Deducibilità Costi Partita Iva 2020: spese scaricabili dichiarazione

Deducibilità Costi Partita Iva 2020 quali sono le spese effettuate per l’attività impresa professionisti scaricabili dalle tasse dichiarazione dei redditi

Redazione
di Redazione
4 dicembre 2019 14:37
Deducibilità Costi Partita Iva 2020: spese scaricabili dichiarazione

Deducibilità Costi Partita Iva 2020 cos'è e come funziona?

 

La deduzione dei costi e la tassazione dei compensi per i soggetti titolari di Partita IVA si fonda sul principio di "cassa" ovvero sul reddito Irpef generato dalla differenza tra quello effettivamente incassato, e dimostrato dalle entrate ricevute sul conto corrente, e quello effettivamente speso nello stesso periodo d’imposta.

 

Tale principio non è però assoluto dal momento che esistono delle eccezione che non rientrano nella norma come nei casi di:

- ammortamento dei beni strumentali;

- canoni di locazione finanziaria;

- spese di ristrutturazione immobili;

- quote di indennità di trattamento di fine rapporto e di cessazione dei rapporti di lavoro coordinata e continuativa maturate nel periodo di imposta.

 

In taluni casi, la deducibilità deve avvenire in relazione non al momento in cui il costo è stato sostenuto dall’azienda ma al periodo nel quale tale costo è riferibile al cosiddetto principio di competenza in base al quale i costi ed i ricavi proporzionali al tempo vanno indicati nel bilancio dell’azienda, indipendentemente dalla pagamento. 

Vi ricordiamo che per le partite IVA 2020 è stata riconfermata un'importante novità: la flat tax partita Iva 2020.

 

Deducibilità Costi Partita Iva 2020: Beni strumentali

beni strumentali o altrimenti detti Cespiti sono tutti quei beni materiali e immateriali che partecipano alla formazione del reddito e vengono utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività come computer, macchine per ufficio, apparecchiature, mobili, attrezzature, impianti, auotovetture o strumenti propri dell’attività dell’impresa e/o dell’artigiano come per esempio gli attrezzi di lavoro. 

  • Beni strumentali materiali e immateriali:I beni strumentali sono distinti in 2 categorie: Beni materiali quindi “visibili” e Beni Immateriali: costi non visibili che danno la loro utilità per più anni, come ad esempio loghi aziendali, marchi, brevetti.

  • La deduzione dei costi dei Beni strumentali per i soggetti titolari di Partita IVA si fonda sul principio di "cassa" ovvero sul principio in base al quale il reddito Irpef del professionista viene generato dalla differenza tra quello effettivamente incassato, e dimostrato dalle entrate ricevute sul conto corrente, e quello effettivamente speso nello stesso periodo d’imposta. Tale principio, non è però assoluto dal momento che esistono delle eccezione e delle deroghe come nel caso dell’ammortamento dei beni ammortizzabili di costo superiore a 516,46 euro per i quali la partecipazione al costo dei beni strumentali avviene per quote, a prescindere dall’effettivo pagamento del bene, in base quindi al "principio di competenza".

  • Per i beni strumentali, invece, il cui costo unitario è inferiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale della spesa nell’esercizio dell’effettivo sostenimento, in base al principio di deducibilità per cassa. Nel caso in cui vi sia un utilizzo promiscuo del bene, ovvero, che sia utilizzato dal professionista per l’esercizio d’impresa e anche per uso personale o familiare, la deduzione delle quote di ammortamento e delle relative spese è del 50%, anche se di valore inferiore a 516,46 euro. La percentuale dell’ammortamento è la stessa anche per i beni acquistati nel corso dell’anno.

  • Tutti i Beni strumentali acquistati dal professionista o dall’azienda devono essere, inoltre, registrati ed iscritti nel Bilancio dell’impresa suddivisi per categoria e per anno di acquisto. Al 31 dicembre di ogni anno d’imposta e di esercizio verrà poi calcolato e riportato sul Libro dei Cespiti anche l’importo di ammortamento, il valore del fondo di ammortamento ed il valore residuo del bene.

  • L’azienda o professionista che intende procedere alla vendita di un bene strumentale registrato deve materialmente deve stralciarlo dal libro dei Cespiti, se la differenza tra il valore residuo del bene (costo di acquisto meno fondo ammortamento) ed il prezzo di vendita è positivo si parlerà di ricavo, se è negativo si avrà parlerà in termini di costo, nel caso in cui invece il bene dovesse rompersi definitivamente, il professionista o l’azienda dovrà procedere ad una dismissione senza possibilità di vendita.

Se desideri aggiornamenti su: Acquisto beni strumentali Nuova Sabatini 2020.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: come si calcola il valore di ammortamento?

