Modello IVA 2020: regime forfettario, split payment, reverse charge

Modello Iva 2020 dichiarazione Agenzia Entrate scadenza e istruzioni per la compilazione contribuenti nel regime forfettario reverse charge Split payment

Modello IVA 2020: regime forfettario, split payment, reverse charge

Il modello IVA è un adempimento fiscale obbligatorio per i titolari di Partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo o effettuano cessioni o prestazioni.

 

Tale dichiarazione, può ora essere presentata solo ed esclusivamente in forma autonoma.

 

Le operazioni IVA effettuate nel 2019 vanno quindi nella dichiarate nella dichiarazione IVA 2020 in forma autonoma entro la scadenza 30 giugno 2020 utilizzando il nuovo modello IVA 2020.

 

Dichiarazione IVA 2020 scadenza:

La dichiarazione IVA 2020 tramite il nuovo modello IVA annuale 2020 e il nuovo modello IVA Base 2020 può essere presentata con una solo modalità:

  • Dichiarazione IVA in forma autonoma: la dichiarazione IVA non può più essere presentata insieme al modello Unico, in quanto è diventata obbligatoria la presentazione in via autonoma entro una precisa scadenza:

  • Dichiarazione IVA 2020 scadenza 30 giugno.

 

Modello dichiarazione IVA 2020 Agenzia delle Entrate:

I contribuenti, per la dichiarazione IVA 2020, devono utilizzare i nuovi modelli IVA 2020 che ogni anno l’Agenzia delle Entrate approva e pubblica sul sito istituzionale e che recepiscono le ultime novità n materia d'IVA come ad esempio:

  • 1) la nuova modalità di trasmissione della dichiarazione solo in forma autonoma e telematica;

  • 2) la nuova scadenza: la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 aprile. Per il 2020, la scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2020.

  • 3) l'introduzione del regime forfettario;

  • 4) l’estensione del meccanismo di inversione contabile Iva cd. reverse charge IVA anche ad altri e nuovi settori quali l’edilizia, l’energetico e l'informatico ed hi-tech ed il nuovo meccanismo dello split payment PA, nuovi campi e righi.

Per poter scaricare il nuovo modello IVA 2020 definitivo occorre attendere il provvedimento dell'AdE, quando sarà emenato, per scaricare il modello basterà visitare la pagina di riferimento sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. 

Ecco invece le semplificazioni IVA 2020 nel decreto fiscale 2020.

 

Software compilazione modello IVA 2020:

Software di compilazione modello Iva 2020: programma gratuito predisposto dall'Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare i contribuenti titolari di Partita IVA ad espletare l'adempimento.

 

Importante: la dichiarazione IVA non va confusa con un altro importante adempimento: la comunicazione dati Iva annuale.

Quest'ultima infatti, è stata eliminata, proprio a seguito dell’introduzione della nuova dichiarazione IVA in forma autonoma.

 

A scopo puramente informativo, ricordiamo che la comunicazione dati Iva è solamente una comunicazione che doveva essere inviata all’Agenzia da coloro che avevano effettuato operazioni IVA attive e passive, al fine di verificare e calcolare l’IVA ancora dovuta o da utilizzare a rimborso o a credito, per cui non determinava l’importo da liquidare.

 

Ne consegue che, i contribuenti che erano tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA annuale, sono ora gli stessi obbligati alla dichiarazione IVA 2020 in forma autonoma.

 

Come si presenta il modello IVA 2020 e quando si paga l'imposta?

La dichiarazione IVA 2020 Agenzia delle Entrate va presentata per via telematica entro la scadenza del 30 giugno 2020.

 

Come si presenta il modello IVA all'Agenzia? La dichiarazione IVA tramite modello IVA annuale o modello IVA base, va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando le seguenti modalità di invio online:

  • a) direttamente, se si possiede il Pin Agenzia Entrate per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline;

  • b) tramite un intermediario abilitato: CAF, commercialista, associazioni di categoria ecc;

  • c) tramite altri soggetti incaricati per le Amministrazioni;

  • d) tramite società appartenenti al gruppo. 

 

Quando si paga l'imposta?

La liquidazione IVA da parte del soggetto che ha presentato la dichiarazione IVA va effettuata nelle seguenti modalità e tempi:

  • I contribuenti soggetti a Iva che presentano la dichiarazione annuale, devono effettuare il versamento dell'IVA entro il 16 marzo. Il versamento IVA, deve essere effettuato tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica.

