Deducibilità costi auto partita Iva 2019: imprese e professionisti

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Redazione
di Redazione
27 settembre 2019 15:20
Deducibilità costi auto partita Iva 2019: imprese e professionisti

Deducibilità costi auto 2019 Partita IVA per imprese e professionisti sono stati modificati con la c.d. Riforma Fornero Legge n.92 del 28.06.2012, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.136, recante le "Disposizioni in materia di riforma del mercato del Lavoro in un prospettiva di crescita" art. 4, co. 72-76, che di fatto ha ridimensionato a partire dal periodo d’imposta 1 gennaio 2013, la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti.

 

Nello specifico, la deducibilità dei costi auto è pari al 20% sia per professionisti che imprese mentre per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità dei costi auto passa al 70%, per i veicoli di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio, alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico deducibili 100%.

Leggi anche le novità sui costi partita IVA 2019.

 

Deducibilità costi auto professionisti al 20%:

I limiti di deducibilità costi auto per professionisti e imprese: per le Auto uso Professionisti e Imprese è pari al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa

 

Anche nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità dei costi e spese auto è del 20%, limitatamente ad un solo veicolo mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

 

I limiti di deducibilità sui costi auto professionisti e imprese pari al 20% riguardano:

  • costo d’acquisto veicolo;

  • canoni di leasing e noleggio;

  • carburante e lubrificanti;

  • assicurazione RC auto;

  • spese di manutenzione e riparazione;

  • spese per ricovero veicolo e parcheggio.

Si deve però tenere conto che la legge impone una duplice limitazione:

  • limite al valore fiscalmente riconosciuto dei mezzi:

    • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

    • euro 4.131,66 euro per i motocicli;

    • euro 2.065,82 per i ciclomotori.

  • Limite di deducibilità al 20%, per cui:

    • Autovetture fino a 18.075,99, l’importo deducibile massimo è pari a 3.615,20;

    • Motocicli € 4.131,66, la quota deducibile fiscalmente è pari a euro 826,33

    • Ciclomotore limite massimo a 2.065,83, costo massimo deducibile è di 413,17 euro.

In base a queste limitazioni circa la deducibilità costi auto il professionista o l'impresa può dedurre

 

Deduzione auto Rappresentanti: aliquota e limiti

Auto ad uso rappresentanti: Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, promotori finanziari e degli agenti di assicurazione fissata nella misura dell’80%. Il costo massimo fiscalmente rilevante, in caso di acquisto, effettuato da rappresentati è pari a:

 

Autovetture: 25.822,24 euro.

Autocaravan: 18.075,99 euro.

Motocicli: spese deducibili all'80% del costo entro un massimo di 4.131,66 euro mentre l'IVA è detraibile al 100% solo se la potenza della moto non supera i 350 cc

Ciclomotori: 2.065,83 euro.

Riguardo invece la deducibilità costi sui canoni di locazione e di noleggio veicoli per i rappresentanti, il costo massimo fiscalmente riconosciuto è pari a:

  • Noleggio auto: dal 1° gennaio 2017 è passato da 3.615,20 a 5.164,57 euro annui.

  • motocicli: 774,69 euro annui;

  • ciclomotori 413,17 euro annui.

Si ricorda inoltre che per effetto della legge di Bilancio 2018, gli agenti e rappresentanti non possono più beneficiare del superammortamento auto

 

Veicoli uso promiscuo dipendenti:

Per le auto concesse ad uso promiscuo ai dipendenti, quindi per le auto concesse per svolgere l’attività lavorativa che per il proprio tempo libero, la deducibilità costi 2019 è pari al 70%

 

Il limite di valore fiscalmente riconosciuto alle auto ad uso promiscuo rimane invariato a seguito della nuova riforma. L’utilizzo promiscuo dell’autoveicolo dato in concessione ai dipendenti deve essere superiore per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (cfr. C.M.48/1998, paragrafo 2.1.2.1).

 

Nuovi limiti spesa noleggio e leasing:

Per le imprese e professionisti che stipula di contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è lo stesso di quello previsto in caso di acquisto dei veicoli.

 

Pertanto, in caso di canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile, sempre alla luce della nuova percentuale del 20%, sarà pari a:

  • Leasing: per poter determinare la percentuale di deducibilità dei canoni relativi ad automezzi acquisiti in leasing, è sufficiente determinare il rapporto fra i limiti di deducibilità relativi alla tipologia di automezzo e il relativo costo, applicando la seguente formula:

                                   limite di costo fiscalmente riconosciuto
% Canoni deducibili = ____________________________________ x 100
                                         costo per la società di leasing 

Una volta calcolata tale percentuale di deducibilità, il contribuente può calcolare il costo fiscalmente riconosciuto che si ottiene applicando il 27,5% al valore ottenuto dalla formula sopra descritta.

  • Noleggio: Secondo le modifiche previste l’art. 164 del Tuir prevede che in caso di locazione o di noleggio, i limiti di deduzione cambiano e, in particolare, il costo massimo a cui commisurare l’aliquota del 20% per il calcolo del canone è pari a:

  • Autovetture 3.651,20 limite massimo 20% per cui 723,04 euro

  • Autocaravan 1.446,08 limite massimo del 20% per cui deducibilità di euro 723,04

  • Motocicli euro 309,88 euro limite massimo deducibile 20%, per la deducibilità massima nel 2014 è per euro 154,94 euro.

  • Ciclomotori 165,27 euro limite massimo 20% per cui il costo massimo deducibile è per euro 82,63.

 

Auto a deducibilità 100% 2019:

La deducibilità integrale dei costi auto 2019 e di ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo delle stesse è riservata ai soli mezzi di trasporto individuati dall’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. poiché destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, ossia, quelli “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio.

 

Altri casi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi riguardano i veicoli destinati al trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione che attesti tale destinazione come per esempio le auto per il servizio taxi.

Rientrano nella deducibilità integrali anche le spese generate dall’utilizzo del veicoli quali:

  • carburanti e lubrificanti, vedi a tale proposito come pagare carburante.

  • tassa di proprietà;

  • Rc auto;

  • Pedaggi autostradali;

  • manutenzioni e riparazioni;

  • custodia;

  • Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.

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