Per ogni bene strumentale acquistato la quota di ammortamento cambia in base al tipo di bene ed alla attività che si svolge.

 

Pertanto, per poter calcolare il valore di ammortamento di un bene strumentale è necessario verificare l’aliquota di ammortamento in base ai Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni stabiliti con il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 che collocano il bene riferito al settore di impiego e la percentuale di ammortamento da applicare per il calcolo.

 

Per calcolare il valore di ammortamento di un bene strumentale bisogna applicare la seguente formula, rispondendo a questa domanda:

L’aliquota di ammortamento moltiplicata per il costo di acquisto è maggiore del residuo a fine anno?

  • No: Ammortamento Bene Strumentale = aliquota % x Costo di acquisto

  • Si: Ammortamento Bene Strumentale = valore residuo al 31/12 dell’anno precedente.

Leggi le novità sullo stop al Super ammortamento 130%.

 

Deducibilità Costi Partita Iva 2020: spese per immobili

Cosa e quanto si può scaricare dai costi pagati per l’acquisto, affitto o per uso promiscuo dell’ufficio?

Gli immobili ad uso ufficio acquistati dal professionista vengono sottoposti a deduzione in base al principio di competenza per cui tramite le quote di ammortamento annuali sull’immobile, mentre nel caso di locazioni mensili quindi affitto per uno studio, anche di una sola stanza, il costo sostenuto dal professionista o dall’azienda è deducibile al 100%.

 

Si parla invece di utilizzo promiscuo dell’immobile in caso di destinazione della propria casa all’attività come studio di avvocato, commercialista, web agency ecc. in questo caso si adotta un regime di deduzione del costo nella misura forfettaria del 50% delle spese sostenute per l’acquisto, l’affitto o i costi di gestione dell’immobile.

In questo stesso regime rientrano anche le spese di ammodernamento o manutenzione straordinaria che possono essere dedotti nei limiti del 5% del valore di questi all’inizio dell’esercizio, pertanto, se le quote dell’immobile sono dedotte al 100% lo saranno anche le spese, se invece sono al 50% perché utilizzate promiscuamente le spese andranno dedotte del 50%.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: acquisto immobili come Beni strumentali

Nel caso di acquisto di immobile adibito al 100% ad uso studio il costo è deducibile attraverso il processo di ammortamento con un’aliquota del 3% e se acquistato con mutuo, anche gli interessi passivi sono deducibili.

 

Con l’entrata in vigore della Legge Visco-Bersani, l’IVA è detraibile solo se viene applicata dalle imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni mentre per i soggetti di imposta diversi dalle imprese costruttrici e di ripristino, l’Iva è applicata solo se le vendite risultano essere effettuate nei confronti di:

  • soggetti con detraibilità minore o uguale al 25%;

  • soggetti privati o operatori non soggetti di imposta;

  • soggetti diversi da quelli sopra indicati se il cedente ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione, in questo caso viene applicato il sistema dell’inversione contabile per il combinato disposto di cui ai commi 5 e 6, lett. a-bis) dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972.

Le ultime novità e chiarimenti introdotti dall’Agenzia delle Entrate alla Legge Visco-Bersani, di cui l’art. 19-bis1, co. 1, lett. i), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 che sancisce appunto l’indetraibilità dei costi di acquisto, locazione, manutenzione e gestione di immobili abitativi, affermano con la circolare R.M. 22.2.2012, n. 18/E, che gli immobili abitativi utilizzati nell’attività imprenditoriale devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, allo stesso modo dei fabbricati strumentali per natura, per i quali non sussistono limitazioni alla detrazione.

 

L’Agenzia ha quindi previsto per gli immobili a destinazione abitativa in cui sia prevista e svolta un’attività appartenente al settore turistico-alberghiero, possano portare a detrazione l’IVA, qualora l’utilizzo sia "strumentale" per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale nel settore turistico. A tal fine occorre verificare se i predetti immobili abitativi, nel momento in cui avvengono gli interventi di ristrutturazione o manutenzione, siano già destinati all’attività ricettizia o siano inequivocabilmente destinati ad essa.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: immobili in leasing

  • La deducibilità dei canoni leasing relativi ai beni immobili strumentali è cambiata con l’entrata in vigore del D.L. 16/2012 che di fatto ha modificato l’articolo 54, comma 2 del del TUIR.

  • Pertanto, il Decreto sulla Semplificazione Fiscale ha sancito che per i professionisti e per tutti i titolari di redditi derivanti da lavoro autonomo, sia possibile portare in deduzione i canoni di leasing a prescindere dalla durata del contratto di leasing. La durata da considerare per la deducibilità dei canoni leasing è ora pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Questo di fatto va a modificare profondamente quanto precedentemente stabilito con la Legge 296/2006 in base alla quale il professionista aveva l’opportunità di portare in deduzione i canoni di leasing immobiliare, solo se la durata prevista nel contratto di leasing fosse stata inclusa tra un minimo di 8 e un massimo di 15 anni, ancor prima del 2006 era possibile portare in deduzione solo la rendita catastale.

