Contributo unificato 2020: decreto ingiuntivo lavoro opposizione

Il contributo unificato 2020 decreto ingiuntivo lavoro e opposizione è obbligatorio per chi decide di fare ricorso al Giudice di pace e al Tribunale, costi

Contributo unificato 2020: decreto ingiuntivo lavoro opposizione

Il Contributo unificato 2020 decreto ingiuntivo lavoro e opposizione è un versamento che i cittadini, imprese, avvocati, ovvero, tutti i contribuenti devono pagare per dare avvio ad una causa giudiziale civile e penale, e la cui misura varia a seconda del valore del procedimento.

 

Vediamo quindi cos'è e come funziona il contributo unificato 2020 quando deve essere pagato dal contribuente, per quali cause e procedimenti e come pagarlo.

 

Contributo unificato 2020: decreto ingiuntivo e opposizione

  • Il Contributo Unificato 2020 nelle cause civili, va pagato anche quando il contribuente decide di far ricorso al Decreto Ingiuntivo per richiedere la riscossione di un credito vantato nei confronti di un debitore come per esempio il mancato pagamento dello stipendio o del TFR da parte del datore di lavoro o di una fattura emessa ma non pagata, oppure, la consegna di un bene o di un documento, ad es. la mancata consegna al lavoratore delle sue buste paga. 

  • Generalmente, nei ricorsi per decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace o del Tribunale che accetta sulla base dei documenti e l’istanza presentata dal creditore, di emettere un ordine di pagamento o consegna del bene, condanna contestualmente il debitore al pagamento delle somme richieste oltre alle spese legali comprese il contributo unificato, che il creditore ha sostenuto fino a quel momento per dare avvio al giudizio.

  • Contributo unificato 2020 opposizione al decreto ingiuntivo:

    • Il contributo unificato va pagato anche nel caso in cui a seguito di una notifica di decreto ingiuntivo emesso nei suo confronti, l’ingiunto ritenga ingiustificata la condanna emessa dal giudice, e presenta, pertanto, istanza di opposizione al Decreto Ingiuntivo. Anche qui, la misura del contributo unificato varia a seconda del valore del credito o del bene richiesto dal creditore.

 

Istanza di ricorso per Decreto Ingiuntivo e Opposizione:

Le istanze per il ricorso per Decreto Ingiuntivo e l’Opposizione al Decreto Ingiuntivo, sono atti che vanno depositati presso la Cancelleria del Tribunale in originale + 2 copie autenticate, previo pagamento del Contributo Unificato da parte, rispettivamente, del creditore e del debitore.

 

Tali procedimenti, rientrano nella fattispecie dei procedimenti Speciali, ovvero, tra quelli previsti nel Libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c , per i quali è previsto il dimezzamento del Contributo Unificato rispetto al C.U. per i Processi civili ordinari.


Nel procedimento Speciale contenuto nel Libro IV Titolo I Capo I°, quindi rientra: l’Ingiunzione e l’opposizione al decreto ingiuntivo. I contribuenti, pertanto, che presentano istanza di ricorso per Decreto Ingiuntivo o Opposizione al Decreto Ingiuntivo, sono tenuti obbligatoriamente a versare un Contributo Unificato in misura variabile a seconda del valore della lite oggetto di decreto ingiuntivo.

 

Per il ricorso decreto ingiuntivo ed opposizione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego non è prevista l’esenzione ma la riduzione del 50% del contributo unificato.

 

Esenzione contributo unificato 2020: quando spetta?

Esenzione dal pagamento contributo unificato 2020: Il dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con la circolare n. 10 del 11 maggio 2012: “contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011” ha provveduto a chiarire alcuni punti in materia di applicazione del contributo unificato e i casi di esenzione dal pagamento. 

Nello specifico, la circolare ha chiarito:

 

Per le controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego: il pagamento del contributo unificato per giudizi individuali o di pubblico impiego è ridotto della metà, per quelli previdenziali è dovuto in misura fissa, fatta eccezione dei casi di esenzione per reddito inferiore a 31.884,48.

