Contratto di somministrazione 2020: cos'è come funziona e novità

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Contratto di somministrazione 2020: cos'è come funziona e novità

Il contratto di somministrazione non è altro che l'ex lavoro interinale per cui i soggetti coinvolti nel rapporto rimangono sempre l'agenzia (ex agenzia interinale) che somministra il lavoro, il datore di lavoro ed il lavoratore.

 

Alla luce del Jobs Act ed i suoi decreti attuativi, sono state introdotte importanti novità nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, chiamato staff leasing, come ad esempio l'abolizione delle causali, l'estensione ai campi di applicazione di questo tipo di contratto e la fissazione del limite del 20% sui contratti di somministrazione stipulabili da un'azienda rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.

 

Cos'è il contratto di somministrazione?

Il contratto di somministrazione, ex lavoro interinale è una forma contrattuale rimasta applicabile dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della riforma del lavoro Jobs Act, riordino dei contratti di lavoro insieme al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, a tempo determinato, lavoro accessorio, cococo, apprendistato e a chiamata.

 

Il lavoro somministrato prevede la partecipazione di 3 figure che sono:

  • Somministratore: ossia, l'agenzia autorizzata, ex agenzia interinale, che si occupa di somministrare il lavoro;

  • Utilizzatore: il datore di lavoro che si rivolge all'agenzia per reclutare il personale;

  • Lavoratore: colui che viene impiegato dall'agenzia per svolgere l'attività lavorativa in seno all'impresa utilizzatrice.

Tali figure, sono quindi legate tra di loro da uno specifico contratto di somministrazione tra l'azienda e l'agenzia, e di lavoro subordinato tra l'agenzia ed il lavoratore. Entrambi, possono poi essere a tempo indeterminato che a tempo determinato e attivabili per qualsiasi settore, fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione che può stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato. 

 

Si ricorda inoltre che, il contratto per essere valido a livello legale e fiscale, deve essere redatto in forma scritta, se ciò non avviene, il lavoratore è considerato dalla legge come dipendente dell'impresa utilizzatrice.

Per quanto riguarda il pagamento dello stipendio ed il versamento dei contributi obbligatori INPS, INAIL sono a carico dell'agenzia che riceve in seguito il rimborso da parte dell'utilizzatore.

Ultime novità per il lavoro precario, imprese e giovani, sono arrivate con l'entrata in vigore del decreto Dignità.

 

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato: lo Staff Leasing

Il contratto di somministrazione a tempo inderterminato staff leasing è stato modificato a seguito dell'approvazione del decreto attuativo Jobs Act 81/2015 in vigore dal 24 giugno 2015.

 

Infatti, prima della suddetta modifica, il lavoro somministrato a tempo indeterminato, poteva essere stipulato solo in alcuni settori quali:

  • Settore informatico: per l'assistenza e la consulenza:

  • Pulizia, custodia e portineria;

  • Trasporto di persone, macchinari o merci;

  • Gestione di biblioteche, archivi, magazzini, parchi o musei;

  • Consulenza direzionale, marketing, call center;

  • Avvio e gestione di attività imprenditoriali;

  • Costruzioni edili e cantieri navali;

  • Cura e assistenza alla persona e familiare;

  • Altri casi previsti dal CCNL.

 

Ecco le Novità Jobs Act lavoro somministrato: a partire dal 24 giugno 2015 grazie al decreto attuativo Jobs Act 81/2015, il contratto di somministrazione può essere applicato a qualsiasi attività e a qualsiasi tipologia di lavoratori. L'unico limite da osservare per le aziende utilizzatrici, fissato dal Jobs Act, è di rispettare il limite del 20% tra il numero di lavoratori impiegati in azienda a tempo indeterminato rispetto a quelli inquadrati come staff leasing. Tale limite. va riscontrato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto, e può essere modificato solo se previsto dalla contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Inoltre, ai fini di assunzione di lavoro somministrato, è stato abolito l'obbligo di indicare la causale.

 

Cosa spetta al lavoratore somministrato staff leasing? Il lavoratore staff leasing assunto come dipendente subordinato dall'agenzia di lavoro, e non dall'utilizzatore come accadeva prima con il contratto di lavoro interinale, spetta una indennità di disponibilità per tutti i periodi in cui non svolge l'attività lavorativa presso un utilizzatore. La misura di tale indennità è calcolata sulla base della contrattazione collettiva comunque non al si sotto dell'importo fissato con decreto del Ministero del lavoro. Inoltre, in quanto lavoratore subordinato, ha diritto al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito previsto dal D. Lgs. 276/2003 da calcolare su base percentuale sulla retribuzione pagata al personale in somministrazione.

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Contratto somministrazione lavoro retribuzione:

Come specificato e chiarito più volte dal Ministero del lavoro, tra il lavoratore inquadrato con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato o determinato e un dipendente a tempo determinato o indeterminato assunto nella stessa azienda o con lo stesso CCNL, vige il principio di parità, in base al quale:

  • Retribuzione del lavoratore in somministrazione: è calcolata in base al livello o categoria di CCNL applicate delle agenzie di somministrazione;

  • Ferie, permessi, festività, malattia, infortunio: sono calcolate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice;

  • Maturazione ferie e permessi retribuiti: sono da calcolare in base al CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice, e riproporzionate secondo quanto definito dal CCNL delle agenzie di somministrazione;

  • Straordinari e lavoro supplementare o notturno: CCNL dell’impresa utilizzatrice;

  • Premi di produzione e di risultato: sono erogati secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione;

  • Tredicesima e quattordicesima: secondo le modalità definite dal CCNL delle agenzie di somministrazione;

  • TFR: si matura secondo le modalità previste dalla legge, fatta eccezione per i casi in cui vi siano condizioni più favorevoli derivate dal CCNL delle agenzie di somministrazione;

  • Cessazione contratto di lavoro per licenziamento, dimissione o scadenza del termine: al lavoratore vengono pagate separatamente ferie e permessi non goduti, tredicesima e TFR.

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