  • Superata detta scadenza, è possibile effettuare il pagamento entro la scadenza dei versamenti IRPEF, IRES, IRAP, ossia, entro il 30 giugno, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

 

Dichiarazione IVA 2020 regime forfettario:

Dichiarazione IVA 2020 regime forfettario

  • E' stato consentito ai contribuenti nel regime forfettario, Circolare 10/2016, che hanno optato per il regime ordinario, di revocare l'opzione e di rientrare a partire dal 1° gennaio successivo, nel regime forfettario. Analoga possibilità è stata offerta anche ai fuoriusciti per opzione dal regime forfettario.

  • In questi casi, è possibile non solo rientrare nel regime forfetario ma anche applicare l'aliquota del 5% per 5 anni.

  • In base a queste novità, è stata modificata la dichiarazione IVA sezione 3 del quadro VO "Comunicazioni delle opzioni e revoche", in particolare nel rigo VO33, è stata inserita un'apposita casella che il contribuente deve barrare per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva e di conseguenza, l'applicazione delle agevolazioni regime forfettario.

  • Importante: in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO va presentato dal contribuente in allegato alla dichiarazione dei redditi tramite il nuovo modello Redditi. A tal fine, è stato inserito nel frontespizio del modello, una casella dedicata che consente di segnalare all'Agenzia delle Entrate, la compilazione del quadro VO.

Dichiarazione IVA regime forfettario: come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/2017, i soggetti in regime forfetario 2020 - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190 non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA, conseguentemente sono esonerati dall’invio anche dello Spesometro comunicazione IVA.

 

Dichiarazione IVA 2020 reverse charge:

La dichiarazione IVA 2020 reverse charge.

Nella dichiarazione IVA reverse charge i contribuenti che effettuano operazioni attive in determinati settori, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi:

  • Dichiarazione IVA rigo VE35 campo 8: vanno indicate le operazioni in reverse charge IVA effettuate nel settore edile;

  • Dichiarazione IVA rigo VE35 campo 9: vanno invece indicate le operazioni in reverse charge IVA del settore energetico.

  • Coloro invece che ricevono le suddette prestazioni in reverse charge, devono invece compilare la dichiarazione IVA indicando nel quadro VF l’aliquota d’imposta utilizzata nell’inversione contabile IVA ed il rigo VJ.

 

Dichiarazione IVA 2020 Split payment nel modello IVA

Split payment dichiarazione IVA 2020: Il nuovo modello IVA recepisce, oltre alle novità del regime forfettario e del reverse charge, anche quelle relative al meccanismo dello split payment PA.

 

Lo split payment PA che significa appunto pagamenti divisi, è il nuovo sistema di liquidazione IVA introdotto dalla Legge 190/2014 nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e le imprese private. Attraverso tale meccanismo, l’IVA è quindi versata direttamente dalla PA allo Stato.

Per cui:

  • I titolari di partita IVA che nel corso del 2019 hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, soggette quindi al meccanismo di split payment, sono tenuti a dichiarare l’ammontare delle cessioni effettuate nel quadro VE, al rigo VE38.

  • I titolari di Partita IVA che hanno invece operato in modo prevalente con le PA, possono richiedere eventualmente il rimborso del credito IVA in modo prioritario, compilando il campo 5 rigo VX4.

Per quanto riguarda invece le cessioni beni e/o prestazioni di servizi che i contribuenti hanno effettuato nei confronti della PA, devono rientrare nel volume d’affari ai fini IVA, per cui vanno indicati nel rigo VE50.

 

Ricordiamo che è stato abolito lo split payment professionisti.

 

Obbligo dichiarazione Iva: chi è esonerato?

I contribuenti esonerati dalla presentazione dichiarazione IVA sono:

  • Contribuenti che nel 2019 hanno registrato solo operazioni IVA esenti;

  • Coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ed hanno effettuato solo operazioni esenti. Tale esonero non si applica quando il contribuente ha:

  • effettuato anche operazioni imponibili;

  • registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche;

  • effettuato acquisti per i quali, l’imposta è dovuta da chi ha ceduto il bene;

  • Contribuenti nel regime forfettario;

  • Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;

  • Esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva;

  • Imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;

  • Soggetti passivi IVA che risiedono in un Paese della Comunità europea, ed hanno effettuato nel corso del 2016 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette al pagamento dell'imposta;

  • Contribuenti nel regime forfettario;

  • "Soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)";

  • Soggetti con residenza o domicilio fuori dalla UE, che si sono identificati in Italia ai fini IVA per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

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