Sono invece esenti dal contributo unificato, tutti i procedimenti di esecuzione (mobiliare o immobiliare) relativi a sentenze rese in ambito di giudizi di lavoro, nonchè quelli relativi al recupero di crediti di lavoro nelle procedure concorsuali solo se il ricorrente è persona fisica. In ogni caso non è mai dovuta la marca da 8 euro prevista per gli altri procedimenti civili.

 

Per i ricorsi per decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego: fermo restando i casi di esenzione per reddito, è prevista l’applicazione del contributo unificato della metà. Mentre per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro e pubblico impiego, nonchè per le relative opposizioni, il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DPR 115/2002, in base al valore del credito, ridotto della metà.

 

Tabella contributo unificato aggiornata 2020:

Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado

  • Valore fino a € 1.100,00: € 43;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 98,00;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 237,00;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 518,00;

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 759,00;

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.214,00;

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 1.686,00.

Contributo Unificato per processi Civili Impugnazione:

  • Valore della Causa Contributo Valore fino a € 1.100,00: € 64,50;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 147,00;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 355,50;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 777,00;

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.138,50;

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.821,00;

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 2.529,00.

Processo Civile - Cassazione

  • Valore della Causa fino a € 1.100,00: € 86,00;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 196,00;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 474,00;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 1.036,00;

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.518,00;

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 2.428,00;

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 3.372,00.

  

Pagare il contributo unificato 2020 per il decreto ingiuntivo è obbligatorio?

Il contributo unificato 2020 decreto ingiuntivo e opposizione è obbligatorio per ricorrere in giudizio nelle cause civili, penali, per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo o per fare opposizione ad un’ingiunzione di pagamento emesso nei loro confronti, per le esecuzioni fallimentari, immobiliari e mobiliari, o per i crediti di lavoro ecc..

 

Il versamento per il contributo unificato, pertanto, deve essere effettuato da chi richiede il ricorso nel momento in cui viene depositato l’atto introduttivo al ricorso presso la Cancelleria del Tribunale competente o Giudice di Pace. 

 

La misura del contributo unificato, in generale, varia a seconda della tipologia di procedimento giudiziario che il contribuente intenta nei confronti della controparte e si applica per ciascun grado di giudizio dei processi civili, nonché per i processi in ambito amministrativo ove è dovuto a partire dal 7 luglio 2011 con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, che ha sostituito l’imposta di bollo con il C.U..

 

L’importo del contributo Unificato viene annualmente aggiornato dal Ministero della Giustizia mediante la pubblicazione di apposite Tabelle distinte per tipologia di procedimento e grado di giudizio, contenenti i costi del C.U. dovuti dai contribuenti per ricorrere in Giudizio a seconda del valore della lite; qualora il valore della lite non possa essere determinato, lo Stato, provvede ad applicare l’importo forfettario Contributo Unificato, pari a 120 euro.

 

Contributo unificato calcolo 2020: come di calcola l'importo?

  • L’importo del Contributo Unificato 2020 nel caso del ricorso per decreto Ingiuntivo o di istanza di Opposizione al decreto ingiuntivo, varia a seconda del valore del credito o del bene, oggetto del provvedimento emesso dal Giudice di pace o tribunale competente. Il valore della lite, è determinato in base all’importo del del credito al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni applicate con l’atto impugnato.

  • Si ricorda che per ricorsi di decreto ingiuntivo e Opposizione al decreto ingiuntivo per crediti fino a 5.000 euro e fino a 20.000 per i ricorsi inerenti al rimborso danni da circolazione dei veicoli è competente il Giudice di Pace. Inoltre, per i crediti fino a 1.100 euro, la Legge, consente ai contribuenti di presentare l’istanza anche da soli senza obbligo di essere rappresentati da un avvocato. 

  • Per i ricorsi che superano le predette soglie, invece, è competente il Tribunale ove è previsto l’obbligo per il contribuente, di essere rappresentato da un legale che provveda a presentare e depositare, la relativa istanza e documentazione per il ricorso.

