L'esonero contributivo

Decontribuzione Sud 2021: in legge di Bilancio l’esonero contributivo

Legge di Bilancio 2021 Decontribuzione Sud esonero 30%, 20% e 10% cos'è e a chi spetta, per quanto tempo e bonus occupazione Sud per le zone svantaggiate

Decontribuzione Sud 2021: in legge di Bilancio l’esonero contributivo

Decontribuzione Sud 2021, in legge di Bilancio: nella bozza di testo diffuso dal Mef  tra le varie misure previste nei 248 articoli, ce ne è una pensata per contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

 

Nella legge di Bilancio 2021, oltre quindi al bonus donne disoccupate, il bonus assunzioni under 35 uomini e donne, due categorie storicamente più fragili del mondo del lavoro e ancora più colpite dagli effetti del Covid, c'è anche l'esonero contributivo cd. Decontribuzione Sud 2021.

 

Decontribuzione Sud 2021 in legge di Bilancio:

In base a quanto previsto dall'articolo 27 della Legge di Bilancio 2021, che ricordiamo deve essere ancora approvata in via definitiva, per le assunzioni di donne disoccupate nel biennio 2021-2022, è prevista la cd. decontribuzione Sud.

 

L'articolo dal titolo "Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud" prevede che:

 

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero di cui all’articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

  • a) in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;

  • b) in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;

  • c) in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

2. L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

 

3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

 

4. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l’amministrazione concedente è l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede, altresì, al rispetto degli adempimenti in termini di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Gli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in:

  • 4.000 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025,

  • 2.650 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 e

  • 1.300 milioni di euro annui per gli anni 2028 e 2029.

Ai predetti oneri si provvede per l’annualità 2021 ai sensi della presente legge e a partire dal 2022, in via programmatica, per il 50 per cento degli importi indicati a valere sulle risorse finanziarie nell’ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’UE e nell’ambito di ulteriori risorse finanziarie assicurate dal bilancio dell’UE e rese disponibili nel contesto dei seguiti delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020.

 

6. È soppresso il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

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