Detrazione IVA 2019: fatture acquisti importazioni e scadenza

Detrazione IVA 2019 scadenza per esercitare il diritto alla detraibilità IVA acquisti e importazioni ora con la dichiarazione IVA dello stesso anno

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 18:27
Detrazione IVA 2019: fatture acquisti importazioni e scadenza

Detrazione IVA 2019 nuova scadenza per la detraiblità dell'imposta sul valore aggiunto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva, in Gazzetta Ufficiale.

 

Tra le tante novità oltre allo split payment esteso ai professionisti (ora abolito dal decreto Dignità) ed in generale a titolari di partita Iva con ritenuta alla fonte, stretta sull'ACE (abolita dal 2019 per effetto della nuova legge di bilancio 2019) e di conseguenza ricalcolo della base imponibile ai fini IRES da parte dei soggetti interessati, nuovi limiti sulle compensazioni dei crediti, in quanto la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità su crediti IVA passa da 15.000 a 5.000 euro, c'è anche quella che ha previsto una nuova scadenza per la detrazione dell'IVA.

 

In base alle nuove regole dettate dalla Manovrina di aprile, pertanto, a decorrere dalle fatture emesse e ricevute dello scorso anno, il diritto di detrazione Iva assolta sugli acquisti o le importazioni, deve essere esercitato al massimo con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrabilità, la scadenza è il 30 aprile 2019.

 

Vediamo qundi in dettaglio come sono cambiate le regole per la detrazione IVA 2019.

Vi ricordiamo anche che dal 1° gennaio 2019 è scattato anche l'obbligo dell'Esterometro 2019.

 

Quali le novtà introdotte dalla Manovra correttiva?

Novità Manovra Correttiva: Con la pubblicazione del decreto 50/2017 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le novità fiscali previste dalla cd. Manovra Correttiva, chiamata anche “Manovrina di aprile”.

 

Nello specifico, il decreto 50/2017 prevede una serie di importanti novità importanti, quali:

  • Split Payment professionisti: al fine di aumentare il contrasto all’evasione fiscale, l’articolo 1 della Manovra, ha previsto l’estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti dell’Iva anche ai professionisti. Ciò significa che a partire dal 1° luglio 2017,  le fatture emesse dai professionisti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa, saranno soggette allo split payment IVA. Per cui a partire dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio, i soggetti interessati dall’abolizione del comma 2 dell'art. 17ter del DPR 633/72, dovranno esporre la dicitura split payment in fattura. Oltre ai professionisti, lo stesso meccanismo, sarà esteso a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Lo split payment professionisti abolito dal decreto Dignità di Di Maio.

  • Detrazione IVA acquisti: il nuovo comma 1 dell’articolo 19 del d.p.r. 633/1972 ha previsto che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato;

  • Compensazione F24 solo con Fisconline e visto di conformità: l’articolo 3 del decreto 50/2017, prevede la riduzione da 15.000 a 5.000 del limite delle compensazioni dei crediti IVA soggette al visto di conformità, l’obbligo di inviare per via telematica tramite i servizi Entratel/Fisconline i modelli F24 contenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. A partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA, devono ora passare attraverso Entratel o Fiscoonline mentre fino al 23 aprile, tale obbligo vige solo per le compensazioni IVA superiori a 5.000 euro. Ricordiamo che con le nuove disposizioni, il credito fino a 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione dal primo giorno dell’anno successivo alla sua maturazione, senza che vi sia l bisogno di presentare la dichiarazione IVA. Se il rimborso IVA è maggiore a 5.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, il credito è compensabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (16 marzo) o dell’istanza trimestrale (modello TR). L’altra novità che riguarda sempre la compensazione, è che non sarà più possibile compensare con il modello F24, le imposte richieste dall’ufficio a seguito del recupero di eventuali crediti indebitamente utilizzati che quindi devono essere versati e non più compensati.

  • Cedolare secca 21% sugli affitti brevi e la Tassa Airbnb: in base a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto 50/2017, a partire dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti da locazioni brevi si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 23/2011, con aliquota al 21% in caso di opzione. Tale ritenuta, dovrà essere obbligatoriamente versata dagli intermediari immobiliari, come Airbnb, Booking, Tripadvisor, Expedia, e dagli agenti immobiliari. Dal 2019 sempre per effetto della nuova legge di bilancio 2019 cedolare secca sui negozi.