  

Contrbuto unificato: dove si paga e quando?

Il Contributo unificato è obbligatorio per ciascun grado di giudizio nel processo civile, quindi anche per il ricorso per decreto ingiuntivo e per l’istanza di opposizione a tale decreto. L’importo per il C.U. che il contribuente deve versare, qualora decida di ricorrere in giudizio, varia a seconda dell’entità del valore del credito o del bene oggetto di decreto, e va pagato entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso o del procedimento tramite:

  • Modello F23 Agenzia delle Entrate presso: Sportelli Banca e Agenti della Riscossione ad es. Equitalia

  • Bollettino Postale: presso gli Uffici Postali

  • Contrassegno: da acquistare presso le Tabaccherie 

I contribuenti che presentano autonomamente o tramite rappresentate legale, un’istanza per ottenere un Decreto Ingiuntivo o istanza per Opposizione ad un Decreto Ingiuntivo, sono obbligati al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50% rispetto a quello altrimenti dovuto per i Processi Civili Ordinari. L’importo del contributo unificato, che varia a seconda del credito oggetto di decreto, va versato entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso.

 

Contributo unificato omesso o pagato in ritardo:

Il contribuente che presentando istanza di ricorso di decreto ingiuntivo o di opposizione, non provvede a pagare il corrispettivo del Contributo unificato dovuto in base al valore del credito oggetto di decreto, non impedisce l’ammissibilità dell’istanza di ricorso ma comporta la riscossione coatta del tributo dovuto + le sanzioni amministrative per omesso, insufficiente o tradivo pagamento del contributo unificato.

 

Il recupero delle somme relative al Contributo Unificato omesso o tardivo, spetta alle Segreterie presso le quali è stato depositato l’atto, che provvedono a:

Inviare specifica comunicazione con Invito al Pagamento: dell’importo del Contributo Unificato dovuto + maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG, entro 30 giorni dalla data di deposito dell’istanza.

Inviare comunicazione con Intimazione al pagamento: del contributo unificato + sanzioni.

Iscrizione a ruolo delle somme dovute + calcolo degli interessi per ogni giorno di ritardo.

Il ricorrente a seguito della comunicazione con invito al pagamento delle somme dovute per il C.U., deve effettuare il versamento dell’importo dovuto + interessi legali, calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di deposito dell’atto assoggettato a CU + sanzioni, utilizzando il modello F23, indicando come Codice Tributo nel Modello:

  • 171T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

  • 172T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Interessi – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

  • 173T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;

  • 174T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Sanzione – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

 

Contributo unificato decreto Ingiuntivo omesso sanzioni:

La sanzione applicata per omesso, tardivo o insufficiente pagamento del Contributo Unificato è calcolata su ogni giorno di ritardo del versamento a partire dalla data di deposito dell’istanza di ricorso per decreto ingiuntivo e opposizione, nelle seguenti percentuali:

  • Sanzione pari al 33% dell’importo dovuto: per contributo unificato non versato oltre la scadenza del termine indicato nell’invito al pagamento (30 giorni) ma entro 60 giorni dalla notifica dell’invito.

  • Sanzione pari al 150% dell’importo dovuto: se il pagamento avviene tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica dell’invito al pagamento.

  • Sanzione pari al 200% dell’importo dovuto: se il pagamento viene effettuato successivamente al 90° giorno, ovvero, non venga effettuato. 

Trascorsi i 30 giorni dalla data di ricezione dell’invito al pagamento del contributo unificato, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice: 174T.

 

Ravvedimento operoso 2020:

Il contribuente che ha omesso o ritardato il pagamento del contributo unificato può rimediare utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso 2020 che consente di regolarizzare la violazione versando il tributo dovuto, sanzione ridotta e interessi di mora 2020 pari allo 0,05%.

Pertanto, anziché applicare sanzioni ordinarie calcolate su ogni giorni di ritardato versamento, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la sua violazione.

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