Riassumendo, in caso di locazioni mensili e quindi di affitto per uno studio, anche se di una sola stanza, il costo sostenuto dal professionista o dall’azienda è deducibile al 100%.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: spese ristrutturazione immobile strumentale

Per quanto concerne le spese di ammodernamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione degli immobili strumentali sostenute dall’impresa o dal professionista possono essere dedotte nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultanti dal libro cespiti all’inizio d’anno e per l’eccedenza in quote costanti nei cinque anni successivi. Se l’utilizzo dell’immobile è ad uso promiscuo la deducibilità delle spese è consentita nella misura del 50%.

 

Tipologie di Spese Manutenzione:

  • Spese di manutenzione ordinaria: sono gli interventi atti a mantenere l’efficienza del bene preservandolo nel tempo;

  • Spese revisione periodica;

  • Spese di riparazione: spese sostenute per riparare guasti o rotture delle immobilizzazioni;

  • Spese di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento: interventi di natura straordinaria che modificano il bene determinando l’aumento della sua produttività o il prolungamento della durata utile residua. Tali spese, di regole, rientrano nella tipologia delle spese capitalizzabili dal momento che la loro utilità si estende in più esercizi.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: abitazione usata come ufficio

  • Per gli immobili di proprietà che vengono utilizzati dal professionista e dall’impresa come immobili funzionali alla propria attività come il commercialista, l’avvocato o la web agency, detti promiscui viene adottato un regime di deduzione del costo nella misura forfettaria del 50% delle spese sostenute per l’acquisto, l’affitto o i costi di gestione dell’immobile.

  • Nel caso di immobili in leasing o in locazione semplice ad uso promiscuo è deducibile il 50% del canone, sia in caso di leasing, sia in caso di semplice locazione, a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di altro immobile ad uso esclusivamente professionale, sono deducibili nella misura del 50% anche le spese per i servizi relativi a tali immobili.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: Veicoli in Leasing

L’art. 4-bis del Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) convertito in legge, ha sancito che a partire dai contratti di leasing stipulati dal 28 aprile 2012, la deducibilità dei canoni di leasing è svincolata dalla durata del contratto di locazione. In realtà, ai fini fiscali la norma non è stata cambiata in quanto la deducibilità dei canoni leasing per i beni mobili non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili tra 11 e 18 anni e per le autovetture pari al periodo di ammortamento. Ciò che cambia è solo il periodo di durata del contratto, che è svincolato dalla durata dell’ammortamento.

 

Pertanto, esistono delle limitazioni in fatto di detraibilità dell’IVA sui canoni leasing per le autovetture utilizzate da professionisti e imprese e per quelle concesse ai dipendenti e se strettamente strumentali all’attività svolta oppure no.

 

Quant’è la detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali prese a leasing?

  • Detrazione 100% dell’Iva: per i veicoli stradali a motore per il trasporto persone o cose pari o uguali a 35 quintali con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio senza i quali non potrebbe essere svolta l’attività come noleggiatori auto o tassisti.

  • Detrazione limitata (40%) dell’Iva: per i veicoli stradali a motore per trasporto di persone o cose minori di 35 quintali e con max 8 posti + quello del conducente. 

  • Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc.

Importante: Tali limitazioni non si applicano agli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

 

Come vengono Classificati gli autoveicoli in base al loro utilizzo nell’impresa?

Gli automezzi utilizzati all’interno dell’attività economica d’impresa possono essere così distinti: 

  • 1) autoveicoli esclusivamente strumentali e ad uso pubblico.

  • 2) veicoli a deducibilità limitata.

  • 3) autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

 

Deducibilità Costi Partita Iva: Veicoli strumentali al 100%

Gli autoveicoli strumentali sono gli automezzi senza i quali l’attività dell’impresa non potrebbe essere svolta come per esempio le aziende di autonoleggio e tassisti e i mezzi utilizzati:

  • dalle scuole di guida, ai fini di formazione

  • per le attività di leasing o di noleggio

  • dai rappresentanti di commercio

  • come beni merce (concessionari di autoveicoli)

L’articolo 164, comma 1, lettera a) prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli con destinazione esclusivamente strumentale e ai veicoli adibiti ad uso pubblico sono interamente deducibili nella determinazione del reddito imponibile.

 

Veicoli non strumentali al 40%

Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. In particolare: 

  • deducibilità al 40% per le imprese e gli esercenti arti e professioni

  • deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio

Oltre a tali limiti, la predetta norma prevede un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta al quale gli stessi devono essere applicati. 