  • Accise sui tabacchi e disposizioni in materia di giochi (articoli 5 e 6);

  • Nuovo calcolo della base imponibile ACE: l’articolo 7 del presente decreto, prevede che gli acconti delle imposte debbano essere ricalcolate per effetto delle modifiche introdotte sull’Ace;

  • Clausole di salvaguardia aliquote IVA e Accise: l’articolo 9 del testo ufficiale della Manovra Correttiva, prevede una riduzione dell’aumento dell’Iva in caso di salvaguardia dei conti dello Stato:

    • Aliquota IVA10%: aumento dal 2018 dell’aliquota all’11,5% al posto del 13%;

    • Aliquota 22%: aumento aliquota al 25% nel 2018 e al 25,4% mentre scende nel 2019 al 24,9% e nel 2020 , per poi tornare al 25% dal 2021;

    • Aumento accise sulla benzina: dal 2019. Tali aumenti sono stati scongiuratiper il solo 2019, vedi a tale proposito aumento IVA 2019.

  • Giustizia tributaria: il Decreto Legge 50/2017 prevede:

    • modifiche alla normativa su reclamo e mediazione;

    • rottamazione condono liti fiscali pendenti.

 

Detrazione IVA 2019: nuova scadenza per la detraibilità dell'imposta

Diciamo subito che le novità introdotte dalla Manovra Correttiva alla detrazione IVA, partono dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e proseguono dal 2018 in poi.

Per quelle relative a precedenti anni, come vedremo in seguito, per la detraibilità IVA, si applicano le vecchie regole.

Ma andiamo con ordine, e vediamo per prima cosa come è cambiata la normativa in materia di detrazione IVA per effetto del decreto 50/2017.

 

A partire dalle fatture emesse e ricevute nello scorso anno, sono cambiate le regole per esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti ed importazioni.

L'ex governo Gentiloni, infatti, al fine di contrastare ancora più forte l'evasione fiscale dell'IVA in Italia, è intervenuto, oltre che con il nuovo spesometro, basato sull'obbligo di comunicare trimestralmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nonché i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate, lo split payment esteso ai professionisti, i limiti alla compensazione dei crediti IVA, anche con la modifica dei termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva.

Secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate nell'Audizione del 4 maggio 2017, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 50/2017, è stato modificato il termine entro cui i contribuenti possono detrarre l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

 

Scadenza diritto alla detrazione IVA in base al vecchio art. 19, comma 1, DPR n. 633/72:

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Scadenza diritto alla detrazione IVA in base al nuovo articolo 19, modificato per effetto del decreto 50/2017:

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Detrazione IVA 2019 acquisti e importazioni: come e cosa cambia?

Detrazione Iva 2019 acquisti e importazioni, cosa cambia e come? Come abbiamo già visto, a partire dalla fatture emesse e ricevute quest'anno, i contribuenti titolari di partita IVA, devono applicare le nuove regole circa la detraibilità dell'Iva sugli acquisti e importazioni.

 

A cambiare quindi, è la scadenza entro la quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Tale diritto alla detraiblità IVA, pertanto, è esercitabile ora, solo con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è sorto il diritto stesso.

 

Ciò significa, e ve lo spieghiamo in base all'esempio riportato direttamente dall'Agenzia delle Entrate nell'Audizione del 4 maggio scorso, che se un'impresa, ad esempio, effettua l'acquisto di un bene nel 2018, il diritto alla detrazione IVA sull'acquisto è esercitabile al massimo con la dichiarazione IVA 2019 da presentare entro la scadenza del 30 aprile 2019.

Al fine di rendere poi la normativa sulla registrazione acquisti più coerente al novellato articolo 19, la Manovra Correttiva, ha previsto la modifica dell'articolo 25 del decreto IVA: registrazione degli acquisti. Andiamo a vedere come e in cosa è cambiato.

 

Registrazione degli acquisti: novità

Il Legislatore, al fine di rendere più omogenea la nuova normativa sulla detrazione IVA, è intervenuto a modificare anche quella relativa alla registrazione degli acquisti.

In base a queste nuove regole, le fatture di acquisto devono ora essere annotate nel registro prima che si provveda alla liquidazione periodica relativa all'anno in cui si è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La normativa, si applica a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017.

Art. 25. Registrazione degli acquisti, vecchie regole per le fatture anni precedenti:

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Art. 25. Registrazione degli acquisti, nuove regole a partire dalla fatture 2017:

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

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