mentre per la PA è necessario attendere la regolamentazione attuativa.

 

Limiti assunzione apprendisti professionali: Per quanto riguarda invece il limite di apprendisti che un'impresa può assumere, dipende dal numero di dipendenti e dal tipo di impresa. Ad esempio per le imprese artigiane tale limite è:

  • da 9 a 13 apprendisti per le imprese che non lavorano in serie: 

  • da 5 a 8 apprendisti per imprese che lavorano in serie.

  • da 16 a 24 apprendisti per le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.

  • da 5 a 9 apprendisti per le imprese edili.

Per le imprese non artigiane invece valgono i seguenti limiti di apprendisti assunti:
da zero a 2 lavoratori qualificati dipendenti possono essere assunti fino a 3 apprendisti;
da 3 lavoratori in su, possono essere assunti apprendisti pari a dipendenti.
Dal 1° gennaio 2013 il numero di apprendisti che un'azienda con 10 o più dipendenti può assumere tramite agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate impiegate nella stessa azienda. Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata all’aver mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 20% degli apprendisti assunti, salvo se diversamente indicato dalla contrattazione collettiva (cfr. L. n. 78/2014).

 

Tipo di contratto apprendistato professionalizzante: Anche per l'apprendistato professionalizzante, il contratto deve essere in forma scritta ed indicare tra le altre cose anche la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine dell’apprendistato, i profili formativi ossia il mestiere o il ruolo professionale che l'apprendista svolge durante il contratto quindi se alimentare, commercio, edilizia o meccanica. 

 

Durata contratto professionalizzante e formazione: Il periodo di formazione previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata minima di 6 mesi, fatta eccezione per le attività con cicli stagionali ad un massimo di 3 anni. Per le professioni artigiane invece la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Tale durata, però può essere ridotta dall'azienda in base all'esperienza professionale già maturata dal giovane o partecipazione a percorsi formativi. 

 

Quante ore di formazione sono obbligatorie nel contratto di apprendistato professionalizzante? Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una formazione di base e trasversale di un massimo di 120 ore complessive nell’arco di un triennio. Tale formazione è obbligatoria solo in presenza di una offerta formativa pubblica nel territorio e nei limiti delle risorse impegnate dalle Regioni e Province Autonome.

 

Tipo di contratto di apprendistato: è definto dalla contrattazione collettiva in base all’età dell’apprendista e al tipo di qualifica, la durata e le modalità con la quale deve essere erogata la formazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

 

Apprendistato di Alta formazione e ricerca 2020:

L'apprendistato di alta formazione e ricerca 2020 è un contratto di lavoro per giovani di età compresa tra i 18 anni e 29 anni, 17 anni solo se in possesso di diploma di qualifica professionale.

Durante il periodo formativo, il giovane può lavorare e conseguire un diploma di istruzione secondaria, titolo di studi universitari o titolo di alta formazione come dottorati o specializzazione, oltre che a consentire a svolgere attività di ricerca presso aziende private e praticantato per l'accesso agli ordini professionali.

 

La durata del periodo formativo dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è stabilita da regolamenti regionali e da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori, università, istituti tecnici e professionali ecc.


Anche per questi contratti formativi, il contratto deve essere stipulato tra le parti in forma scritta e contenere il tipo di attività lavorativa da svolgere in azienda, durata del periodo di prova e formazione, livello inquadramento iniziale, intermedio e finale nonché il titolo di studio o di alta formazione che potrà essere acquisito alla conclusione del percorso e del rapporto di lavoro.

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