 

Deducibilità Costi Partita Iva: Veicoli uso promiscuo al 90%

I costi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili dall’impresa nella misura del 90%, mentre sul lavoratore che beneficia del mezzo (fringe benefit) verrà applicata la relativa tassazione: pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. 

 

Partita Iva limite di Deducibilità costi per acquisto auto e moto

Il costo ammortizzabile riconosciuto ai fini di deducibilità è nella misura non superiore a :

  • euro 18.075,99: per le autovetture e gli autocaravan

  • euro 25.822,84: per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

  • euro 4.131,66: per i motocicli

  • euro 2.065,83   per i ciclomotori

Pertanto, l’imprenditore o il professionista che acquista un’autovettura, ai fini fiscali, può dedurre su una spesa al massimo di € 18.075,99 il 40%, pari alla fine del periodo di ammortamento pari ad una deduzione totale di € 7.232.

 

Complessivamente le quote di ammortamento sono pari al: 25%: per le autovetture, motoveicoli e simili e 20%: per gli autoveicoli per trasporto merce.

 

Deducibilità costi Partita Iva: Bollo e Assicurazione Veicoli Aziendali

costi Bollo e assicurazione, di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, seguono la disciplina fiscale dell’autoveicolo al quale sono attinenti, pertanto saranno deducibili nella stessa misura delle quote di ammortamento, leasing e locazione. Pertanto, sono detraibili dall’IVA del 40% a meno che non siano strettamente strumentali e sono deducibili al 40% dall’IRPEF.

 

Deducibilità costi Partita Iva: elenco spese professionista, società

  • Deducibilità Telefoni cellulari, telefonia mobile e PC, connessioni internet, Adsl: costi deducibili per l’acquisto, affitto, locazione leasing di telefonia mobile è pari all’80%, se la spesa però riguarda il telefono fisso o pc e fax sono inerenti all’attività d’impresa, la relativa IVA può essere detratta al 100% sia nel caso di spese sostenute da un professionista che da un imprenditore.Riguardo invece gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo, la deducibilità è pari al 100% dell’IVA.

  • Deducibilità Mutuo e Interessi passivi: sono deducibili al 100% se strettamente connessi all’acquisto di un bene o servizio strumentale all’impresa e alla sua attività.

  • Deducibilità Software-programmi applicativi per il computer: come anche altri beni immateriali, sono deducibili interamente nell’anno di pagamento sia ai fini Irpef che Irap.

  • Deducibilità Giornali, riviste e libri: sono spese interamente deducibili sia ai fini Irpef che Irap.

  • Deducibilità Viaggi e trasferte, biglietti aerei-treno-nave: aerei, treni, auto e pedaggi stradali: sono deducibili se si riferiscono a trasferte operate fuori dal comune di residenza del professionista.

  • Deducibilità contributi previdenziali versati alla cassa di previdenza: sono deducibili dal “reddito complessivo” del contribuente.

  • Deducibilità spese per ristoranti e alberghi: possono essere dedotte nella misura del 75% e, in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti. Le spese sono documentate da ricevute fiscali o fatture, sempre intestate al professionista.

  • Deducibilità spese di rappresentanza: fino al 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, mentre l’Iva sulle spese di rappresentanza relative alle cessioni gratuite (omaggi) è detraibile solo se di costo unitario inferiore a 25,82 euro. Sono considerate di rappresentanza: le spese per l’acquisto di “beni omaggio”; le spese di ristorante e alberghi (comunque deducibili nella misura del 75%) per altre persone in relazione con l’attività del professionista; le spese di quadri, sculture oggetti d’arte, d’antiquario e da collezione.

  • Deducibilità spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale: sono deducibili nella misura del 50%. Con la Circolare n. 53/E del 2008, l’Agenzia ha precisato che la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola generale, vale a dire anche in occasione di partecipazione a congressi o convegni.

  • Deducibilità Spese Sito Web a fini Pubblicitari: quando il sito web pubblicizza tramite le sue pagine i prodotti o i servizi offerti dall’azienda, eventualmente avvalendosi di strumenti e tecnologie per renderli più accattivanti (musiche, immagini o animazioni). Tali spese per la realizzazione e per la gestione sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui vengono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).

  • Deducibilità Spese Sito Web a fini di rappresentanza: quando l’azienda ha come obiettivo quello di dare agli utenti un’immagine di un’azienda solida ed in buona salute tramite sito web. Tali costi sono deducibili solamente per un terzo del loro importo in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).

 

Deducibilità costi Partita Iva: Tasse e imposte

Le imposte e tasse deducibili sono:

  • tassa di concessione governativa per iscrizione negli Albi professionali;

  • tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

  • imposta sulla pubblicità e sull’insegna dello studio

  • imposta di bollo e di registro

  • Irap

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA